Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15854 del 06/07/2010

Cassazione civile sez. III, 06/07/2010, (ud. 11/05/2010, dep. 06/07/2010), n.15854

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VARRONE Michele – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. TALEVI Alberto – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA G ANTONELLI 50, presso lo studio dell’avvocato ORGIANA

CRISTINA, rappresentato e difeso dall’avvocato MOSETTI ANTONIO con

delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

e contro

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE di FROSINONE, elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA MANTOVA 44, presso lo studio dell’avvocato PASSI

MASSIMILIANO, rappresentata e difesa dall’avvocato BALDASSARRA

GIAMPIETRO con delega a margine della comparsa di costituzione e

risposta (resistente con comparsa di costituzione e risposta);

– resistente –

avverso la sentenza n. 411/2005 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

Sezione Prima Civile, emessa il 30/12/2004; depositata il 31/01/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/05/2010 dal Consigliere Dott. FRASCA Raffaele;

udito l’Avvocato ANTONIO MOSETTI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SCARDACCIONE Eduardo Vittorio che ha concluso per il rigetto del

ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Nel luglio del 1993 C.G. e F.M. convenivano davanti al Tribunale di Frosinone l’Amministrazione Provinciale di Frosinone per sentirla condannare al risarcimento dei danni, rispettivamente subiti per le lesioni alla propria persona dalla prima e alla propria autovettura Fiat 126 dalla seconda, in conseguenza di un sinistro stradale verificatosi il (OMISSIS), allorquando detta autovettura, condotta dalla C., mentre viaggiava sulla strada provinciale (OMISSIS) in direzione di (OMISSIS), era finita fuori strada contro un albero, dopo essere sbandata a causa delle pessime condizioni del fondo stradale e della presenza di ghiaccio conseguente alla fuoriuscita di acqua dalla rottura di una tubazione sotterranea.

La convenuta si costituiva e – per quanto ancora interessa – contestava l’esistenza della propria responsabilita’, assumendo che il sinistro si era verificato per l’esclusiva responsabilita’ della C., perche’ nel tratto di strada in cui si era verificato il sinistro era prescritta la velocita’ di 30 km. orari e vi erano segnali di pericolo e di strada dissestata.

2. Istruita la causa mediante produzione di documenti ed espletamento di prove per testi, nonche’ di una consulenza tecnica d’ufficio, il Tribunale di Frosinone, con sentenza del marzo 2001, accoglieva entrambe le domande risarcitone, reputando che la strada in cui si era verificato il sinistro presentava gravi pericoli ed insidie per lo stato di degrado del manto stradale e per la presenza del ghiaccio conseguita alla rottura della tubazione, situazione quest’ultima che la C. non poteva prevedere perche’, come confermato da vari testi, non esisteva alcuna segnalazione temporanea del pericolo di formazione di ghiaccio a causa della rottura stessa.

3. La sentenza veniva appellata in via principale dalla sola C. quanto all’insufficiente ammontare del risarcimento del danno, mentre l’Amministrazione Provinciale frusinate si costituiva e svolgeva appello incidentale nei confronti della C., insistendo per la reiezione della domanda della medesima.

Con sentenza del 31 gennaio 2005, la Corte d’Appello di Roma accoglieva l’appello incidentale dell’Amministrazione Provinciale di Frosinone e, in parziale riforma della sentenza del primo giudice, rigettava la domanda della C., con condanna di costei alla restituzione delle somme frattanto percepite in esecuzione di quella sentenza e compensazione delle spese dei due gradi fra le parti del giudizio di appello.

