Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15852 del 08/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 08/06/2021, (ud. 04/02/2021, dep. 08/06/2021), n.15852

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – rel. Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. FILOCAMO Fulvio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9838-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

B.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA F.

CONFALONIERI, 5, presso lo studio dell’avvocato GIANLUCA CALDERARA,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato LUIGI

FERDINANDO BERARDI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2536/2017 della COMM. TRIB. REG. EMILIA

ROMAGNA, depositata il 22/09/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

04/02/2021 dal Consigliere Dott. ORONZO DE MASI.

 

Fatto

RITENUTO

che:

Con sentenza n. 2536/13, depositata in data 22/9/2017, la Commissione tributaria regionale della Emilia Romagna ha respinto l’appello col quale l’Agenzia delle entrate aveva censurato la sentenza di primo grado, che aveva affermato la illegittimità della qualificazione come elusiva, ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 20, dell’operazione, unitariamente intesa, di stipula di un mutuo ipotecario da parte di B.S., socio e amministratore della Lilu s.r.l. unipersonale, ed il successivo conferimento di immobile gravato dell’ipoteca nella predetta società, allo scopo di ottenere liquidità personale, e della conseguente liquidazione, da parte dell’Amministrazione finanziaria, con l’impugnato avviso, dell’imposta di registro in misura proporzionale (8%), calcolata sul valore del bene conferito, non già al netto della passività, ma sull’importo (Euro 390.000,00) dichiarato.

L’appello erariale è stato respinto con la seguente motivazione: “non può ritenersi elusivo il conferimento di un immobile gravato da mutuo ipotecario in assenza di successiva cessione di quote. Il contribuente non ha inteso, come sostiene la Suprema Corte “trarre indebiti vantaggi fiscali dall’utilizzo distorto, pur se non contrastante con alcuna specifica disposizione, di strumenti idonei ad ottenere un risparmio fiscale, in difetto di ragioni economicamente apprezzabili che giustificano l’operazione. E’ indubbio che la parte contribuente con il proprio ricorso chiarisce le ragioni reali di natura economica che sono a base dell’operato del socio rag. B. ed esse non appaiono di natura elusiva anche considerando la tempistica delle operazioni”.

L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione con due motivi.

Il contribuente resiste con controricorso e memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con i motivi di impugnazione è dedotta, rispettivamente, la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 20, e del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 50, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

A seguito del ricorso, il contribuente ha depositato istanza di estinzione del giudizio, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46, per cessazione della materia del contendere.

L’istanza va accolta atteso che, come risulta in atti, la Lilu s.r.l. unipersonale, conferitaria dell’immobile de quo, e destinataria di analogo avviso di rettifica e liquidazione dell’imposta di registro, nonchè coobbligata del contribuente, ha presentato domanda D.L. n. 119 del 2018, ex art. 6, convertito con modificazioni dalla L. n. 136 del 2018, ed ha effettuato il relativo versamento, e che quindi le spese devono essere compensate, come previsto dal citato art. 6, comma 13 (Cass. 11 novembre 2019, n. 29015, n. 29016, n. 29017, n. 29019, n. 29020; Cass. 6 novembre 2019, n. 28560; Cass. 5 novembre 2019, n. 28438).

Non sussistono i presupposti per condannare la parte ricorrente al pagamento del cd. “doppio contributo unificato”, di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

La Corte dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. Spese compensate.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2021

 

 

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