Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15856 del 19/07/2011

Cassazione civile sez. trib., 19/07/2011, (ud. 22/06/2011, dep. 19/07/2011), n.15856

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonio – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

C.F.A., elett.te dom.to in Roma, al viale

Mazzini n. 6, presso lo studio dell’avv. Elio Vitale, rapp.to e

difeso dall’avv. Raudino Rosario, giusta procura in atti;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore,

domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge;

– resistente –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria

Regionale della Sicilia n. 92/2008/31 depositata il 24/4/2008;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

giorno 22/6/2011 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;

viste le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale, Dott. SORRENTINO Federico, che ha concluso aderendo alla

relazione;

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia promossa da C.F.A. contro l’Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell’appello proposto dal C. contro la sentenza della CTP di Catania n. 168/12/2006 che aveva respinto il ricorso del contribuente avverso l’avviso di diniego di rimborso della ritenuta Irpef operata sull’indennità di esproprio relativamente ad un terreno ricadente in zona F/2. La CTR alfine di rendere equa la tassazione della plusvalenza- riteneva che si dovesse tener conto della situazione di fatto esistente all’atto dell’occupazione del terreno.

Il ricorso proposto si articola in unico motivo. Si è costituita l’Agenzia delle Entrate. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c. Il presidente ha fissato l’udienza del 22/6/2011 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Assume il ricorrente la violazione e falsa applicazione della L. n. 413 del 1991, art. 11, comma 5 e del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, art. 2. Nessuna importanza assumerebbe l’aver richiamato nella cessione volontaria la clausola di applicazione delle ritenuta d’imposta, in quanto clausola di stile. La pronuncia inoltre non farebbe applicazione dei principi affermati da questa Corte , con sentenza n. 9455/06 circa la tassabilità dei suoli siti in zone omogenee. Formula il quesito di diritto: “i lotti di terreno ricompresi in zona urbanistica F/2 come tali ricadenti in zona omogenea F ex art. D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 sono intassabili ai sensi della L. n. 413 del 1991, art. 11, comma 5. L’eventuale tassazione in deroga- secondo le regole della cd. localizzazione – deve essere adeguatamente motivata con richiamo ad in equivoci elementi probatori forniti dell’Amministrazione finanziaria”.

La censura è inammissibile in quanto il quesito di diritto di cui all’art. 366 bis cod. proc. civ. è privo della riassuntiva esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito e della sintetica indicazione della regola di diritto applicata da quel giudice. Nulla per le spese in assenza di attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 22 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2011

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