Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15852 del 29/07/2016
Cassazione civile sez. trib., 29/07/2016, (ud. 16/06/2016, dep. 29/07/2016), n.15852
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –
Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –
Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –
Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 6967-2012 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE,in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
M.S., rappresentato e difeso dall’Avv. Achille Gattuccio del
Foro di Palermo, come da procura speciale in calce alla copia
notificata del ricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della
Sicilia, n. 164/30/2011, depositata il 16/12/2011.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16
giugno 2016 dal Relatore Cons. Dr. Emilio Iannello;
udito per la ricorrente l’Avvocato dello Stato Dr. Massimo Bachetti;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa
Sanlorenzo Rita, la quale ha concluso per l’accoglimento del
ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. M.S. ha impugnato il provvedimento di rigetto della istanza di rimborso del 50% delle trattenute Irpef operate nel 2001 sulle somme percepite a titolo di incentivo all’esodo, in occasione della cessazione del rapporto di lavoro, avvenuta quando egli non aveva ancora compiuto l’età di cinquantacinque anni.
A sostegno della richiesta di rimborso il contribuente invocava la sentenza della CGUE del 21 luglio 2005, causa C-207/2004, che ha ritenuto discriminatoria la disciplina (art. 19, comma 4 bis, T.U.I.R.) che prevede la riduzione alla metà delle imposte dovute, sulla base di un differente limite di età, cinquanta anni per le donne e cinquantacinque per gli uomini.
La C.T.P. adita accoglieva parzialmente il ricorso, rigettandolo nella parte in cui faceva riferimento a ritenute operate fino al mese di dicembre 2002, per le quali era maturato il termine decadenziale di 48 mesi previsto dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38.
2. In accoglimento dell’appello del contribuente, la C.T.R. ha affermato la dovutezza del rimborso anche per tale parte.
Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate, con unico mezzo.
Il contribuente resiste con controricorso.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Devesi preliminarmente rilevare che nel ricorso, notificato a mezzo servizio postale con raccomandata A.R. spedita in data 12/3/2012, si dà atto che la sentenza impugnata, depositata in data 20/2/2011, è stata notificata alla ricorrente in data 10/1/2012, ma insieme con il ricorso è stata depositata copia autentica di detta sentenza non accompagnata dalla relata di notificazione, in violazione di quanto stabilito, a pena d’improcedibilità del ricorso, dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2.
Viene al riguardo in rilievo il principio, consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui, “la previsione – di cui all’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2 – dell’onere di deposito a pena di improcedibilità, entro il termine di cui al comma 1 della stessa norma, della copia della decisione impugnata con la relazione di notificazione, ove questa sia avvenuta, è funzionale al riscontro, da parte della Corte di Cassazione – a tutela dell’esigenza pubblicistica (e, quindi, non disponibile dalle parti) del rispetto del vincolo della cosa giudicata formale – della tempestività dell’esercizio del diritto di impugnazione, il quale, una volta avvenuta la notificazione della sentenza, è esercitabile soltanto con l’osservanza del cosiddetto termine breve. Nell’ipotesi in cui il ricorrente, espressamente od implicitamente, alleghi che la sentenza impugnata gli è stata notificata, limitandosi a produrre una copia autentica della sentenza impugnata senza la relata di notificazione, il ricorso per cassazione dev’essere dichiarato improcedibile, restando possibile evitare la declaratoria di improcedibilità soltanto attraverso la produzione separata di una copia con la relata avvenuta nel rispetto dell’art. 372 c.p.c., comma 2, applicabile estensivamente, purchè entro il termine di cui all’art. 369 c.p.c., comma 1, e dovendosi, invece, escludere ogni rilievo dell’eventuale non contestazione dell’osservanza del termine breve da parte del controricorrente ovvero del deposito da parte sua di una copia con la relata o della presenza di tale copia nel fascicolo d’ufficio, da cui emerga in ipotesi la tempestività dell’impugnazione” (Cass., sez. U, Ord. n. 9005 del 16/04/2009, Rv. 607363).
4. Il ricorso va pertanto dichiarato improcedibile, con la conseguente condanna dell’amministrazione ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate come da dispositivo.
PQM
La Corte dichiara impretedibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 1.600, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% e oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 16 giugno 2016.
Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2016