Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15854 del 10/07/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. L Num. 15854 Anno 2014
Presidente: LAMORGESE ANTONIO
Relatore: ARIENZO ROSA

SENTENZA

sul ricorso 4992-2012 proposto da:
BASINI CLAUDIO C.F. BSNCLD57C17H501G, BORELLI DOMENICO
C.F.

BRLDNC58M04L120E,

CPZVTR57A07L120R 1

CAPOZZI

CAROCCI

CRCRLA63A25L120B, CICUTO

VITTORIO
AURELIO

C.F.
C.F.

ANTONIO, COPPOLA CARLO

ANTONIO C.F. CPPCLN47L16L300Q,DE PAROLIS GIOVANNI C.F.
2014
1717

DPRGNN53C21L120C, DI GIROLAMO LEANDRO

C.F.

DGRLDR44B22L120M, DI LELLO ANTONIO, DI MANNO ROBERTO
C.F. DMNRRT56C14L120B, FRACASSO IVANO MARCO C.F.
FRCVMR57A04L120F, IPPOLITI DOMENICO C.F.
PPLDNC55H281832I, MARI VINCENZO C.F. MRAVCN50M03L120X,

Data pubblicazione: 10/07/2014

MASELLA MARIA TERESA C.F. MSLMTR59S57L120X, MICHELUSI
CLAUDIO C.F. MCHCLD54B24L120K, PAGLIARELLA FRANCESCO
C.F. PGLFNC47L23L120F, PALMACCI ROBERTO C.F.
PLMRRT57D04L120W,

PERSI

GENNARINO

C.F.

PRSGNR55D09G6980, RECCHIA MANLIO C.F. CCMNL44M06L120G,
STRTDR34T021892X,

SAVIANI

GIANNI C.F. SVNGNN51E19L120V, SEPE LUIGI C.F.
SPELGU54H18L120U, TENI TORELLO C.F. TNETLI36R22L1201,
tutti elettivamente domiciliati in ROMA, VIA AGRI 1,
presso lo studio dell’avvocato NAPPI PASQUALE, che li
rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– ricorrenti contro

COMUNE DI TERRACINA C.F. 00246180590, in persona del
Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA GIUSEPPE PITRÈ 11, presso lo studio
dell’avvocato TRIFILIDIS MASSIMO, rappresentato e
difeso dall’avvocato VINCI LINA, giusta delega in
atti;
– controrícorrente –

avverso la sentenza n. 296/2011 della CORTE D’APPELLO
di ROMA, depositata il 16/02/2011 R.G.N. 8728/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 14/05/2014 dal Consigliere Dott. ROSA
ARIENZO;
udito l’Avvocato NAPPI MASSIMO per delega NAPPI

SATURNINO TEODORO C.F.

PASQUALE;
udito l’Avvocato VINCI LINA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. CARMELO CELENTANO che ha concluso per

