Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15854 del 29/07/2016


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Cassazione civile sez. trib., 29/07/2016, (ud. 20/06/2016, dep. 29/07/2016), n.15854

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI AMATO Sergio – Presidente –

Dott. GARRI Fabrizia – rel. Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. DOVERE Salvatore – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 10569-2010 proposto da:

G.A., G.A.V., G.B.,

elettivamente domiciliati in ROMA VIA DARDANELLI 37, presso lo

studio dell’avvocato CAMPANELLI GIUSEPPE, rappresentati e difesi

dall’avvocato SALVATORE MAROTTA giusta delega in calce;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la decisione n. 41/2009 della COMM. TRIBUTARIA CENTRALE di

TORINO, depositata il 21/05/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/06/2016 dal Consigliere Dott. FABRIZIA GARRI;

udito per i ricorrenti l’Avvocato MAROTTA che ha chiesto

l’accoglimento e deposita brevi note di udienza;

udito per il controricorrente l’Avvocato CASELLI che ha chiesto il

rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUZIO RICCARDO, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Commissione Tributaria Centrale sezione di Torino in accoglimento del ricorso proposto dall’Ufficio imposte dirette di Cuorgnè ha accertato l’esistenza di una rituale notifica degli atti di accertamento relativi ad Irpef ed Ilor per gli anni dal 1976 al 1981 e preso atto della mancata tempestiva impugnazione degli stessi ha escluso l’applicabilità della sentenza della Corte Costituzionale n. 175 del 27 giugno 1986 in considerazione della loro definitività.

Ricorrono gli eredi dell’originario ricorrente G.D. e denunciano la falsa applicazione dell’art. 136 Cost. e la violazione dell’art. 2909 c.c..

Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto del ricorso.

Il difensore ha depositato brevi osservazioni ai sensi dell’art. 379 c.p.c., comma 4.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è infondato.

Oggetto del presente giudizio è l’impugnazione dei ruoli formati a seguito di avvisi di accertamento relativi agli anni dal 1976 al 1981 e della legittimità degli avvisi stessi.

Ed infatti G.D., dante causa degli odierni ricorrenti, ha impugnato unitamente a ruolo delle maggiori imposte pretese a titolo di Irpef ed Ilor, corrispondenti alla differenza tra l’imponibile accertato e quello dichiarato dal contribuente con dichiarazione integrativa resa ai sensi del D.L. n. 429 del 1982, art. 17 convertito nella L. n. 529 del 1982 anche gli avvisi presupposti denunciandone l’irrituale notificazione.

Nel corso del giudizio è intervenuta la sentenza della Corte costituzionale n. 175 del 1986 che ha dichiarato l’illegittimità del D.L. 10 luglio 1982, n. 429, art. 16, come modificato con la legge di conversione 7 agosto 1982, n. 516, per violazione dell’art. 3 Cost., nella parte in cui consente la notifica di accertamenti, in rettifica o d’ufficio, sino alla data di presentazione della dichiarazione integrativa, anzichè sino alla data di entrata in vigore del D.L. n. 429 del 1982.

Il giudice delle leggi ha evidenziato che tale disposizione, consentendo la notifica di accertamenti, in rettifica o d’ufficio, sino ala data di presentazione della dichiarazione integrativa, anzichè sino alla data di entrata in vigore del D.L. n. 429 del 1982, si pone in contrasto con il principio di uguaglianza in quanto determina una disparità di trattamento fra i contribuenti che posti in identica situazione iniziale non assoggettati cioè, al 14 luglio 1982 (data di entrata in vigore del predetto D.L. n. 429 del 1982), ad alcuna notifica di accertamento – vengono successivamente discriminati, in dipendenza di atti degli uffici finanziari, resi arbitri di effettuare tali notifiche – per di più con condotta difforme gli uni dagli altri – fino al 30 novembre 1982, e quindi di consentire solo ai contribuenti “non accertati” di avvalersi della più favorevole procedura della “definizione automatica” delle pendenze, di cui all’art. 19 dello stesso D.L.. Ciò tanto più che le dichiarazioni integrative da parte dei contribuenti medesimi non potevano essere presentate prima del 10 novembre 1982.