3.1. La motivazione della sentenza si sviluppa nei termini seguenti.

Assume, innanzitutto, alcune premesse in fatto, che emergerebbero dall’istruttoria e, precisamente:

a) che dalla documentazione in atti (nota del 24 marzo 1992 prodotta da parte attrice in primo grado) e dalle deposizioni dei testi F. e Ce. si desumeva che nel tratto di strada in cui si verifico’ l’incidente esistevano un limite di velocita’ di 30 km.

orari, nonche’ segnalazioni di pericolo generico e di strada dissestata;

b) che, secondo i testi di parte attrice, P. e S., la presenza di ghiaccio costituiva un’evenienza frequente, riscontrabile nello stesso giorno anche in altri tratti della strada ed era spesso causa di incidenti, mentre tutti i testi e la stessa parte attrice concordavano nell’indicare che la lastra di ghiaccio che aveva originato il sinistro era di dimensioni rilevanti ed anzi uno di essi, il teste S., aveva affermato che era di dimensioni tali da occupare quasi tutta la sede stradale.

In secondo luogo, la sentenza, dopo avere riferito della giurisprudenza di questa Corte in punto di applicabilita’ dell’art. 2051 c.c. in materia di responsabilita’ dell’ente gestore della strada pubblica per i sinistri determinati dal suo stato manutentivo, accetta l’idea che detta norma trovi applicazione e, quindi, premette che, pur configurata quest’ultima, essenziale ai fini del riconoscimento di ima responsabilita’ ai sensi della citata norma e’, tuttavia, l’esistenza del nesso causale fra il suo stato potenzialmente dannoso e l’evento di danno.

Dopo di che, la sentenza afferma che “in questa prospettiva, appare corretto ritenere che la possibilita’ per il danneggiato di percepire agevolmente l’esistenza della situazione di pericolo, per le condizioni di visibilita’ del luogo, incida comunque sulla concreta configurabilita’ di un nesso eziologico tra la cosa ed il danno, ponendo correlativamente in risalto il rilievo causale attribuibile al comportamento colposo del danneggiato che ha omesso di prestare la dovuta attenzione alle condizioni della strada che stava percorrendo”.

Sulla base di tale precisazione, la sentenza osserva, quanto segue:

“Nella fattispecie in esame, appare assorbente la considerazione che se l’attrice avesse osservato, nella propria condotta di guida, alle prescrizioni derivanti dalla segnaletica esistente in loco – e, specificamente al limite di velocita’ di 30 km orari – oltre alle regole di comune prudenza connesse alla prevedibile formazione di ghiaccio (stante la stagione invernale e l’orario mattutino), la stessa sarebbe stata in grado di percepire con adeguato anticipo la pericolosita’ della strada e, soprattutto, di evitare le conseguenze lesive che sono derivate dal sinistro. Infatti, se si esaminano le fotografie prodotte dalla difesa delle attrici, si puo’ agevolmente notare come l’autovettura ha urtato con notevole violenza l’albero posto al lato della banchina, sebbene fosse uscita dalla carreggiata stradale alcuni metri prima del luogo dell’impatto (e, infatti, il teste P. riferisce che poco prima del punto in cui era uscita la macchina della C., ricordo che c’era del ghiaccio), percorrendo un tratto della banchina erbosa per poi finire contro il predetto albero. In base a dati di comune conoscenza, si puo’ fondatamente ritenere che l’autovettura procedesse ad una velocita’ notevolmente superiore a quella consentita sia dal predetto limite di 30 km orari, sia dall’imminenza di un centro abitato, sia infine, dalle generali condizioni della strada; con la conseguenza che appare corretto concludere che la causa primaria dell’evento dannoso sia in sostanza individuabile nella condotta di guida, gravemente imprudente, tenuta dalla danneggiata; in particolare, sembra insormontabile la considerazione che, se l’attrice si fosse attenuta ai limiti di velocita’ prescritti dalla segnaletica, l’autovettura avrebbe potuto sbandare e, forse, anche finire fuori strada sulla banchina erbosa, ma di cerio la signora C. non avrebbe riportato lesioni personali di entita’ significativa. Del resto, non sembra potersi attribuire rilievo significativo all’argomentazione esposta nelle difese di parte appellante, fondata sull’assenza di specifiche segnalazioni del pericolo derivante dalla possibile formazione di ghiaccio; infatti, anche a prescindere da quanto sopra rilevato in ordine al rischio che lastre di ghiaccio si potessero formare lungo tutto la strada, non si vede perche’ l’eventuale adozione di piu’ restrittive limitazioni della velocita’ o la sistemazione di ulteriore segnali di pericolo, avrebbero potuto evitare l’incidente, posto che quelli esistenti non sono stati in alcun modo rispettati”.