il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 16.2.2011, la Corte di appello di Roma, in accoglimento del gravame
proposto dal Comune di Terracina e rigettando l’appello incidentale di Masella Maria,
respingeva le domande dei lavoratori, accolte invece dal Tribunale di Latina che,
dichiarato il difetto di giurisdizione del G. O. con riguardo alle pretese vantate dai ricorrenti,
autisti del Comune di Terracina, fino al 30.6.1998 e, ritenuti applicabili il R.D. 148/1931 e
pagamento delle somme risultanti dalla espletata c.t.u. contabile, applicando il trattamento
previdenziale, normativo ed economico ivi previsto, per la sola Masella rigettando la
domanda in relazione allo svolgimento da parte della stessa di mansioni diverse da quelle
previste dal CCNL autoferrotranvieri. Rilevava la Corte del merito che non poteva
conferirsi rilievo alla dichiarazione a verbale del 1.6.1998, valorizzata dal giudice di prime
cure, con la quale il Comune si sarebbe assunto l’impegno di applicare tale trattamento ai
propri dipendenti addetti al servizio pubblico di trasporto, gestito pacificamente e
direttamente dal Comune “in economia”, in quanto tale dichiarazione non era stata posta
a sostegno della domanda e non era stata richiesta l’attuazione di un impegno formale
assunto in tal senso con essa dal Comune. Era stato, invero, evidenziato unicamente che
il Comune aveva applicato il trattamento giuridico ed economico previsto per i dipendenti
comunali, peggiorativo rispetto a quello stabilito per gli autoferrotranvieri, e che a nulla
erano valse le trattative intercorse con le 00.SS. dal 1995 al dicembre 1998, conclusesi
con accordo non formalizzato con il Comune, essendo stata la delibera del 6.12.1988 mai
attuata perché annullata dal CORECO. Tale delibera peraltro, secondo il giudice del
gravame, prevedeva solo l’impegno ad attivare le procedure burocratiche necessarie ad
acquisire i pareri contabili e le determinazioni dei tecnici ed il Comune non si era assunto
alcun impegno formale, come del resto riconosciuto dai ricorrenti, sicchè doveva
escludersi ogni accordo vincolante per l’Ente nei termini dedotti. Esclusa l’assunzione
dell’obbligo nei termini indicati, l’applicazione del trattamento economico e giuridico degli
autoferrotranvieri poteva trovare la propria giustificazione solo su base normativa, ma su
tale piano, ai sensi dell’art. 4 I. 1054/60, le disposizioni del R. D. 1931 potevano trovare
applicazione a tutto il personale degli autoservizi urbani ed extraurbani in concessione o in
esercizio a aziende private o municipalizzate o a comuni Province, Regioni, Consorzi od
altri enti pubblici, a condizione che sussistesse il requisito dimensionale previsto dall’art. 1
(numero di personale occorrente per le normali esigenze di tutti gli autoservizi, anche se
urbani, ovunque esercitati dall’azienda superiore a 25) e che fosse intervenuto un
i

la contrattazione collettiva degli autoferrotranvieri, aveva condannato il Comune al

apprezzamento discrezionale dell’Ispettorato generale della Motorizzazione Civile e
Trasporti in concessione, condizioni nella specie insussistenti. In particolare, non
risultava che i dipendenti addetti al servizio di trasporto pubblico del Comune fossero stati
più di 25 e comunque tale normativa prevedeva a tali condizioni l’applicabilità del R. D.
148/31 e non anche della contrattazione collettiva del settore.
Per la cassazione di tale decisione ricorrono i dipendenti, affidando l’impugnazione a due
con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, i ricorrenti denunziano violazione e falsa applicazione degli artt. 1362
c. c. e ss., in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., per avere la Corte del merito escluso la
sussistenza di un obbligo negoziale del Comune di Terracina all’applicazione della
normativa legale e contrattuale degli autoferrotranvieri, sul rilievo dell’erroneità giuridica
della ricostruzione effettuata senza alcuna interpretazione sistematica, alla luce degli
accordi precedenti e successivi a quello del 1.7.1998, essendo l’accordo transattivo
intercorso tra le parti nel senso di prevedere, invece, l’applicazione integrale della
normativa della contrattazione collettiva degli autoferrotranvieri con decorrenza dal
1.7.1998. Rilevano che sia gli accordi del 3.4.1997, sia quello del 1.6.1998 ed, infine,
quello del 23.2.2000 erano tali da evidenziare l’impegno del Comune ad adottare la
normativa contrattuale degli autoferrotranvieri e sostengono che non sia corretto l’avere
ritenuto che il verbale del 1.6.1998 contenesse una mera dichiarazione del Comune priva
di effetti obbligatori nei confronti dei dipendenti. Sostengono che da una lettura organica e
funzionale di tutti gli impegni assunti dal Comune nei citati verbali emergesse la volontà di
sottoporre il rapporto di lavoro di essi ricorrenti alla normativa legale e contrattuale degli
autoferrotranvieri, sicchè il richiamo alla legge 1054/60 era superato dall’assunzione di un
obbligo negoziale, non potendo attribuirsi alcuna rilevanza al requisito dimensionale, così
come anche all’apprezzamento discrezionale dell’Ispettorato.
Con il secondo motivo, lamentano violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c.,
dell’art. 1 della legge 1054/60 e dell’art. 1 RD 148/31, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c.,
per avere il giudice del gravame escluso la sussistenza di un obbligo legale
all’applicazione della normativa degli autoferrotranvieri, e ciò anche omettendo l’esame
della prova documentale
2