La Commissione Tributaria Centrale di Torino ha escluso che la declaratoria di illegittimità costituzionale richiamata spiegasse i suoi effetti nel giudizio di impugnazione del ruolo e, per suo tramite, degli avvisi di accertamento.

Con la decisione impugnata si è infatti verificato che gli avvisi erano stati ritualmente notificati al contribuente nell’anno 1982 e, per conseguenza, si è ritenuto che al momento in cui la sentenza n. 175 del 1986 della Corte Costituzionale aveva dichiarato l’illegittimità del D.L. 10 luglio 1982, n. 429, art. 16 come modificato con la Legge di conversione 7 agosto 1982, n. 516, gli stessi erano già divenuti definitivi.

Costituisce principio ripetutamente affermato da questa Corte che le sentenze di accoglimento della Corte costituzionale hanno effetto retroattivo, con l’unico limite costituito dalle situazioni consolidate per essersi il rapporto già esaurito.

In sostanza ove nel corso del giudizio sopravvenga la dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma e fin quando la validità ed efficacia degli atti disciplinati da detta norma è sub judice, il rapporto processuale non può considerarsi esaurito. Per conseguenza, nel momento in cui viene in discussione la legittimità dell’atto, la valutazione della sua conformità alla disposizione va valutata avendo riguardo alla modificazione conseguita dalla sentenza di illegittimità costituzionale, indipendentemente dal tempo in cui l’atto è stato compiuto (cfr. Cass. nn. 113 del 2004, 11116 del 2007, 12793 del 2007 e 19948 del 2010).

Tuttavia nel caso in esame la Commissione Tributaria Centrale di Torino, nel riformare la sentenza della Commissione Regionale, ha verificato che gli avvisi di accertamento, presupposti al molo, mai autonomamente impugnati ed in relazione ai quali era stata denunciata la irritualità delle notifiche, erano stati, per contro, correttamente notificati al contribuente ed erano divenuti definitivi.

Con il ricorso si sostiene che per il solo fatto di aver impugnato con il ruolo gli accertamenti presupposti, denunciando l’irritualità delle notifiche, quest’ultimi non sarebbero divenuti definitivi e dunque il giudice avrebbe dovuto valutare l’esistenza in capo all’amministrazione finanziaria del potere di accertamenti) sino alla data di presentazione della dichiarazione integrativa, anzichè sino alla data di entrata in vigore del D.L. n. 429 del 1982, alla luce della sopravvenuta declaratoria di incostituzionalità.

Orbene tale affermazione sarebbe corretta a condizione che fosse stata effettivamente accertata l’irritualità della notifica degli avvisi di accertamento, circostanza che, invece, nella specie, non si è verificata atteso che, come si è ricordato, la Commissione ha verificato la rituale la notificazione degli avvisi di accertamento cui consegue la loro intangibilità e tale puntuale statuizione non e stata specificatamente impugnata dagli odierni ricorrenti cd è divenuta definitiva.

Quanto al secondo motivo di ricorso, con il quale si denuncia la violazione dell’art. 2909 c.c. per avere la Commissione Tributaria Centrale omesso di considerare che, seppure con riguardo ad un anno di imposta diverso (1974 e 1975), era intervenuta una decisione passata in giudicato che aveva escluso la presunzione di conseguimento di un reddito dei fratelli G. da parte di una società di fatto esistente tra loro, va rilevato ancora una volta che la censura investe il contenuto degli atti di accertamento e l’esame è precluso dalla definitività degli stessi.

Una volta verificato che gli avvisi, che non erano stati tempestivamente impugnati dal contribuente, erano stati ritualmente notificati era precluso alla Commissione l’esame di ogni questione di merito agli stessi riferibile.

In conclusione il ricorso deve essere rigettato.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

PQM

La Corte, rigetta il ricorso.

Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in Euro 4000,00 per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi oltre a spese forfetarie ed accessori dovuti per legge.

Così deciso in Roma, il 20 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2016

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