Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15853 del 19/07/2011
Cassazione civile sez. trib., 19/07/2011, (ud. 22/06/2011, dep. 19/07/2011), n.15853
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PARMEGGIANI Carlo – Presidente –
Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonio – Consigliere –
Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –
Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
L’Etoile s.r.l., in persona del legale rapp.te pro tempore, elett.te
dom.to in Roma, alla via Monte delle Gioie n. 13, presso lo studio
dell’avv. Valensise Carolina, dal quale è rapp.to e difeso, giusta
procura in atti;
– ricorrente –
contro
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore,
domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura
Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge;
– controricorrente –
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria
Regionale dell’Emilia e Romagna n. 22/2008/22 depositata il
23/4/2008;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
giorno 22/6/2011 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;
viste le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale, Dott. SORRENTINO, che ha concluso aderendo alla relazione;
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia promossa da L’Etoile s.r.l. contro l’Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell’appello proposto dalla contribuente contro la sentenza della CIP di Parma n. 76/8/2005 che aveva respinto il ricorso avverso la cartella di pagamento n. 0782004002807604433 iva e irpef 2000. Il ricorso proposto si articola in unico motivo. Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.. Il presidente ha fissato l’udienza del 22/6/2011 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione. La ricorrente con unico motivo, chiede “la cassazione della pronuncia impugnata “per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio “, “in primo luogo violando l’applicazione delle norme fondamentali dell’Iva ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 … ” in secondo luogo non avendo tenuto conto delle nuove interpretazioni in merito alla risoluzione ministeriale della medesima la n. 74 del 19/4/2007″.
Inammissibile è la censura di violazione di legge non essendo indicate le affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che si assumono in contrasto con le disposizioni indicate – o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina .
Inammissibile è altresì la censura in ordine alla motivazione in assenza di una precisa indicazione di carenze o lacune nelle argomentazioni sulle quali si basa la decisione. Ulteriore motivo di inammissibilità è costituto dall’assenza del quesito di diritto, nonchè la chiara indicazione del fatto controverso ed il momento di sintesi della censura in ordine alla motivazione. L’art. 366 bis cod. proc. civ., invero, nel prescrivere le modalità di formulazione dei motivi del ricorso in cassazione, comporta una diversa valutazione da parte del giudice di legittimità a seconda che si sia in presenza dei motivi previsti dalll’art. 360 cod. proc. civ., comma 1, numeri 1, 2, 3 e 4, ovvero del motivo previsto dal numero 5 della stessa disposizione. Nel primo caso ciascuna censura deve, all’esito della sua illustrazione, tradursi in un quesito di diritto, la cui enunciazione (e formalità espressiva) va funzionalizzata, come attestato dall’art. 384 cod. proc. civ., all’enunciazione del principio di diritto ovvero a “dieta” giurisprudenziali su questioni di diritto di particolare importanza, mentre, ove venga in rilievo il motivo di cui all’art. 360 cod. proc. civ., n. 5 (il cui oggetto riguarda il solo “iter” argomentativo della decisione impugnata), è richiesta una illustrazione che, pur libera da rigidità formali, si deve concretizzare in una esposizione chiara e sintetica del fatto controverso – in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria – ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza rende inidonea la motivazione a giustificare la decisione.
Consegue da quanto sopra condanna della ricorrente alla rifusione, in favore dell’Amministrazione Finanziaria, delle spese del grado che si liquidano in complessivi Euro 2.400,00, oltre spese prenotate a debito.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione, in favore dell’Amministrazione Finanziaria, delle spese del grado che si liquidano in complessivi Euro 2.400,00, oltre spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 22 giugno 2011.
Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2011