motivi, illustrati nella memoria depositata ai sensi dell’art. 378 c.p.c., cui resiste il Comune,

La Corte, secondo i ricorrenti, ha tratto il proprio convincimento dall’esame della relazione
di servizio del Dirigente del Trasporto Urbano del 13.7.1999, che indicava in 23 unità la
pianta organica del servizio di trasporto urbano, sull’erroneo presupposto che non potesse
considerarsi il personale addetto ai servizi complementari o amministrativi, laddove era
stato anche dimostrato, sia attraverso l’istruttoria orale espletata, che alla stregua della
documentazione del Responsabile del Servizio del 25.7.2002, che altre quattro unità erano
Rilevano, poi, che l’apprezzamento discrezionale dell’Ispettorato non era indispensabile,
avendo a tale incombente già proceduto il Comune con la sottoscrizione dei verbali
d’accordo indicati. Richiamano sentenza della Corte di Cassazione a SS. UU. n.
10602/93, secondo cui l’unico requisito per l’applicazione della normativa di cui R.D.
148/31 era da ritenersi quello dimensionale. Infine, sostengono che, tenuto conto del fatto
che l’art. 2 R. D. 148/31 delegificava la potestà regolamentare del rapporto di lavoro degli
autoferrotranvieri attribuendone la competenza alle norme pattizie, la Corte del merito,
nell’escludere che la legge 1054/60 comportasse anche l’applicazione del c.c.n.l., aveva
disatteso un preciso precetto normativo
Il ricorso è infondato.
Il primo motivo è inammissibile, perché le censure risultano formulate in dispregio del
principio di autosufficienza, in quanto, pur ribadendosi nelle stesse che, in successive
riunioni alla presenza dell’organizzazione sindacale di appartenenza dei lavoratori e dei
rappresentanti del Comune e nei relativi verbali sottoscritti anche dall’ente locale, erano
stati identificati in modo inequivoco gli obblighi formali assunti dall’Amministrazione di
assoggettare il rapporto di lavoro degli addetti al trasporto urbano alle norme degli
autoferrotranvieri, non si riporta specificamente il contenuto di ciascuno di tali verbali che
risultino ritualmente allegati al ricorso, così come richiede il disposto dell’art. 366, n. 6,
c.p.c e come previsto, anche a pena di improcedibilità, dall’art. 369, Il comma, n. 4, c.p.c..
Essendo la contestazione sostanzialmente rivolta a censurare l’ interpretazione di un atto
asseritamente negoziale, è sufficiente al riguardo richiamare i principi reiteratamente
affermati da questa Corte (cfr., tra le altre le recenti Cass. n. 14216/2013, Cass., s. u., n.
28547/2008; Cass. n. 22302/2008) secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, a
seguito della riforma ad opera del D. Igs, n. 40 del 2006, il novellato art. 366, comma 6,
c.p.c., oltre a richiedere la “specifica” indicazione degli atti e documenti posti a fondamento
del ricorso, esige che sia specificato in quale sede processuale il documento, pur
3

da computare, in quanto addette al servizio trasporto e manutenzione dei mezzi.

