Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15855 del 25/06/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 15855 Anno 2013
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: ACIERNO MARIA

ORDINANZA

sul ricorso 563-2012 proposto da:
BISULCA

VANIA,

BISULCA

MATTEO

BSLMTT5OTO9E074G,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA COSSERIA 5,
presso lo studio dell’avvocato TRICERRI LAURA, che li
rappresenta e difende, giusta delega a margine del
ricorso;
– ricorrenti contro

ART SPOSA SRL 01702460500 in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA BRITANNIA 54, presso lo studio
dell’avvocato LIJOI ANDREA, che la rappresenta e
difende unitamente all’avvocato ORSINI MARIA GRECA,
giusta mandato in calce al controricorso;

Data pubblicazione: 25/06/2013

- controri corrente –

avverso il provvedimento R.G. 2912/09 del TRIBUNALE di
PISA – Sezione Distaccata di PONTEDERA, depositato il
04/11/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di

MARIA ACIERNO.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del
Dott. IMMACOLATA ZENO che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso come da relazione
scritta.

consiglio del 23/04/2013 dal Consigliere Relatore Dott.

BISULCA MATTEO E BISULCA VANTA
CONTRO
ART SPOSA SRL
“Il Tribunale di Pisa, sez. distaccata di Potendera, con ordinanza riservata, assunta all’esito
dell’udienza istruttoria del 3/11/2010, depositata in cancelleria il 9.11.2010, dichiarava la nullità
del giudizio di primo grado svoltosi davanti al giudice di Pace di San Miniato per incertezza
dell’organo giudiziario adito (indicato come giudice di pace di Firenze nell’intestazione della
citazione e come giudice di Pontedera nella vocatio in jus). Il giudizio era stato introdotto con
citazione notificata da Matteo e Vania Bisulca alla s.r.l. Art Sposa, rimasta contumace;
Avverso tale ordinanza ricorrono per cassazione Matteo e Vania Bisulca affidandosi ai seguenti
motivi :
nel primo si denuncia la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 164 c.p.c. e 157 c.p.c. anche
in relazione all’art. 294 c.p.c., per aver il giudice d’appello dichiarato la nullità dell’atto di citazione
di primo grado senza considerare che l’errore nell’indicazione del Giudice di Pace di Firenze,
anziché di quello di San Miniato, era agevolmente riconoscibile dalla controparte e superabile senza
alcun pregiudizio al diritto di difesa, essendo assolutamente pacifico in giurisprudenza che in
presenza di un elemento relativo alla vocatio in ius, che possa determinare una qualche incertezza, è
dovere della parte attivarsi secondo l’ordinaria diligenza per chiarire l’incertezza e comprendere il
contenuto dell’atto ricevuto ai fini del regolare instaurarsi della procedura e dell’esercizio del
proprio diritto di difesa;
nel secondo si denuncia il vizio di motivazione in ordine alla dichiarazione di nullità del giudizio di
primo grado, dal momento che il Tribunale non ha fornito giustificazione sulla rilevanza
dell’assoluto disinteresse tenuto dalla Art Sposa srl durante tutto il primo grado di giudizio,
nonostante la notifica dell’atto di citazione e dell’interrogatorio formale, ed ha confuso il giudice
indicato nella intestazione reale (San Miniato) con quello riportato nella vocatio in ius (Firenze),
ritenendo altresì che quest’ultimo fosse il giudice di Pontedera.
Il ricorso è inammissibile, in quanto il provvedimento impugnato, non ha natura di sentenza non
definitiva ex art. 279, comma 2, n. 4, ma di mera ordinanza endoprocedimentale, in quanto non
preceduto dal preventivo invito a precisare le conclusioni (cfr. ancorché in materia di provvedimenti
sulla competenza Cass. 25883 del 2010; 4986 del 2011 e 13287 del 2011); privo di statuizione sulle
spese ed, infine, contenente l’ordine di prosecuzione del giudizio per l’espletamento delle prove
testimoniali (Cass. 30254 del 2011). La dichiarazione di nullità contenuta nel provvedimento
impugnato costituisce, pertanto, esclusivamente la premessa logica per giustificare la prosecuzione
del giudizio;
che, ove si condividano i predetti rilievi, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile”.
Ritenuto che il Collegio aderisce alla relazione osservando che la memoria depositata dalla parte
ricorrente non fornisce un’idonea giustificazione della pluralità degli elementi (mancato invito a
precisare le conclusioni; mancanza di statuizione sulle spese, prosecuzione istruttoria del giudizio)
che inducono ad escludere la natura di sentenza ex art. 279 cod. proc. civ. nel provvedimento
impugnato;
P.Q.M.
La Corte,
dichiara inammissibile il ricorso. Condanl ricorrente al pagamento delle spese del presente
procedimento che liquida in E 2300 per -9:43retd E 200 per esborsi oltre agli accessori di legge.

Rilevato che è stata depositata la seguente relazione ex art. 380 bis e 360 bis cod. proc. civ., nel
procedimento civile iscritto al R.G 563 del 2012 tra

Così deciso nella camera di consiglio del 23 aprile 2013

Il Presidente

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