Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15855 del 10/07/2014


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Civile Sent. Sez. L Num. 15855 Anno 2014
Presidente: ROSELLI FEDERICO
Relatore: DE RENZIS ALESSANDRO

SENTENZA
sul ricorso RG n. 25117/2011 proposto

DA
SICILCASSA S
tiva

in Li uidazione Coatta Amministra-

in persona dei Commissari liquidatori Avv. Mario Li-

bertini e Dott. Salvatore Furnari, elettivamene domiciliata
in Roma, Via Po n. 25/b, presso o studio dell’Avv.
ROBERTO PESSI, che la rappresenta e difende per procura in calce al ricorso
Ricorrente
CONTRO

-ZAFFUTO MARIA FRANCESCA
-ZAMBUTO FABRIZIO MARIA

„BM

Data pubblicazione: 10/07/2014

2

-ZAMBUTO SANTO
-ZAMBUTO GAETANO
-ZAMBUTO CINZIA MARIA VITA
nella qualità di eredi di ZAMBUTO ALFONSO

so lo studio dell’Avv. CRISTIANO TOSCHi, rappresentati e
difesi dall’Avv. ACHILLE GATTUCCIO, con studio in
—99,4-mr &o34
PALERMO, Via Libertà .n. 171 (fax n. 091/6263092ve posta
elettronica avv.achillegattuccio(Jegalmail.it) come da procura a margine del conroricorso;
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a.

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te-,

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-ep.__

Controricorrenti
avverso la sentenza n. 1037/2011 della Corte di Appello di
PALERMO del 20.05.2011/4.08.2011 (RG n. 662/2008).
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza
del 4.06.2014 dal Cons. Dott. ALESSANDRO DE RENZIS;
udito l’Avv. PAOLO BOER, per delega dell’Avv. ROBERTO
PESSI, per la ricorrente:
udito l’Avv. ACHILLE GATTUCCIO per i controricorrenti;
sentito il P.M., in persona dei Sost. Proc. Gen. Dott.
CARMELO CELENTANO,

che

ha concluso per

l’accoglimento del ricorso..
FATTO E DIRITTO
1.

Con

ricorso,

depositato

il

4.12.2004

MARIA

FRANCESCA ZAFFUTO, FABRIZIO MARIA ZAMBUTO,
SANTO ZAMBUTO, GAETANO ZAMBUTO e CINZIA MARIA

elettivamente domiciliati in Roma, Viale Gorizia n. 22, pres-

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VITA ZAMBUTO, nella qualità di eredi di ZAMBUTO
ALFONSO, chiedevano, ai sensi dell’art. 101 L.F. al Tribunale di Palermo l’insinuazione del proprio credito di €
5.102,43 in privilegio, oltre interessi e rivalutazione, al

SICILCASSA.
Premettevano che fino al 28 maggio 1978, data del collocamento a riposo, Alfonso Zambuto era stato dipendente
della Sicilcassa, la quale non aveva provveduto, ai mesi di
ottobre 1995, 1996 e 1997, a rideterminare le prestazioni
del Fondo Integrativo Pensioni (FIP) a lui spettanti in forza
della previsione di cui all’art. 5, lett. B) del relativo regolamento dell’8 giugno 1992.
La Liquidazione coatta amministrativa costiruendosi eccepiva in
via preliminare l’inammissibilità della domanda per tardività
dell’opposizione ex art. 87 de DLgs n. 385/1995, per carenza di
interesse ad agire, per la prescrizione del credito azionato ex art.
2948 Cod. Civ.; contestava, in punto di merito, .*fondatezza
della domanda e, in ogni caso, la natura privilegiata del credito
preteso.
Il Tribunale di Palermo con sentenza del 16.10.2997 ritenne fondata l’eccezione di inammissibilità per tardività
dell’opposizione, perché proposta oltre il termine lungo di
un anno dalla data del deposito dello stato passivo della
Sicilcassa in I.c.a.