Sulla base di tali ragioni la Corte capitolina ha sostanzialmente ritenuto che il sinistro fosse da ascrivere sul piano del nesso causale esclusivamente alla condotta di guida imprudente della C..

4. Contro la sentenza ha proposto ricorso per Cassazione affidato a due motivi la C..

L’Amministrazione Provinciale frusinate ha resistito con controricorso, che, pero’, ha depositato senza previamente notificarlo alla pare ricorrente.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si lamenta “erronea, contraddittoria e/o illogica motivazione su un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti. art. 360 c.p.c., n. 5, circa la ritenuta insussistenza del nesso di causalita’ tra la condotta di guida e l’evento dannoso”.

Sulla premessa dell’esservi stata una violazione degli artt. 2051 e 2697 c.c. e, quindi, evocando una violazione di norme diritto, che non trova rispondenza nella intestazione del motivo, vi si critica la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che il sinistro fosse da ascrivere sul piano del nesso causale al comportamento imprudente della C..

La critica e’ svolta sia con riferimento alle premesse sulla ricostruzione in fatto assunte dalla sentenza impugnata a fondamento della detta motivazione e, dunque, in sintonia con l’intestazione del motivo alla stregua dell’art. 360 c.p.c., n. 5 sia prospettando un problema di correttezza della sussunzione della vicenda, per come ricostruita dalla sentenza, sotto il concetto di causazione dell’evento di danno per comportamento esclusivo del danneggiato:

sotto questo aspetto sottende, quindi, un error iuris art. 360 c.p.c., ex n. 3 che la Corte e’ nella condizione di poter valutare nell’esercizio del potere di qualificazione della effettivita’ della censura, al di la’ dell’intestazione del motivo.

1.1. Sotto il primo aspetto si contesta anzitutto, con una prima censura, l’esattezza dell’assunto della sentenza impugnata “che dalla documentazione in atti (nota del 24 marzo 1992 prodotta da parte attrice in primo grado) e dalle deposizioni dei testi F. e Ce. si desume che nel tratto di strada in cui si e’ verificato l’incidente esistevano limiti di velocita’ di 30 km. orari, oltre che segnalazioni di pericolo generico e di strada dissestata”. Si sostiene, infatti, che il solo teste F. aveva dichiarato la presenza sul tratto di strada di segnalazioni di pericolo generico e di strada dissesta, mentre il teste Ce. aveva detto di ricordare il limite di velocita’ e di non ricordare se vi fosse altra segnaletica ordinaria. Inoltre, lo stesso teste F. si era limitato a confermare una relazione tecnica del 24 marzo 1992, da cui risultava come la segnaletica rilevata nella relazione (effettuata ben tre mesi dopo il sinistro avvenuto in data 9/12/1991) era presente in via ordinaria sulla strada, a prescindere dalla perdita d’acqua, onde quello stesso teste non era stato in grado di confermare se sul luogo del sinistro il segnale dei 30 km orari e di strada dissestata fosse stato o meno esistente all’epoca dell’accaduto, circostanza esclusa dagli altri testi, tra cui anche il teste S., titolare di un’officina situata all’altezza del luogo del sinistro, avendo gli stessi detto solo della presenza della segnaletica ordinaria. Si assume, poi, che nella motivazione della sentenza impugnata non vi sarebbe alcun riferimento all’ubicazione del segnale di limitazione della velocita’, che, come sarebbe desumibile dalla documentazione fotografica prodotta dalla ricorrente, che si dice prodotta unitamente al ricorso, risulterebbe posizionato nel tratto successivo a quello del sinistro e, dunque, non regolava la condotta di guida in quest’ultimo.

