Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15852 del 19/07/2011

Cassazione civile sez. trib., 19/07/2011, (ud. 07/06/2011, dep. 19/07/2011), n.15852

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – rel. Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

S.F.P. (OMISSIS), titolare dell’impresa

individuale “Telefonia”, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

LUDOVISI 35, presso lo studio dell’avvocato COZZI ARIELLA, (Studio

Legale Lauro), rappresentato e difeso dall’avvocato BALDASSINI ROCCO,

giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 208/2008 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di ROMA, SEZIONE DISTACCATA di LATINA del 2/04/08,

depositata il 10/06/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

07/06/2011 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO PARMEGGIANI; è

presente il P.G. in persona del Dott. PIETRO GAETA.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Nella causa indicata in premessa è stata depositata in cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. comunicata al P.M. e notificata agli avvocati delle parti costituite:

” S.F.P. propone ricorso per cassazione con un motivo avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, n. 208/40/08 in data 2-4-08, depositata in data 10-6-2008, confermativa della sentenza della CTP di Frosinone che respingeva il ricorso del contribuente avverso una cartella di pagamento per tributi IRPEF, IRAP, IVA relativi all’anno 1998, emergenti da un atto di accertamento divenuto definitivo perchè non impugnato, a sua volta conseguente ad applicazione al reddito dichiarato dal medesimo contribuente dei parametri di cui alla L. n. 549 del 1985, art. 3, comma 184 e dei D.P.C.M. applicativi.

Resiste la Agenzia con controricorso.

Con l’unico motivo il ricorrente deduce violazione dell’art. 2909 c.c. e dell’art. 324 c.p.c., deducendo la esistenza di un giudicato esterno costituito dalla sentenza n. 127/ 07/06 della CTP di Frosinone che aveva annullato l’avviso di accertamento emesso dall’Ufficio sulla base dei parametri sopra indicati con riferimento al reddito dell’anno 2000, divenuta irrevocabile, ad avviso del ricorrente applicabile alla fattispecie.

L’assunto è contrastato dalla Agenzia delle Entrate.

Il motivo pare inammissibile, perchè il ricorrente ha omesso il deposito della sentenza con la attestazione del passaggio in giudicato, rendendo così impossibile alla corte verificare la fondatezza della tesi del contribuente.

Peraltro, dagli stessi dati esposti in ricorso emerge che il giudicato sarebbe non idoneo ad esplicare rilievo, in quanto 1) ha come oggetto un avviso di accertamento, laddove nella specie il giudizio ha per oggetto una cartella di pagamento fondata su un titolo non più contestabile; 2) in ogni caso, vertendosi in ipotesi di accertamento in concreto del reddito di una determinata annualità, non è invocabile il giudicato relativo ad una annualità diversa, per l’autonomia anche in fatto dei periodi di imposta anche in relazione ai presupposti applicativi dei parametri.”

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione;

che, pertanto, riaffermati i principi sopra richiamati, il ricorso deve essere rigettato;

che le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte respinge il ricorso. Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese a favore della Agenzia, che liquida in complessivi Euro 2.500, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 7 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2011

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