Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15853 del 06/07/2010

Cassazione civile sez. III, 06/07/2010, (ud. 04/05/2010, dep. 06/07/2010), n.15853

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI NANNI Luigi Francesco – Presidente –

Dott. FILADORO Camillo – rel. Consigliere –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. AMATO Alfonso – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

R.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA TRIONFALE 164 presso lo studio BUZZACCARINI – IZZO,

rappresentato e difeso dall’avvocato GRECO SALVINO giusta delega a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

TORO ASSICURAZIONI SPA, C.F.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 12444/2005 del TRIBUNALE di ROMA, SEZIONE 13^

CIVILE, emessa il 27/5/2005, depositata il 31/05/2005, R.G.N.

76853/2001;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

04/05/2010 dal Consigliere Dott. FILADORO Camillo;

lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza 27 – 31 maggio 2005 il Tribunale di Roma rigettava l’appello proposto da R.M. avverso la decisione del locale giudice di pace 18786 del 2001, che aveva dichiarato la propria incompetenza per valore sulla domanda di risarcimento proposta dal R. in relazione all’incidente stradale avvenuto in data (OMISSIS).

Avverso tale decisione il R. ha proposto ricorso per cassazione, sorretto da due motivi.

Il Procuratore Generale ha concluso per iscritto, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., per l’accoglimento del ricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 10 c.p.c., e dell’art. 14 c.p.c. e segg. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Erroneamente il giudice di appello aveva condiviso la pronuncia di incompetenza per valore del primo giudice, sul rilievo che il valore della domanda (di risarcimento danni per L. 30.00.000) eccedeva la competenza del giudice di pace, in considerazione degli interessi maturati dalla data dell’evento fino alla domanda.

Il giudice di appello non aveva tenuto conto del fatto che, in ogni caso, l’attore aveva limitato la domanda di risarcimento dei danni nei limiti della competenza del giudice adito.

Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 324 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Il giudice di appello, sciogliendo la riserva sull’eccezione preliminare di improcedibilita’ dell’appello, aveva dichiarato la propria legittimazione a decidere la causa anche nel merito, rinviando per l’ammissione dei mezzi istruttori.

In tal modo, il Tribunale aveva gia’ deciso sul primo motivo relativo alla competenza del giudice di pace. La ordinanza 11 marzo 2003 aveva, dunque, valore di sentenza. Con la conseguenza che in mancanza di riserva di impugnazione, la stessa pronuncia doveva considerarsi passata in giudicato.

I due motivi, da esaminare congiuntamente in quanto connessi tra di loro, sono fondati nei limiti di seguito indicati:

– deve innanzi tutto escludersi che alla ordinanza con la quale si provvedeva in ordine all’ammissione dei mezzi istruttori possa essere attribuita valore e contenuto di sentenza (mancando in essa qualsiasi pronuncia in ordine alla competenza);

– in conseguenza del cumulo delle domande di pagamento degli interessi e della rivalutazione monetaria con quella di risarcimento dei danni, formulata dall’originario attore, la controversia sicuramente eccedeva la competenza per valore del giudice adito (Cass. 26 febbraio 2008 n. 4944);

– tuttavia, dato atto che l’attore, alla udienza del 22 giugno 2001, aveva limitato la propria domanda – dichiarando di voler contenere l’intero “petitum” nei limiti della competenza dello stesso – non si determinava lo spostamento della causa al giudice superiore. Infatti, se sono proposte cumulativamente piu’ domande, esse devono essere sommate tra loro ex art. 10 c.p.c., comma 2, salvo che l’attore abbia posto in modo non equivoco la cosi’ detta “clausola di contenimento” entro il detto limite, la quale, poi, e’ vincolante anche agli effetti del merito, sebbene non ribadita in sede di conclusioni (cfr.

Cass. 17 luglio 1993, n. 7939);

il Tribunale, sulla base di tale insegnamento giurisprudenziale, avrebbe dovuto ritenere fondate le censure in ordine alla pronuncia di incompetenza del primo giudice, esaminando di conseguenza la domanda, e avrebbe dovuto accogliere lo specifico motivo di appello sul punto, con il quale si chiedeva la decisione del merito (essendo competente a giudicare la controversia il Tribunale in primo grado).

Rileva il Collegio che manca, nel nostro ordinamento, una garanzia costituzionale del principio del doppio grado di giurisdizione, mentre riveste carattere eccezionale, non e’ suscettibile di interpretazione analogica, il potere del giudice di appello di rimettere la causa al primo giudice.

Si richiama la consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale:

“Quando, di fronte ad una declinatoria di competenza da parte del giudice di pace in causa esorbitante dai limiti della sua giurisdizione, venga proposto appello con contestazione della fondatezza della pronuncia, il tribunale, ove la censura sia infondata, e’ investito dell’esame del merito quale giudice dell’appello in conseguenza del normale effetto devolutivo proprio di tale impugnazione restando escluso sia che la pronuncia sul merito possa considerarsi come resa dal tribunale stesso in primo grado, sia che al rigetto dell’appello sul motivo afferente alla competenza debba seguire la rimessione delle parti avanti allo stesso tribunale quale giudice competente affinche’ la controversia venga decisa in primo grado.

Qualora la censura relativa alla declinatoria di competenza sia, invece, fondata, non ricorrendo alcuna delle ipotesi di rimessione al primo giudice, previste dall’art. 354 c.p.c. (e non esistendo una regola omologa a quella, dettata per le sentenze del conciliatore, dall’art. 353 c.p.c., comma 4, abrogato dalla L. n. 353 del 1990, art. 89, comma 1), il tribunale, previa declaratoria della nullita’ della sentenza di primo grado per erronea declinatoria della competenza, deve, in ragione dell’effetto devolutivo dell’appello, decidere sul merito, quale giudice d’appello e non rimettere le parti avanti al giudice di pace per la rinnovazione del giudizio in primo grado”. (Cass. 22 settembre 2006 n. 20636).

Conclusivamente, sulla base di tale consolidata giurisprudenza, il ricorso deve essere accolto, la sentenza impugnata cassata con rinvio ad altro giudice, che dovra’ procedere a nuovo esame, decidendo nel merito la causa.

Il giudice del rinvio provvedera’ anche in ordine alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il ricorso.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 4 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2010

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