Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15855 del 06/07/2010

Cassazione civile sez. III, 06/07/2010, (ud. 13/05/2010, dep. 06/07/2010), n.15855

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. FEDERICO Giovanni – Consigliere –

Dott. UCCELLA Fulvio – rel. Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

R.S., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIALE G. MAZZINI 121, presso lo studio dell’avvocato SCHILLACI

GIUSEPPE, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

SCIROCCO ROBERTO giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

C.R., (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA CERVETERI 14, presso lo studio dell’avvocato MANGIA

MONICA, rappresentato e difeso dall’avvocato VIALE CRISTIANO giusta

delega in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

MIN. DIFESA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 225/2005 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE,

Sezione Prima Civile, emessa, il 25/02/2005, depositata il

09/04/2005; R.G.N. 227/2002;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/05/2010 dal Consigliere Dott. UCCELLA Fulvio;

udito l’Avvocato Roberto SCIROCCO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni che ha concluso per il rigetto del ricorso con

condanna alle spese.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 9 aprile 2005 la Corte di appello di Trieste in riforma della decisione del Tribunale di quella citta’ del 19 novembre 2001 ha accolto la domanda di C.R..

Questi aveva citato in giudizio l’ufficiale medico dr. R. S. ed il Ministero della difesa, onde ottenerne la condanna al risarcimento dei danni da invalidita’ permanente, derivante da asserita responsabilita’ professionale del medico convenuto in relazione alla omessa diagnosi di una malattia verificatosi mentre l’attore svolgeva servizio di leva.

Avverso siffatta decisione propone ricorso per Cassazione il R., affidandosi a nove motivi.

Resiste con controricorso il C..

Il ricorrente per l’udienza del 19 novembre 2009 ebbe a depositare memoria.

La Corte ebbe a rilevare che il ricorso e il controricorso non erano stati notificati, come per legge, al Ministero presso l’Avvocatura generale dello stato, bensi’ presso l’Avvocatura distrettuale e, per l’effetto, dispose per il rinnovo delle notifiche, rinviando la causa a nuovo ruolo.

Entrambi le parti hanno adempiuto all’incombente ed il ricorrente ha depositato nuova memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Osserva il Collegio che i primi quattro motivi di ricorso, tutti incentrati sulla violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. (in relazione all’art. 360, n. 3 – primo motivo -; all’art. 360 c.p.c, n. 3 anche in riferimento all’art. 1227 c.c. – secondo motivo; all’art. 360 c.p.c., n. 3 anche in riferimento all’art. 2236 c.c. – terzo motivo; all’art. 360 c.p.c. – quarto motivo) vanno trattati congiuntamente, sostanziandosi in una censura unitaria, perche’ si incentrano sulla pretesa violazione degli articoli in parola, attaccando la ricostruzione della vicenda processuale, cosi’ come operata dal giudice dell’appello.

Si tratta, per il vero, di censure di puro fatto, malgrado la indicazione e il riferimento all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.

2. – E valga il vero.

Come e’ noto, l’art. 115 c.p.c. vieta al giudice di prescindere totalmente dalle prove dedotte ed acquisite al processo, ma non gli impone di apprezzarle in senso conforme alla tesi delle parti ne’ di richiamarle e discuterle analiticamente.

Cosi’ come ex art. 116 c.p.c. e’ devoluta al giudice del merito la individuazione delle fonti del proprio convincimento e, pertanto, anche la valutazione delle prove, il controllo della loro attendibilita’ e concludenza, essendo sufficiente, per soddisfare il disposto della norma, che egli, dopo averle vagliato nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intenda fondare il suo convincimento e l’iter seguito nella valutazione degli stessi e per le proprie conclusioni, implicitamente disattendendo quelli logicamente incompatibili con la decisione adottata (giurisprudenza costante).

Consegue che il controllo di legittimita’ di questa Corte non puo’ riguardare il convincimento del giudice del merito sulla rilevanza probatoria degli elementi considerati, ma solo la sua congruenza dal punto di vista da; principi di diritto che regolano la prova.

3. – Applicando questi principi ai motivi in esame ci si accorge facilmente che il ricorrente non svolge una critica nei sensi prospettati, ma si limita ad evidenziare circostanze che dai documenti sanitari allegati dal C. dalle testimonianze rese e dalla CTU, con il relativo supplemento, proverebbero il suo assunto.

Senonche’ una attenta lettura della sentenza impugnata smentisce totalmente e con estrema chiarezza quanto da lui dedotto.

Al riguardo, e’ sufficiente scorrere la parte motivazionale della sentenza laddove si sofferma sulla ricostruzione della vicenda, iniziata il (OMISSIS) con un forte dolore ad un testicolo, avvertito al rientro da una esercitazione e proseguito e denunciato dal C. nella visita dello stesso avvenuta il giorno seguente ed almeno con una terza visita; nel valutare il comportamento del medico – il R. – da cui traspariva, per l’approccio da lui dato alla sintomatologia denunciatagli, una scarsa diligenza nell’espletamento dei suoi doveri di medico e di medico della caserma; nella circostanza, acclarata, che vi furono altre visite non registrate;

nel fatto, del tutto pacifico tra le parti, come anche per il CTU che il R. ebbe a sbagliare la diagnosi, per cui i ritardi diagnostici e terapeutici determinarono la asportazione del testicolo destro.

A fronte di tutto cio’ il giudice dell’appello motivatamente si dissocia dalle conclusioni, contraddicenti (definite come assolutorie del medico) quella precedente, del CTU, allorche’, si legge in sentenza, “una corretta diagnosi, fatta nella prima o nella seconda visita avrebbe potuto con una certa probabilita’ (non quantificabile, ma concreta e rilevante) condurre a salvare il testicolo, richiamando a conforto del suo convincimento puntuale giurisprudenza di questa Corte.

A fronte di tale argomentare che si rivela corretto, sia sul piano logico che giuridico, in riferimenti ai dati processuali acquisiti, non si rinviene, a giudizio del Collegio, chiamato non gia’ a sostituire la motivazione del giudice del merito, ma a valutare la correttezza della motivazione del giudice a quo, nei quattro motivi se non una ricostruzione e una richiesta valutazione della vicenda che non trova riscontro nella disamina operata dal giudice dell’appello.

Il ricorrente mostra di aderire e chiede al Collegio di condividere la sentenza del giudice di primo grado, riformata con dovizia argomentativa e puntuali richiami giurisprudenziali dal giudice dell’appello. Nulla di piu’ e nulla di meno.

4. – Nel quinto motivo (violazione e falsa applicazione di errore di diritto ex art. 360 c.p.c., n. 3 – erronea ricostruzione del fatto e mancata applicazione dell’art. 2236 c.c.) e nel sesto (violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., n. 3 – art. 115 c.p.c., art. 2236 c.c.), che vanno esaminati congiuntamente perche’ concretano unitaria doglianza, il ricorrente pone in rilievo che il C. ha resistito per piu’ di due settimane dall’insorgere dei sintomi dolorosi e comunque la situazione non era facile o routinaria ma di particolare difficolta’, per cui non vi era colpa grave nel medico.

Se vi e’ stato un errore, affermaci il ricorrente, questo non e’ dovuto a colpa del medico, bensi’ alle difficolta’ del caso concreto.

Al riguardo, pero’, il ricorrente trascura di porre in rilievo che il giudice dell’appello, dopo aver posto in risalto che, comunque, in base alla letteratura medica, la patologia di cui ebbe a soffrire il C. poteva essere confusa con la patologia di una mera infiammazione con somministrazione di antidolorifici (orchiepidimite acuta) e che la differenza tra le due sintomatologie non e’ evidente, si cura di porre in evidenza che proprio per questo la diagnosi differenziale era ed e’ necessaria, importante, urgente, per cui un medico diligente, privo di competenza specifica e non avendo possibilita’ di esami strumentali non poteva che inviare immediatamente il paziente in Ospedale, da uno specialista o da un chirurgo.