passivo della liquidazione coatta amministrativa della

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2. Tale decisione, appellata dagli originari ricorrenti, è stata riformata dalla Corte di Appello di Palermo con sentenza
n. 1037 del 2011, che ha ammesso gli eredi di Zambuto Alfonso al passivo della LCA in via privilegiata per il credito

maturazione dei singoli ratei e fino alla liquidazione
dell’attivo mobiliare.
La Corte territoriale, disattesa l’eccezione di inammissibilità per tardività dell’opposizione allo stato passivo, qualificando il ricorso originario degli appellanti in termini di insinuazione tardiva ex art. 101 L.F., e disattesa l’eccezione
ytoutib,out

irquinquennale, ritenendo invece sussistente la prescrizione
decennale in relazione alla natura risarcitoria della domanda conseguente ad inadempienza contrattuale della datrice
di lavoro, ha accolto la domanda limitatamente agli incrementi, relativi al trattamento pensionistico integrativo del
de cuius,

maturati al mese di ottobre del 1995 e al mese

di ottobre del 1996. La stessa Corte ha escluso il trattamento integrativo relativo agli anni successivi, stante che
secondo il Regolamento (art. 2) “la prestazione ci cui alla
lettera B) (differenze retributive) viene rideterminata
all’inizio del mese di ottobre di ciascun anno”.
La Sicilcassa in LCA ricorre per cassazione affidandosi a
cinque motivi, illustrati con memoria ex art. 378 CPC.
Gli intimati, indicati in epigrafe nella qualità di eredi di

complessivo importo di € 2.479,58,76, oltre interessi dalla

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ALFONSO ZAMBUTO, resistono con controricorso.
fccg to.431e,
3.1-. Con il primo motivo‘rdeducephe violazione e falsa applicazione degli artt. 86, 87, 88, comma 4, 89 del DLgs n.
385 del 1993 (T.U.B.), ritenendo erronea la sentenza impu-

del 14.12.2004 come atto di opposizione allo stato passivo,
in quanto il provvedimento di esclusione dallo stato passivo
della LCA non fu adottato da un organo giurisdizionale, ma
amministrativo.
3.2- Con il secondo motivo la ricorrente lamenta violazione
degli art. 99, 101, 183, comma 5, nonché dell’art. 112 CPC,
sostenendo che il giudice di appello ha erroneamente qualificato la domanda come risarcitoria, correttamente interpretata dal primo giudice come richiesta di adempimento
dell’obbligo di integrazione del trattamento FIP in atto al 30
settembre di ogni anno nascente dal regolamento (in particolare art. 5) e non finalizzata ad ottenere una prestazione
riparatoria, vicaria, trovante ingresso solo quando
l’obbligazione contrattuale o regolamentare sia divenuta
inesigibile.
3.3.- Con il terzo motivo la ricorrente deduce violazione
dell’art. 2948 c.c., n. 4, sostenendo che la corte di merito avrebbe
dovuto applicare la prescrizione quinquennale di cui alla richiamata
norma, in quanto correttamente il primo giudice- con statuizione non
colpita da pacifico motivo di appello, aveva interpretato la domanda

gnata sul punto della qualificazione del ricorso introduttivo

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come diretta ad ottenere l’integrazione del trattamento pensionistico,
3.4.- Con il quarto motivo la parte ricorrente denuncia l’omesso esame di un punto decisivo della controversia ( in particolare violazione
degli art. 9 e 11 del DLgs n. 503 del 1992, nonché dell’art. 3-comma

abbia omesso di affrontare la questione – riproposta con la comparsa
di costituzione in grado di appello – relativa alla sopravvenuta inapplicabilità della “clausola oro” contenuta nell’ad. 5, lett. b) del regolamen:g

to F.I.P. per effetto della scomparsa del “pari grado”. Mancherebbe
uno dei due valori il cui raffronto consentiva l’adeguamento del tratta-

