Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15853 del 08/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 08/06/2021, (ud. 09/02/2021, dep. 08/06/2021), n.15853

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PERRINO Angelina Maria – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. GALATI Vincenzo – Consigliere –

Dott. CORRADINI Grazia – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 17140/2014 R.G. proposto da:

C.F. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Archimede n. 138,

presso lo studio dell’avv. Guido Carlos Pizzi, che la rappresenta e

difende giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio

n. 648/20/14, depositata il 5 febbraio 2014.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 9 febbraio

2021 dal Consigliere Giacomo Maria Nonno.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. con sentenza n. 648/20/14 del 05/02/2014 la Commissione tributaria regionale del Lazio (di seguito CTR) accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Roma (di seguito CTP) n. 180/51/11, la quale aveva accolto il ricorso proposto da C.F. s.r.l. (di seguito C.) avverso un avviso di accertamento concernente IRES, IRAP e IVA relative all’anno d’imposta 2006;

1.1. come si evince anche dalla sentenza della CTR, l’avviso di accertamento impugnato riguardava essenzialmente due riprese a tassazione: 1) ricavi non dichiarati conseguenti a finanziamenti soci fittizi; 2) costi non deducibili relativi ad una fattura non emessa da società cinese e intestata ad un soggetto diverso dalla società contribuente;

1.2. la CTR accoglieva l’appello dell’Agenzia delle entrate evidenziando che: a) con riferimento alla ripresa sub 1), la società contribuente non aveva fornito elementi utili concernenti le fonti del finanziamento, avuto conto della modesta condizione economica dei soci; b) con riferimento alla ripresa sub 2), le dichiarazioni rese dalla società fatturante non erano utilizzabili e, comunque, C. non aveva provveduto alla correzione dei denunciati errori materiali della fattura;

2. avverso la sentenza della CTR, C. proponeva ricorso per cassazione, affidato a otto motivi, illustrati da memoria ex art. 380 bis. 1 c.p.c.;

3. l’Agenzia delle entrate resisteva con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. con il primo motivo di ricorso C. deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione di norme di diritto, evidenziando che la CTR avrebbe fatto mal governo dei principi concernenti le presunzioni e la ripartizione dell’onere della prova;

1.1. in buona sostanza, si afferma che la CTR avrebbe indicato gli elementi indiziari forniti dall’Ufficio, li avrebbe qualificati come convincenti senza alcuna valutazione e, quindi, senza esprimersi sulla gravità, precisione e concordanza degli stessi, così di fatto invertendo l’onere probatorio e ponendolo a carico della società contribuente;

2. il motivo è infondato;

2.1. va preliminarmente evidenziato che non è chiaro se l’accertamento dell’Amministrazione finanziaria sia avvenuto ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1 o comma 2.

2.1.1. con tutta probabilità, poichè il presupposto di un accertamento induttivo puro è la totale inattendibilità della contabilità aziendale (da ultimo, Cass. n. 33604 del 18/12/2019), inattendibilità che in ipotesi non risulta, l’accertamento posto in essere è un accertamento analitico ovvero analitico-induttivo;

2.1.2. la motivazione di tale accertamento può, pertanto, essere fondata su presunzioni semplici, senza che le stesse debbano essere necessariamente gravi, precise e concordanti (Cass. n. 6861 del 08/03/2019; Cass. n. 17952 del 24/07/2013);

2.2. correttamente, pertanto, la CTR ha valutato la legittimità dell’accertamento posto in essere dall’Amministrazione finanziaria, indicando le presunzioni sulle quali lo stesso si fonda (inattendibilità delle iscrizioni contabili relative ai finanziamenti dei soci, irregolarità della fattura emessa da società cinese non nei confronti di C. ma di altro socio);

2.3. a fronte dei rilievi dell’Amministrazione finanziaria, fondati sulle presunzioni indicate, è la società contribuente che avrebbe dovuto giustificare la correttezza del proprio operato, con conseguente regolare applicazione, da parte della CTR, dei principi concernenti la ripartizione dell’onere della prova;

3. con il secondo motivo di ricorso si contesta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza impugnata per motivazione apparente;

4. il motivo è infondato;

4.1. secondo la giurisprudenza di questa Corte, “la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perchè affetta da “error in procedendo”, quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture” (così Cass. S.U. n. 22232 del 03/11/2016; conf. Cass. n. 13977 del 23/05/2019).

4.2. nel caso di specie, la sentenza è ampiamente motivata, in quanto la CTR ricostruisce dettagliatamente le singole riprese in base agli atti dell’Ufficio e alle deduzioni delle parti, evidenziando che, a fronte delle legittime presunzioni indicate dall’Amministrazione finanziaria nella motivazione dell’avviso di accertamento, C. non avrebbe fornito prove convincenti idonee a giustificare il proprio operato;

4.3. una simile motivazione è perfettamente idonea ad illustrare l’iter logico-giuridico seguito dal giudice di appello e, pertanto, non può dirsi apparente;

5. con il terzo, il quarto e il quinto motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omesso esame di fatti decisivi per il giudizio e oggetto di discussione tra le parti, fatti costituiti rispettivamente: a) dalle prove offerte da C. e concernenti la corretta appostazione dei finanziamenti dei soci; b) dalle prove offerte da C. e concernenti l’effettività dell’operazione sostenuta con la società cinese, con conseguente deducibilità dei relativi costi; c) dalle risultanze della sentenza penale che ha assolto il legale rappresentante della società contribuente, sig. N.S., dal reato di evasione di imposte;

6. i motivi sono inammissibili;

6.1. secondo la giurisprudenza di questa Corte, “la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione” (Cass. S.U. n. 8053 del 07/04/2014; conf. Cass. n. 21257 del 08/10/2014; Cass. n. 23828 del 20/11/2015; Cass. n. 23940 del 12/10/2017; Cass. n. 22598 del 25/09/2018);

6.2. con i motivi in discorso parte ricorrente denuncia l’omessa valutazione, da parte del giudice di appello, di circostanza rilevanti ai fini del giudizio e idonee ad indurlo ad una diversa valutazione di merito;

6.3. viene, dunque, evidenziata non già l’omessa motivazione sulle singole riprese (che, come detto in precedenza, sussiste ed è logica), ma l’insufficiente motivazione sulle medesime riprese (la CTR avrebbe trascurato fatti rilevanti ai fini del decidere), con conseguente inammissibilità della censura in ragione del principio di diritto più sopra illustrato;

6.4. con specifico riferimento al quinto motivo, deve evidenziarsi che, da un lato, C. non pone un problema di diritto in ordine ai limiti probatori della sentenza penale di assoluzione nell’ambito del giudizio tributario (limiti che il giudice di appello ha dimostrato di avere correttamente inteso), ma pone una questione di omessa valutazione della stessa;

6.4.1. sotto quest’ultimo profilo, la CTR ha legittimamente deciso di valorizzare differenti emergenze probatorie, tenuto conto del fatto che spetta esclusivamente al giudice del merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (cfr. Cass. n. 19547 del 04/08/2017);

7. con il sesto motivo C. afferma la violazione o la falsa applicazione di norme di diritto, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, avendo la CTR trascurato la rilevanza probatoria della dichiarazione resa da Shangai Alliance International Trading co. Ltd., con la quale la stessa riconosce l’errore compiuto nella intestazione della fattura, i cui costi sarebbero stati pertanto legittimamente dedotti dalla società contribuente;

8. con il settimo motivo di ricorso si contesta la violazione o la falsa applicazione di norme di diritto, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto erroneamente la CTR avrebbe ritenuto la sussistenza di un obbligo, per C., di emendare gli errori di compilazione delle fatture con la procedura di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 26.

9. i due motivi, che possono essere unitariamente considerati, sono fondati nei limiti di quanto subito si preciserà;

9.1. posto che non è contestata la circostanza che la fattura emessa dalla società cinese risulta formalmente intestata non già a C. ma alla società romena SC Unico Ital s.r.l., la CTR ha escluso la possibilità di C. di dedurre i costi sulla base di due argomentazioni: a) l’inutilizzabilità, in sede tributaria, della dichiarazione sostitutiva di notorietà in quanto surrettiziamente tesa a superare il divieto di prova testimoniale; b) la necessità che il difetto di regolare intestazione delle fatture sarebbe dovuto essere rimosso con la procedura di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 26.

9.2. per quanto riguarda il rilievo sub a), correttamente la società contribuente evidenzia che la prodotta dichiarazione della società cinese – indipendentemente dal costituire una dichiarazione sostitutiva di notorietà – non avrebbe potuto essere ritenuta inutilizzabile tout court, avendo un valore probatorio indiziario che la CTR avrebbe comunque dovuto valutare unitamente ad altri elementi (cfr. Cass. n. 9903 del 27/05/2020; Cass. n. 20028 del 30/09/2011);

9.2.1. del resto, la CTR non avrebbe dovuto limitarsi a valutare l’erronea intestazione della fattura, ma tutte le circostanze evincibili dalla documentazione che alle fatture fa riferimento (cfr., anche se in materia di IVA, Cass. n. 28940 del 17/12/2020 e la giurisprudenza richiamata in motivazione), quali ad esempio gli ordini di acquisto della merce che risultano allegati alla memoria illustrativa (per come risulta dalla stessa sentenza impugnata, pag. 4);

9.3. con riferimento, invece, al rilievo sub b), la procedura prevista dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 26, da un lato, non è obbligatoria (Cass. n. 14239 del 07/06/2017; Cass. n. 7330 del 11/05/2012) e, dall’altro, riguarda essenzialmente l’IVA e, pertanto, non la deduzione dei costi, per i quali avrebbe dovuto essere unicamente accertata la certezza, determinabilità ed inerenza all’attività di impresa;

9.4. la sentenza impugnata va, pertanto, cassata in parte qua, dovendo la CTR valutare, sulla base della documentazione prodotta dalle parti, la effettiva deducibilità del costo;

10. con l’ottavo motivo di ricorso si contesta la nullità della sentenza, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, evidenziandosi l’omessa pronuncia sulla sussistenza o meno delle evasioni fiscali contestate dall’Ufficio;

10.1. in buona sostanza, C. sostiene che, al di là della correttezza delle singole riprese e delle irregolarità formali effettivamente sussistenti, è stato chiesto al giudice tributario di pronunciarsi sulla correttezza del comportamento fiscale tenuto dalla società e sull’insussistenza delle evasioni fiscali contestate, domanda sulla quale la CTR non si sarebbe pronunciata;

11. il motivo è infondato;

11.1. al di là della difficile comprensibilità della sua formulazione, è chiaro che, laddove la CTR ha confermato le riprese dell’Ufficio, ha ritenuto la sussistenza di un comportamento evasivo da parte di C., sicchè nessuna omessa pronuncia può configurarsi sul punto;

12. in conclusione, vanno accolti il sesto ed il settimo motivo di ricorso, rigettati gli altri; la sentenza impugnata va cassata in relazione ai motivi accolti e rinviata alla CTR del Lazio, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese del presente giudizio.

PQM

La Corte accoglie il sesto e il settimo motivo di ricorso, rigettati gli altri; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2021

 

 

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