Ne’, nella decisione impugnata si manca di rilevare che “una prestazione diligente da parte del medico, in caso di una dubbia (ma non difficile) diagnosi differenziale, nella quale una delle due possibilita’ e’ totalmente grave (comportando la possibile perdita del testicolo in mancanza di intervento chirurgico) da richiedere una decisione improntata alla massima prudenza, avrebbe chiarito una diagnosi, per quanto problematica, orientata ad evitare il peggio e quindi un ricovero immediato con una diagnosi di possibile torsione del funicolo” (p. 12 sentenza impugnata).

Ed e’ questa omissione e/o errore nella diagnosi che il giudice dell’appello sulla base delle prove raccolte imputa al R., come causa delle lesioni alla fine subite, sulla base della CTU. Esclusa la sussistenza di una colpa lieve, data la situazione concreta evidenziata dal paziente, che presentava una patologia necessitante una diagnosi differenziale tanto piu’ urgente perche’ la prognosi, come e’ accaduto, poteva rivelarsi grave, il medico doveva agire, decidere e non consigliare, come ammette lo stesso ricorrente a p. 6 e p. 8 ricorso.

Ne consegue che correttamente il giudice dell’appello ha ritenuto la responsabilita’ del medico ex art. 2236 c.c., che non ha assolto l’onere della prova, che su di lui incombeva, di aver usato la diligenza e lo scrupolo, opportuni se non addirittura necessari in casi del genere, a nulla rilevando che all’epoca si trattava di un giovane medico neo laureato, pur sempre ufficiale medico.

Anzi, tale status professionale e istituzionale avrebbe dovuto imporgli una massima diligenza nella prestazione delle cure richieste e nell’approccio ai sintomi – dolorosi – denunciati.

5. Resta assorbito il settimo motivo, ove si censura la sentenza impugnata per essere stata ritenuta la responsabilita’ del medico sulla base della sua omessa diligenza professionale.

L’ottavo motivo resta anch’esso assorbito dal rigetto dei primi quattro e, peraltro, appare generico, mancante di autosufficienza, in quanto non si rinvengono i passi argomentativi non solo della decisione, ma della CTU che indurrebbero ad evidenziare la contraddittorieta’ della decisione stessa.

Solo per completezza va rilevato che la CTU e’ pienamente condivisa dal giudice dell’appello sia a p. 27 della prima relazione sia nelle conclusioni a p. 33, laddove si afferma che “comunque il R. non poneva la corretta diagnosi e vi e’ nesso causale fra tale circostanza e le lesioni riportate dall’attore e consistenti nella perdita del testicolo che aveva probabilita’ concreta di essere salvato nel caso di diagnosi piu’ tempestiva.

Mentre, la CTU viene disattesa per la intrinseca contraddittorieta’ e perplessita’ delle ultime conclusioni che, come trascrive la sentenza “assolvono il medico”, dopo quanto dallo stesso CTU rilevato (p. 10 sentenza impugnata).

Di vero, come e’ noto, la CTU non e’ un mezzo di prova di cui il giudice si avvale, ma uno strumento di valutazione sotto il profilo tecnico – giuridico di dati gia’ acquisiti e non puo’ essere utilizzata al fine di esonerare la parte dall’onus probandi gravante su di essa (Cass. n. 1132/00) e il R., al di la’ di rimarcare solo le ultime (e disattese) conclusioni, palesemente incompatibili con tutto l’elaborato peritale, nemmeno nel ricorso propone argomenti convincenti per scalfire il diverso convincimento del giudice del merito, corredate dalle dichiarazioni delle parti, dalle prove testimoniali, dai documenti versati in atti (p. 8 sentenza impugnata).

Le considerazioni contenute nel motivo nono sono in parti fattuali ed assorbite da quanto esposto in precedenza, in parte infondate, perche’ tutta la drammatica vicenda risulta puntigliosamente ricostruita.

La doglianza sulle spese e’ inammissibile, stante il rigetto degli altri motivi.

Conclusivamente il ricorso va respinto e le spese che seguono la soccombenza vanno liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione, che liquida in Euro 1.700,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA