Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15852 del 10/07/2014


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Civile Sent. Sez. L Num. 15852 Anno 2014
Presidente: COLETTI DE CESARE GABRIELLA
Relatore: PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso 9553-2009 proposto da:

I.N.P.S.

– ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA

SOCIALE C.F. 80078750587, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA CESARE BECCARIA n. 29 presso l’Avvocatura
Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli
14
1 97

avvocati RICCIO ALESSANDRO, PATTERI ANTONELLA, NICOLA
VALENTE, giusta delega in atti;
– ricorrente contro

CATANOSO PASQUALE;

Data pubblicazione: 10/07/2014

- intimato –

avverso la sentenza n. 469/2008 della CORTE D’APPELLO
di CATANZARO, depositata il 10/04/2008 R.G.N.
1843/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

PIERGIOVANNI PATTI;
udito l’Avvocato PATTERI ANTONELLA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARCELLO MATERA che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

udienza del 13/05/2014 dal Consigliere Dott. ADRIANO

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 10 aprile 2008 la Corte d’appello di Catanzaro respingeva l’appello proposto
dall’Inps avverso la sentenza 22 marzo 2004 del Tribunale di Vibo Valentia, che aveva
accertato,_in accoglimento della sua domanda, il diritto di Pasquale Catanoso alla liquidazione
del trattamento pensionistico, ai sensi dell’art. 3, secondo comma, lett. a) d. lg. 562/96,

periodo pensionabile con decorrenza dal l° luglio 1997, data di suo collocamento a riposo,
determinato in € 3.084,79 mensili e condannato l’Inps a corrispondergli un tale trattamento
dalla data suddetta, detratti gli importi già erogati a tale titolo, oltre interessi legali dalle
singole scadenze e rivalutazione monetaria.
Premesso il graduale passaggio dal sistema pensionistico retributivo a quello contributivo
operato dal d. lg. 562/96 in riferimento al Fondo speciale per i dipendenti Enel e delle aziende
elettriche private, in attuazione della delega contenuta nell’art. 2, ventiduesimo comma 1.
335/95 (di riforma del sistema pensionistico), la Corte escludeva la corretta determinazione,
da parte dell’Inps, del trattamento pensionistico spettante a Catanoso (titolare della posizione
n. 174115 cat. EL in quanto ex dipendente Enel e costituita da quattro quote di anzianità
contributiva, rispettivamente maturate: al 31 dicembre 1992; dal 10 gennaio 1993 al 31
dicembre 1994; dal 1° gennaio 1995 al 31 dicembre 1996; dal 1° gennaio 1997). L’istituto
aveva, infatti, utilizzato per il computo del parametro previsto dall’art. 3, secondo comma,
lett. a) d 1g. 562/96 (determinazione dell’80% della retribuzione pensionabile secondo le
norme vigenti nell’assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti) la
retribuzione imponibile vigente nel fondo elettrici fino al 31 dicembre 1996, anziché fare
riferimento per l’intero periodo al sistema contributivo stabilito nella norma di legge, invece
applicatogli soltanto dal 10 gennaio 1997: così contravvenendo ad essa.
Ricorre per cassazione l’Inps con unico motivo, mentre resta intimato Pasquale Catanoso.

MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico motivo, complesso e articolato, l’Inps deduce violazione e falsa applicazione degli
artt. 3, secondo comma d. lg. 562/96 e 2, ventiduesimo comma 1. 335/95, in relazione all’art.
360 n. 3 c.p.c., per non corretta interpretazione della locuzione normativa

“retribuzione

pensionabile determinata secondo le nonne in vigore nell’assicurazione generale per i

calcolato in base all’art. 12 1. 153/69 per l’assicurazione generale obbligatoria per l’intero

lavoratori dipendenti”, quale parametro di raffronto nella disposizione denunciata sub lett. a),
nel senso del riferimento a tutte le voci imponibili previste dalla normativa sull’assicurazione
generale obbligatoria, comprese quelle non contemplate nella disciplina del Fondo speciale
elettricLapplicabileno_al_3 l_dicembre _1996 _e_per_cui_non _versati_contributi _in _favore di
Pasquale Catanoso, andato in pensione nel luglio 1997. Ad avviso del ricorrente, una tale

cui il riferimento all’assicurazione generale obbligatoria necessariamente inclusivo della
nozione di retribuzione in quella gestione), non giustificabile dalla sua natura di mero
parametro di raffronto e non di elemento di calcolo della pensione: non potendosi ignorare le
conseguenze di innalzamento del trattamento da erogare e richiamato contrario insegnamento
giurisprudenziale di legittimità (in materia di ricongiungimento nell’assicurazione generale
obbligatoria di un primo periodo di iscrizione all’Inps e di un altro al Fondo speciale per
addetti ai pubblici servizi di trasporto), individuante la retribuzione pensionabile sulla base
delle ultime 260 settimane di contribuzione antecedenti la decorrenza della pensione.
Il motivo è infondato.
Ed infatti, il riferimento alla retribuzione pensionabile ai sensi dell’art. 12 1. 153/69 (in misura
dell’80%) contenuto nell’art. 3, secondo comma, lett. a) d. lg. 562/96 vale come mero
parametro di raffronto, ai fini di insuperabilità del tetto di pensione liquidabile in base alla
contribuzione compiuta dai dipendenti Enel aventi un’anzianità contributiva al 31 dicembre
1995 di almeno diciotto anni interi (art. 2, primo comma d. lg. cit.), per i quali la pensione è
calcolata in base alla retribuzione di riferimento (per le anzianità contributive maturate fino al
31 dicembre 1996), secondo la previgente normativa del fondo di cui all’art. 1, primo comma
d. lg. cit. (di previdenza per il personale dipendente dall’Enel e dalle aziende elettriche).
Sicchè appare corretto, a riguardo della suindicata soglia comparativa e nel solco di indirizzo
consolidato di questa Corte, intendere il riferimento alla retribuzione secondo la nozione
omnicomprensiva di tutte le voci, considerata dalla disciplina generale dell’assicurazione
generale obbligatoria, avendo il tenore letterale della disposizione incluso la nozione di
retribuzione vigente in quella gestione (Cass. 23 gennaio 2008, n. 1444; Cass. 10 dicembre
2008, n. 28996).
Non è poi assimilabile al presente il caso deciso dalla sentenza di questa Corte invocata
dall’Inps (Cass. 16 febbraio 2006, n. 3381), in quanto relativo a calcolo effettivo della

interpretazione, pure conforme a richiamato indirizzo giurisprudenziale di legittimità (secondo

pensione spettante (in tema di cumulo dei periodi assicurativi maturati presso gestioni
pensionistiche diverse, in riferimento alla ricongiunzione presso l’assicurazione generale
obbligatoria, tra un primo periodo lavorativo di iscrizione ad essa e uno successivo al Fondo
specia1e_per_g1i_addetti_ai_pubblici servizi_diArasporto) . da_effettuare_correttamente_in_via
esclusiva sull’imponibile contributivo, ossia sulle voci retributive da sottoporre a

Dalle superiori argomentazioni discende allora coerente il rigetto del ricorso, senza alcun
provvedimento sulle spese di giudizio, in assenza di attività difensiva di Pasquale Catanoso,
rimasto intimato.

P.Q.M.
La Corte
rigetta il ricorso e nulla sulle spese.

Così deciso in Roma, il 13 maggio 2014

Il Presidente

contribuzione, su cui deve essere determinata la retribuzione pensionabile.

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