La critica cosi’ articolata e’ rivolta ad evidenziare che erroneamente la sentenza impugnata avrebbe, dunque, supposto che nel tratto di strada in cui occorse il sinistro era applicabile il limite dei 30 Km orari.

La censura e’ inammissibile per difetto di autosufficienza, sia in quanto omette di riprodurre il contenuto della nota cui si riferisce (che la sentenza assume come direttamente evidenziatrice della presenza del segnale di limite di velocita’) e di indicare se sia stata prodotta e dove in questa sede (in termini, Cass. n. 12239 del 2007, fra tante), sia in quanto la ricorrente, pur avendo riprodotto la deposizione del teste F., ha omesso di indicare la capitolazione probatoria su cui quel teste ebbe a rispondere, onde, tenuto conto che nella riproduzione si legge che detto teste confermo’ il capitolo 1^ a verbale dell’udienza del 2 maggio 1997, non e’ dato comprendere a che cosa si riferisse tale conferma.

Peraltro, se si superasse tale rilievo e si procedesse alla lettura del capitolo di prova de quo (come la Corte potrebbe fare, tenuto conto che e’ presente il fascicolo d’ufficio di primo grado nell’ambito di quello d’ufficio del giudizio di appello) si evidenzierebbe che esso era del seguente tenore: “vero che nel tratto di strada dove si e’ verificato l’incidente vi erano cartelli stradali indicanti: limite di velocita’ 30 km/h, pericolo generico”.

Ora, il teste, come emerge dalla riproduzione della sua deposizione fatta nel ricorso, ha confermato tale capitolo, ma ha anche aggiunto che “i cartelli stradali indicati nella relazione del 24/3/1992, che risulta essergli stata rammostrata esistono da molto tempo prima della data della relazione», il che palesa che non e’ veritiero che il teste non abbia dichiarato l’esistenza del segnale sul limite di velocita’ all’epoca del sinistro.

Quanto, poi, alla parte della censura che fa leva sul posizionamento del segnale, e’ violato i principio di autosufficienza, atteso che non si indica dove erano state prodotte nella sede di merito le fotografie cui si fa riferimento e se e dove sarebbero state prodotte in questa sede (in termini, si veda, Cass. n. 12239 del 2007).

I riferimenti alle altre testimonianze – che non vengono individuate, salvo per quella del teste S. – sono non solo del tutto generici, ma travisano le dichiarazioni dei testi (riportate nel ricorso), atteso che sul punto dell’esistenza del limite di velocita’ essi, particolarmente il teste S. e il teste P., hanno detto di non ricordare e non hanno escluso la presenza del limite di velocita’.

La censura in esame e’, quindi rigettata e resta accertato in punto di quaestio facti che sul tratto di strada in cui avvenne il sinistro vi era il limite di velocita’ di 30 km orari.

1.2. Una seconda censura ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 riguarda l’ulteriore premessa in fatto della sentenza nel senso che secondo quanto riferito dai testi di parte attrice, P. e S., la presenza di ghiaccio costituiva un’evenienza frequente, riscontrabile nello stesso giorno anche in altri tratti della strada ed era spesso causa di incidenti.

La censura e’ priva di fondamento, perche’ la deduzione della frequenza della presenza di ghiaccio e’ stata fatta dalla Corte capitolina correttamente sul piano logico, basandola sull’affermazione del teste P. che circa un km dopo il luogo del sinistro vi era un’altra vettura uscita di strada a causa della presenza di ghiaccio e su quella del teste S. che nei mesi invernali nel tratto di strada di cui trattasi si verificavano incidenti. D’altro canto, la censura si appunta sul rilievo che non era usuale la presenza di ghiaccio nella misura cagionata dalla perdita d’acqua e, sotto tale profilo, non pone piu’ una questione rilevante ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 bensi’ direttamente incidente sulla ricostruzione del nesso causale. La sua considerazione sotto questo aspetto si rinvia al prosieguo dell’esame del motivo, nella sua parte finale in cui, come si dira’, si denuncia un error iuris.