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mento pensionistico.
3..5- Con il quinto motivo la ricorrente denuncia violazione degli artt.
9 e 11 del DLgs n. 503 del 1992 ed errata applicazione del principio di
salvezza del diritto quesito in materia di perequazione automatica, richiamando anche sentenza Corte Cost. n. 362 del 2008.. Lamenta
che la corte di merito non abbia tenuto conto di ciò che la clausola oro
di cui all’art. 5 regolamento F.I.P., originariamente legittima, era venuta meno per effetto delle norme innanzi richiamate.
4. In via pregiudiziale vanno esaminati, perché aventi priorità logica e
giuridica rispetto agli altri, il secondo e il terzo motivo del ricorso.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte “dal rapporto pensionistico
di origine contrattuale (quale quello avente ad oggetto il trattamento
erogato dal fondo pensioni di un istituto di credito) non scaturisce una
singola complessiva obbligazione, avente ad oggetto una prestazione

19°- della legge n. 335 del 1995), lamentando che la corte di merito

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unitaria da assolvere ratealmente, ma deriva una serie di obbligazioni
a cadenza periodica, ciascuna delle quali realizza l’intera prestazione
dovuta in quel determinato periodo. Ne consegue che, trattandosi di
una prestazione da pagarsi periodicamente, la prescrizione applicabile
è quella prevista dall’art. 2948 cod. civ., n. 4, restando del tutto priva

zione medesima, con l’ulteriore conseguenza che l’applicabilità della
suddetta disposizione di legge impedisce di ravvisare il presupposto
per l’applicazione analogica, alle pensioni di fonte negoziale, del complesso di regole e principi operanti per le pensioni erogate dall’I.N.P.S.
e, in particolare, del principio, desumibile dal R.D.L. 4 ottobre 1935, n.
1827, art. 129, per cui si prescrivono in cinque anni soltanto le rate “liquidate” della pensione” (Sez. L, Sentenza n. 81 del 07/01/2002; Sez.
L, Sentenza n. 8484 del 28/05/2003; Sez. L, Sentenza n. 24127 del
29/12/2004; da ultimo Cass. n. 9771 del 14.06.2012)
A tale consolidato principio si era uniformato il primo giudice del merito, correttamente qualificando la domanda di ammissione al passivo
proposta dagli eredi dello Zambuto, i quali reclamavano il credito in
virtù della clausola oro di cui all’art. 5 del regolamento F.I.P. (come si
evince dall’esame della domanda, consentito a questa Corte dalla natura processuale del vizio denunciato).
Il giudice di appello da parte sua non è stato rispettoso del riferito
principio, giacché ha qualificato la domanda quale richiesta di ammissione di un credito per danni, determinando una vera mutatici Il potere-dovere del giudice di qualificare correttamente la domanda non

di rilievo, a tal fine, la natura retributiva o previdenziale della presta-

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consente di sostituire la domanda proposta con una diversa, fondata
su altra “causa petendi”, e dunque di introdurre nel tema controverso
nuovi elementi di fatto, particolarmente in grado di appello, in cui il
giudice non può esaminare una questione neppure tacitamente pro-

n. 9771 del 2012 cit.).
5. In conclusione il secondo e il terzo motivo di ricorso sono fondati e
vanno accolti, con conseguente assorbimento degli altri motivi. La
sentenza impugnata deve essere cassata e, non essendo necessari
ulteriori accertamenti in fatto, la Corte può decidere la causa nel merito, rigettando la domanda degli eredi di ALFONSO ZAMBUTO. .
Ricorrono giustificate ragioni, date da una giurisprudenza non sempre
uniforme in materia di prescrizione del diritto a pensione, per compensare le spese dell’intero processo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo e il terzo motivo del ricorso,
assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione
ai motivi accolti e, decidendo nel merito, rigetta la domanda di ZAFFUTO MARIA FRANCESCA e degli altri eredi di
ZAMBUTO ALFONSO. Compensa le spese dell’intero processo..
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 giugno
2014.

posta (Sez. 1, Sentenza n. 8519 del 12 aprile 2006; Cfr anche Cass.

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