individuato in ricorso, risulti prodotto. Tale specifica indicazione, quando riguardi un
documento prodotto in giudizio, postula che si individui dove sia stato prodotto nelle fasi di
merito e, in ragione dell’art. 369, comma 2 n. 4, c.p.c., anche che esso sia prodotto in sede
di legittimità. Occorre, poi, che del contenuto dei detti atti, dopo la loro acquisizione al
processo, sia indicata una interpretazione alla stregua dei relativi canoni ermeneutici, in
modo tale da attestarne la decisività ai fini della soluzione della controversia.

negoziale, quale non era stato considerato, invece, il verbale del 1998, posto che era stato
affermato che le dichiarazioni ivi contenute erano provenienti da soggetti alla cui
manifestazione di volontà la legge non riconnetteva nello specifico ambito alcun potere di
vincolare l’Ente e chiarito che, alla stregua del contenuto delle dichiarazioni a verbale – i
cui stralci significativi sono riportati nella sentenza impugnata – non era individuabile alcun
impegno formale e giuridicamente vincolante da parte del Comune, ma solo l’impegno ad
attivare in tempi brevi le procedure burocratiche necessarie ad acquisire i pareri tecnici e
contabili e le determinazioni degli organi competenti per arrivare alla definizione della
questione.
Anche la doglianza prospettata nel secondo motivo attiene ad una valutazione di merito,
perché la qualificazione di servizi complementari ai fini del computo del requisito
dimensionale rifluisce in una valutazione libera delle prove acquisite ed inoltre sia Cass.
13291/99 sia Cass. a ss. uu. 10602/93 affermano che l’estensione dell’applicabilità delle
disposizioni del R.D. n. 148 del 1931 al personale delle imprese esercenti l’autoservizio
urbano o extraurbano, disposta dagli artt. 1 e 4 della legge n. 1054 del 1960, aveva come
presupposto il requisito dimensionale previsto dall’art. 1 di detta legge, che non dipendeva,
tuttavia, soltanto dalla mera esistenza di un determinato numero (che doveva essere
superiore a venticinque) di unità lavorative impiegate, ma anche da un apprezzamento
discrezionale dell’Ispettorato generale della Motorizzazione Civile e Trasporti in
Concessione (quale articolazione del Ministero dei Trasporti) in ordine alle effettive
esigenze dell’impresa di disporre dei dipendenti per l’espletamento del servizio (principio
affermato dalla Suprema Corte ai fini del riconoscimento dell’esistenza del regime di
stabilità del rapporto di lavoro di taluni lavoratori anteriormente alla legge n. 300 del 1970,
in funzione dell’individuazione della disciplina in ordine alla decorrenza della prescrizione).
Non viene, poi, specificamente censurato neanche quanto affermato in sentenza in ordine
alla circostanza che il Comune espletava il servizio trasporto in economia, essendo
4

Tuttavia, i criteri di cui all’art. 1362 e ss c.c. sono richiamabili solo in presenza di un atto

affidato ad organo burocratico all’interno della struttura del Comune medesimo, sicchè le
prestazioni lavorative, utilizzate nell’ambito della struttura pubblicistica, senza il ricorso a
strutture autonome, non potevano che attenere a rapporto di lavoro di natura pubblicistica.
Dirimente è, tuttavia, la circostanza che è stato escluso il requisito dimensionale, oltre ad
essere stata evidenziata la mancanza del provvedimento dell’Ispettorato, e la ricostruzione
e valutazione effettuata dalla Corte è contraddetta da una diversa prospettazione che

vengono indicati elementi di contrario segno aventi carattere di decisività ai fini della
soluzione della controversia.
Il ricorso deve, in conclusione, essere respinto.
Le spese del presente giudizio cedono a carico dei ricorrenti, per la regola della
soccombenza, e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del presente
giudizio, liquidate in euro 100,00 per esborsi ed in euro 6000,00 per compensi
professionali, oltre accessori come per legge.
Così deciso in ROMA, il 14.5.2014

sollecita, come già osservato, un riesame di merito non consentito in questa sede, ove non

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA