Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15852 del 26/06/2017


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Cassazione civile, sez. II, 26/06/2017, (ud. 11/05/2017, dep.26/06/2017),  n. 15852

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

M.D., rappresentato e difeso dagli Avvocati Guido Corso e

Maria Beatrice Miceli, con domicilio eletto nello studio di

quest’ultima in Roma, via Antonio Stoppani, n. 1;

– ricorrente –

contro

ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DI

AGRIGENTO, rappresentato e difeso dall’Avvocato Antonino Graziano;

– controricorrente –

e contro

MINISTERO DELLA SALUTE; PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE

DI AGRIGENTO; PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE D’APPELLO DI PALERMO;

PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE; FEDERAZIONE

NAZIONALE DEGLI ORDINI DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI;

– intimati –

avverso la decisione della Commissione centrale per gli esercenti le

professioni sanitarie del 6 ottobre 2014.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio

dell’11 maggio 2017 dal Consigliere Alberto Giusti.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che la Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, con decisione del 6 ottobre 2014, ha respinto il ricorso proposto dal Dott. M.D. avverso la delibera dell’Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Provincia di Agrigento, con la quale era stata irrogata la sanzione disciplinare della radiazione dall’albo;

che per la cassazione della decisione della Commissione centrale ha proposto ricorso il M., sulla base di cinque motivi;

che l’Ordine provinciale di Agrigento ha resistito con controricorso, mentre gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede;

che il ricorrente ha depositato una memoria in prossimità della Camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il secondo motivo – il cui esame è in ordine logico preliminare – prospetta la nullità della decisione impugnata perchè pronunciata da un organo giudicante privo della necessaria terzietà ed indipendenza, sollevando eccezione di illegittimità costituzionale del D.Lgs.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233, art. 17 (Ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell’esercizio delle professioni stesse), nella parte in cui include nella Commissione centrale – in violazione dell’art. 108 Cost., comma 2, art. 111 Cost. e art. 117 Cost., comma 1, quest’ultimo in riferimento all’art. 6, par. 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali – due componenti designati dal Ministero della salute, un dirigente amministrativo e un dirigente medico del Ministero;

che il motivo è fondato;

che, con sentenza n. 215 del 2016, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del d.Lgs.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233, art. 17, commi 1 e 2, lett. a), b), c), d) ed e), nelle parti in cui si fa riferimento alla nomina dei componenti di derivazione ministeriale;

che, per effetto della declaratoria di illegittimità costituzionale, la decisione della Commissione centrale, qui impugnata, risulta assunta da un organo privo, per scelta legislativa legata alla sua costituzione e composizione, dei requisiti di indipendenza e imparzialità che costituiscono il substrato indispensabile dell’esercizio del potere giurisdizionale;

che l’assenza di indipendenza e imparzialità, anche se riferibile solo ad alcuni dei componenti della Commissione, si trasferisce in termini osmotici dai partecipi all’organo, non potendosi consentire che lo stesso eserciti la funzione giurisdizionale attraverso dinamiche radicalmente viziate dalla interlocuzione, nel percorso che porta alla decisione, di soggetti privi delle citate caratteristiche;

che tanto è in grado di determinare la nullità della decisione assunta dalla Commissione (Cass., Sez. 2, 7 febbraio 2017, n. 3252; Cass., Sez. 2, 14 febbraio 2017, n. 3903);

che, pertanto, assorbiti gli altri motivi, la decisione impugnata deve essere cassata, e la causa deve essere rinviata alla Commissione centrale, diversamente composta;

che le spese del giudizio di cassazione vanno compensate tra le parti, essendo il suo esito dipeso da una declaratoria di illegittimità costituzionale sopravvenuta alla proposizione dell’impugnazione.

PQM

 

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa la decisione impugnata e rinvia la causa alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, in diversa composizione; dichiara compensate tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 11 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 26 giugno 2017

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