Anche il punto di fatto in questione resta, dunque, fermo.

1.3. Una terza censura vorrebbe attingere la premessa in fatto della sentenza impugnata in ordine alle rilevanti dimensioni della lastra di ghiaccio, ma non si concreta in alcuna critica della ricostruzione del dato di fatto, bensi’ in una valutazione giuridica circa la prevedibilita’ della presenza di una lastra di cosi’ rilevanti dimensioni da parte della C.: anche per questo aspetto, si rinvia all’esame della parte finale del motivo.

1.4. Una quarta censura si appunta sull’affermazione della sentenza impugnata che la C. viaggiava a velocita’ sostenuta.

Il punto viene, peraltro, criticato limitandosi a sostenere apoditticamente che la Corte territoriale avrebbe malamente applicato un ragionamento presuntivo, nonche’ senza farsi carico dell’effettiva motivazione della sentenza impugnata sul punto.

Infatti, la censura e’ cosi’ argomentata: “la Corte d’Appello di Roma ha basato la supposta velocita’ di guida sull’entita’ dei danni riportati dall’autovettura nell’impatto contro l’albero e, dunque, sulla violenza dello stesso non tenendo affatto in considerazione un elemento importantissimo: il modello della vettura, ossia una Fiat 126. Non si comprende, in effetti, come la suddetta Corte abbia potuto ritenere violento un urto contro un albero posto in essere con una Fiat 126 i cui danni sono stati accertati e liquidati nella somma di L. 1.800.000 Al contrario, qualora la C. avesse viaggiato effettivamente a velocita’ elevata (alquanto impossibile considerato che trattasi di una 126 peraltro in uscita di una curva) l’impatto con l’albero avrebbe avuto certamente conseguenze molto piu’ gravi anche per quanto concerne le lesioni fisiche; senza contare che in base a dati di comune conoscenza ed esperienza un’autovettura a contatto con un’enorme lastra di ghiaccio perde l’aderenza con l’asfalto e l’attrito che ne deriva, acquistando per cio’ solo velocita’”.

Il carattere apodittico dell’affermazione che male sarebbero state applicate presunzioni si rivela nelle parole riportate, che non si preoccupano di dimostrare l’assunto, nonostante i punti esclamativi.

La mancanza di pertinenza con la motivazione della sentenza si rivela, invece, per il fatto che si trascura di considerare che la Corte territoriale non ha basato il suo assunto soltanto sulle conseguenze dell’impatto, ma ha fatto leva sull’essere uscita dalla carreggiata l’autovettura alcuni metri prima del luogo dell’impatto con l’albero e nell’avere percorso un tratto della banchina erbosa, il che palesa che nel ragionamento logico della Corte stessa e’ stata coniugata la valutazione delle conseguenze dell’impatto (come riscontrate nelle fotografie) con l’avere percorso dopo l’uscita dalla carreggiata stradale alcuni metri al di fuori di essa.

In ogni caso, avendo la Corte territoriale basato la sua valutazione sulla percezione di risultanze di fatto emergenti dalle fotografie e relative alla dinamica del sinistro, non essendo stata messa in grado questa Corte di conoscere le fotografie e le altre emergenze istruttorie rivelatrici della dinamica, il motivo in parte qua si risolve non gia’ nella richiesta di un controllo della logica seguita dal giudice di merito nella ricostruzione della quaestio facti relativa al punto, bensi’ nella pretesa a che la Corte compia un apprezzamento del fatto senza essere stata posta in grado di farlo.

Si aggiunga che l’indicazione della estimazione economica del danno dell’autovettura risulta priva di rilevanza, tenuto conto che la Corte territoriale ha fatto riferimento al danno materiale emergente dalle fotografie e che non e’ nemmeno precisato se il valore del risarcimento del danno attribuito alla proprietaria del veicolo le sia stato attribuito per la sua riparazione ove ancora possibile ed economica oppure come controvalore del bene, ormai in ipotesi piu’ non riparabile.

