Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15855 del 29/07/2016


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Cassazione civile sez. trib., 29/07/2016, (ud. 20/06/2016, dep. 29/07/2016), n.15855

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI AMATO Sergio – Presidente –

Dott. GARRI Fabrizia – rel. Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. DOVERE Salvatore – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 12135-2010 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI PESCARA in persona del

Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

L.R.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 52/2009 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di

PESCARA, depositata il 17/03/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/06/2016 dal Consigliere Dott. FABRIZIA GARBI;

udito per il ricorrente l’Avvocato CASELLI che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUZIO RICCARDO, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E RAGIONI DELLA DECISIONE

La Commissione Tributaria regionale di l’Aquila, sezione di Pescara ha accolto il gravame proposto da L.R. ed ha annullato l’avviso di accertamento n. (OMISSIS) relativo ad IVA, Irpef ed Irap dell’anno 2000 avendo accertato che l’ufficio aveva proceduto all’accertamento applicando l’istituto dei parametri – introdotti in sostituzione degli indici presuntivi del reddito – che, di per sè, erano insufficienti a giustificare le maggiori pretese in mancanza di ulteriori attività di accertamento.

Per la cassazione della sentenza ricorre la Direzione provinciale di Pescara dell’Agenzia delle Entrate che censura la sentenza per avere in violazione e falsa applicazione della L. 28 dicembre 1995, n. 549, art. 3, comma 184 e del D.P.R. 31 maggio 1999, n. 195, art. 4 e chiede alla Corte di dire se in sede di definizione dell’accertamento del reddito d’impresa sulla base dell’applicazione dei parametri previsti dalla L. n. 549 del 1993, art. 3, comma 179 e seguenti e D.P.R. 31 maggio 1999, n. 195, art. 4, sia sufficiente a giustificare l’emissione dell’avviso di accertamento l’esistenza di un valido contraddittorio con il contribuente allorquando le prove ed i documenti offerti dal medesimo non siano sufficienti a giustificare lo scartamento tra i ricavi dichiarati e quelli presunti; scaturenti dall’applicazione dei parametri ed essendosi il contribuente limitato a chiedere l’eliminazione del valore dei beni strumentali dell’aulocarro Fiat Fiorino – comunque utilizzato per l’esercizio dell’attività.

Il L. è rimasto intimato.

Tanto premesso il ricorso è inammissibile.

Parte ricorrente non ha fornito la prova della ricezione da parte dell’intimato della notifica eseguita ai sensi dell’art. 139 c.p.c..

In atti è depositato solo l’attestazione dell’invio della raccomandata e non anche la cartolina da cui evincere l’avvenuto perfezionamento della notificazione del ricorso.

La mancata costituzione dell’intimato esime dal provvedere sulle spese del giudizio.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.

Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 20 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2016

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