Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15856 del 08/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 08/06/2021, (ud. 18/02/2021, dep. 08/06/2021), n.15856

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. CAVALLARI Dario – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 20279/2016 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, elettivamente domiciliata in Roma, via dei

Portoghesi 12;

– ricorrente –

contro

Associazione Charitas San Francesco;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale di

Palermo, n. 378/25/16, depositata il 29 gennaio 2016.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 febbraio

2021 dal relatore Dario Cavallari.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’Associazione Charitas San Francesco ha impugnato, davanti alla CTP Palermo, il provvedimento con il quale l’Agenzia delle Entrate aveva disposto la sua cancellazione dall’Anagrafe unica delle Onlus, con conseguente decadenza dalle agevolazioni godute a partire dal 17 aprile 2003.

La CTP di Palermo, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 583/03/11, ha accolto il ricorso.

L’Agenzia delle Entrate ha proposto appello che la CTR di Palermo, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 378/25/16, ha respinto.

L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi.

Parte intimata non ha svolto difese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1) Con il primo motivo l’Agenzia delle Entrate lamenta la violazione della L. n. 212 del 2000, art. 7 e della L. n. 241 del 1990, art. 21 octies, poichè la CTR avrebbe errato nell’affermare la nullità, per difetto di motivazione, del provvedimento di cancellazione dall’Anagrafe unica delle Onlus dell’Associazione Charitas San Francesco in quanto allo stesso non era stato allegato il parere espresso dall’Agenzia delle Onlus, il contenuto del quale era stato recepito dal menzionato provvedimento di cancellazione.

La doglianza è fondata.

Infatti, in materia di ONLUS, è legittimo il provvedimento di cancellazione di una fondazione dal registro dell’Anagrafe unica delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, per assenza dei requisiti richiesti del D.Lgs. n. 460 del 1997, art. 10, commi 2 e 3, che recepisca in motivazione il contenuto del parere espresso dall’Agenzia delle ONLUS, senza allegarlo, atteso che detta omissione non determina un’apprezzabile lesione del diritto di difesa del contribuente, trattandosi di un atto interno a carattere non vincolante (Cass., Sez. 5, n. 20038 del 7 ottobre 2015).

2) Con il secondo motivo l’Agenzia delle Entrate lamenta la violazione del D.Lgs. n. 460 del 1997, art. 10, in quanto la CTR avrebbe errato nel ritenere sufficiente, ai fini del conseguimento delle agevolazioni in esame, che le caratteristiche delle attività svolte fossero “rispondenti a quelle previste dalla norma relativa”, poichè la normativa all’epoca vigente imponeva, per godere dei benefici de quibus, il formale recepimento, nello statuto associativo, delle clausole indicate dal D.Lgs. n. 460 del 1997, art. 10.

La doglianza è fondata.

Le Onlus devono rispettare, per ottenere e mantenere l’iscrizione nell’Anagrafe unica delle Onlus (che costituisce, in base al disposto del D.Lgs. n. 460 del 1997, art. 11, comma 2, nel testo ratione temporis applicabile, presupposto necessario per usufruire delle agevolazioni de quibus), una serie di requisiti formali, riportati nel D.Lgs. n. 460 del 1997, art. 10 (nel testo ratione temporis applicabile) e che concernono sia l’attività sia l’organizzazione interna delle medesime Onlus, i quali devono obbligatoriamente risultare, ai sensi del citato art. 10, comma 1, dagli statuti o dagli atti costitutivi, redatti nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata.

Soprattutto, per ciò che qui rileva, dall’atto costitutivo o dallo statuto deve risultare, D.Lgs. n. 460 del 1997, ex art. 10, comma 1, oltre all’attività svolta (lettera a) e all’esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale (lettera b), l’adozione di una particolare struttura organizzativa e di una apposita modalità di funzionamento, in quanto deve essere formalizzato “c) il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse; d) il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura; e) l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse; f) l’obbligo di devolvere il patrimonio dell’organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui alla L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 3, comma 190, salvo diversa destinazione imposta dalla legge; g) l’obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale; h) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d’età il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione; i) l’uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione “organizzazione non lucrativa di utilità sociale” o dell’acronimo “ONLUS””.

La giurisprudenza di legittimità ha precisato, al riguardo, che sono organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus), ai sensi del D.Lgs. n. 460 del 1997, art. 10, le associazioni, i comitati, le fondazioni, le società cooperative e gli altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica, i cui statuti o atti costitutivi prevedano espressamente alcuni requisiti formali da ritenersi non surrogabili con il concreto accertamento della fattuale osservanza dei precetti della norma, sia per la non equivoca lettera di essa, sia per il fatto che si tratta di norma di stretta interpretazione (Cass., Sez. 5, n. 9828 del 19 aprile 2017; Cass., Sez. 5, n. 14371 del 30 giugno 2011).

Dalla normativa sopra riportata e dai precedenti menzionati, si evince, in via di interpretazione estensiva, il principio per cui il godimento delle agevolazioni oggetto del contendere spetta esclusivamente alle Onlus gli statuti o gli atti costitutivi delle quali riproducano le clausole indicate nel D.Lgs. n. 460 del 1997, art. 10, in maniera da evidenziare l’attività svolta e, in particolare, da organizzare l’associazione ed il suo funzionamento secondo specifiche modalità predefinite.

Pertanto, diversamente da quanto affermato dalla CTR, non è sufficiente che, in concreto, le attività poste in essere coincidano con quelle elencate dal D.Lgs. n. 460 del 1997, art. 10, essendo necessario anche che le associazioni in esame rispettino formalmente il modello organizzativo imposto dal citato art. 10, comma 1, e descritto alle lettere da c) ad i).

Il motivo va, quindi, accolto.

3) Il ricorso è fondato e, di conseguenza, la decisione impugnata va cassata.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito ex art. 384 c.p.c., comma 2, con il rigetto dell’originario ricorso dell’associazione contribuente.

Le spese di lite di tutti i gradi di giudizio sono compensate, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., attesa la novità della questione attinente al contenuto dell’atto costitutivo e dello statuto nella parte che concerne l’organizzazione delle Onlus.

PQM

La Corte:

– accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e, decidendo nel merito, respinge l’originario ricorso dell’Associazione Charitas San Francesco;

– compensa le spese di tutti i gradi di giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 5 Sezione Civile, tenuta con modalità telematiche, il 18 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2021

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