Anche il punto sulla velocita’ non conforme alla prescrizione esistente dev’essere, dunque, tenuto fermo.

2. Nella parte finale, come si e’ gia’ preannunciato, il motivo svolge un’ulteriore censura, dolendosi che la motivazione della Corte d’Appello sarebbe caduta in una grave contraddizione riguardo all’affermata ascrivibilita’ della causazione del sinistro esclusivamente alla condotta di guida imprudente della C., la’ dove, dopo averla affermato, ha precisato che “in particolare, sembra insormontabile la considerazione che, se l’attrice si fosse attenuta ai limiti di velocita’ prescritti dalla segnaletica, l’autovettura avrebbe potuto sbandare e, forse, anche finire fuori strada sulla banchina erbosa, ma di certo la signora C. non avrebbe riportato lesioni personali di entita’ significativa”.

La critica e’ argomentata in questi termini: “una determinata condotta …. e’ considerata causa di un evento quando non solo essa e’ da sola idonea a cagionarlo o, comunque, ne costituisce la causa primaria (condicio sine qua non), ma soprattutto quando l’evento non si sarebbe prodotto a prescindere da quel comportamento. Quindi, se l’imprudente condotta di guida della C. e’ stata la causa del sinistro, come si concilia cio’ con l’affermazione che lo stesso si sarebbe comunque prodotto ancorche’ fossero stati rispettati i limiti di velocita’ e le regole di prudenza, e cioe’ ancorche’ la condotta di guida fosse stata prudente?”. L’esclusione del nesso causale, dunque, non sarebbe stata configurabile.

2.1. La censura e’ anzitutto da qualificare come diretta ad evidenziare non gia’ un vizio ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, bensi’ – come s’era gia’ preannunciato in presenza – un error iuris sotto la specie del vizio di sussunzione e come tale va scrutinato ed e’ fondato.

La Corte territoriale, infatti, ha considerato idonea ad escludere l’esistenza del nesso causale fra la situazione potenzialmente dannosa in cui versava la strada per le sue condizioni ed il sinistro, pur riconoscendo nel contempo l’esistenza di una dinamica per la quale il sinistro risultava cagionato dal concorso fra il comportamento di guida imprudente (nei termini ritenuti) della C. e quella situazione. Dire, infatti, che, se la condotta di guida della medesima fosse stata prudente, cioe’ osservante della prescrizione sul limite di velocita’ (e, deve ritenersi, delle altre cautele generiche cui allude la motivazione in altra sua parte), la sbandata per effetto della lastra di ghiaccio si sarebbe potuta verificare e che, “forse”, l’autovettura sarebbe potuta finire fuori strada, ma con conseguenze meno dannose per la C., cioe’ lesioni di entita’ non significativa, e’ affermazione che contraddice l’assunto dell’efficienza causale esclusiva della detta condotta, la quale, come esattamente assume la ricorrente, si sarebbe potuta configurare solo se l’osservanza della velocita’ prescritta avrebbe potuto evitare lo sbandamento e l’uscita di strada, cioe’, in altri termini, il sinistro, considerato nella sua dimensione di conseguenza causale diretta dello stato di alterazione delle condizioni stradali (perdita di controllo dell’autovettura).

Sotto tale profilo, la situazione per come ricostruita in fatto dalla Corte d’Appello appare erroneamente sussunta sotto il concetto giuridico di inesistenza del nesso causale fra lo stato della strada e il sinistro, mentre si prestava e si presta ad essere ricondotta sotto l’ambito del concetto giuridico di concorso del fatto colposo del “creditore” nella causazione del danno, di cui all’art. 1227 c.c., comma 1, richiamato dall’art. 2056 c.c. e certamente applicabile anche all’ipotesi in cui venga, come nella specie, invocata la responsabilita’ di cui all’art. 2051 c.c. Le lesioni di entita’ non significativa che si sarebbero potute verificare se la velocita’ fosse stata conforme alla prescrizione, del resto, sono da considerare, con riferimento alla fattispecie di cui all’art. 2051 c.c. applicata nella specie, come danni ed. conseguenza dell’evento di danno, che, lo si ripete e’ rappresentato dalla sbandata e dall’uscita di strada.

