Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15854 del 19/07/2011

Cassazione civile sez. trib., 19/07/2011, (ud. 22/06/2011, dep. 19/07/2011), n.15854

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonio – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

N.V., elett.te dom.to in Roma, al viale Ippocrate 92,

presso lo studio dell’avv. Rosalba Genovese, rapp.to e difeso

dall’avv. Mariano Giuliano, giusta procura in atti;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore;

– intimata –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria

Regionale della Campania n. 56/2008/24 depositata il 19/6/2008;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

giorno 22/6/2011 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;

viste le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale, Dott. SORRENTINO Federico, che ha concluso aderendo alla

relazione;

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia promossa da N.V. contro l’Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell’appello proposto dalla contribuente contro la sentenza della CTP di Caserta n. 12/9/2007 che aveva respinto il ricorso della contribuente avverso l’avviso di accertamento n (OMISSIS) iva, irpef, irap 2001 e 2002. Il ricorso proposto si articola in due motivi. Nessuna attività difensiva ha svolto l’intimato. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.. Il presidente ha fissato l’udienza del 22/6/2011 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con primo motivo la ricorrente assume l’omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio; la CTR non avrebbe esaminato la doglianza prospettata dalla ricorrente nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e riproposta e non rinunciata nell’atto di appello.

La censura è inammissibile alla luce del principio espresso da questa Corte (Sez. 3, Sentenza n. 12952 del 04/06/2007) secondo la quale la decisione del giudice di secondo grado che non esamini e non decida un motivo di censura della sentenza del giudice di primo grado è impugnabile per cassazione non già per omessa o insufficiente motivazione su di un punto decisivo della controversia bensì per omessa pronuncia su un motivo di gravame.

La censura è altresi inammissibile per difetto di autosufficienza;

il potere-dovere del giudice di legittimità di esaminare direttamente gli atti processuali è infatti condizionato, a pena di inammissibilità, all’adempimento da parte del ricorrente, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione che non consente, tra l’altro, il rinvio “per relationem” agli atti della fase di merito, dell’onere di indicarli compiutamente, non essendo legittimato il suddetto giudice a procedere ad una loro autonoma ricerca ma solo ad una verifica degli stessi (Sentenza n. 21226 del 14/10/2010; Sez. 2, Sentenza n. 6361 del 19/03/2007).

Con secondo motivo la ricorrente assume che la sentenza impugnata è priva di idonea motivazione nel punto in cui l’Ufficio, nel determinare i corrispettivi dell’attività, ha applicato l’utile al 100% considerando tutti i beni acquistati venduti in mancanza del dettaglio delle rimanenze.

La censura è inammissibile in quanto priva di una esposizione chiara e sintetica del fatto controverso – in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria – ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza rende inidonea la motivazione a giustificare la decisione.

Nulla per le spese in assenza di attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 22 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2011

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