La Corte d’Appello, dunque, una volta pervenuta al convincimento che alla verificazione del sinistro aveva dato un apporto causale la condotta di guida della C., avrebbe dovuto applicare l’art. 1227 c.c., comma 1, e, quindi, procedere:, sulla base delle risultanze degli atti da valutare la proporzione fra il contributo causale ascrivibile a tale condotta e quello ascrivibile allo stato della strada.

2.2. La sentenza impugnata, pertanto, va cassata sul punto e la Corte di rinvio, che si designa in altra Sezione della Corte d’Appello di Roma, comunque in diversa composizione soggettiva, procedera’, previo esame delle emergenze degli atti e tenuti fermi i punti di fatto inutilmente censurati con la prima parte del motivo, ad applicare al caso di specie l’art. 1227 c.c., comma 1.

In sede di applicazione della norma, la Corte di rinvio potra’ considerare gli argomenti che sono stati prospettati dalla ricorrente nell’ambito della seconda e della terza censura in precedenza scrutinate, cioe’ la prevedibilita’ della formazione di ghiaccio per la perdita d’acqua e la prevedibilita’ della presenza di una lastra delle dimensioni di quella di cui e’ processo.

3. Con il secondo motivo si lamenta “violazione e falsa applicazione degli artt. 2051 e 2043 c.c., art. 360 c.p.c., n. 3, nonche’ erronea ed insufficiente motivazione su un punto decisivo della causa prospettato dalle parti. Art. 360 c.p.c, n. 5, relativamente alla ritenuta mancanza di responsabilita’ della P.A. per omessa manutenzione”.

Il motivo suppone che la Corte territoriale, una volta scelta la strada di escludere il nesso di causalita’, abbia lasciato impregiudicata la questione della applicabilita’ nella fattispecie dell’art. 2051 c.c. oppure della norma generale dell’art. 2043 c.c. e, quindi insiste nel sostenere – evidentemente subordinatamente all’accoglimento del primo motivo – che nella fattispecie dovrebbe trovare applicazione l’art. 2051.

Il motivo e’ basato su una supposizione erronea, perche’, nonostante una qualche iniziale ambiguita’ (che si coglie alla pagina sei in fine ed alla successiva all’inizio, dove, dopo aver dato atto della giurisprudenza della Corte sulla questione dell’applicabilita’ dell’art. 2051 c.c. in tema di danni da cattiva manutenzione di strade, dice che la relativa questione “appare, pero’, assumere scarso rilievo ai fini della presente controversia”), la sentenza ha svolto la sua erronea argomentazione in ordine all’inesistenza del nesso causale supponendo l’applicabilita’ nella specie della norma dell’art. 2051 c.c. (come rivelano le considerazioni nelle pagine dalla sete alla otto), onde sul punto si e’ ormai formata cosa giudicata interna.

Comunque, si osserva per completezza, se la questione fosse stata lasciata impregiudicata, non sarebbe stata suscettibile di prospettazione con un motivo di ricorso, proprio perche’ impregiudicata e da doversi esaminare dal giudice di rinvio.

Il motivo e’, dunque, dichiarato inammissibile.

4. Conclusivamente, la sentenza e’ cassata in accoglimento parziale del primo motivo, con rinvio nei termini su indicati.

Il giudice di rinvio provvedera’ sulle spese del giudizio di cassazione e tetra conto che il controricorso dell’Amministrazione Provinciale e’ inammissibile, perche’ non notificato alla ricorrente.

PQM

LA CORTE accoglie parzialmente il primo motivo di ricorso. Dichiara inammissibile il secondo motivo. Cassa la sentenza in relazione al parziale accoglimento del primo motivo e rinvia ad altra sezione della Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione soggettiva, anche per le spese del giudizio di cassazione.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 11 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2010

 

 

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