Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15852 del 06/07/2010

Cassazione civile sez. III, 06/07/2010, (ud. 04/05/2010, dep. 06/07/2010), n.15852

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI NANNI Luigi Francesco – Presidente –

Dott. FILADORO Camillo – rel. Consigliere –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. AMATO Alfonso – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

B.E. (OMISSIS), D.R.R. nato a il

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE LIEGI 42,

presso lo studio dell’avvocato ALOISIO ROBERTO GIOVANNI, che li

rappresenta e difende unitamente all’avvocato D’AGOSTINO ANNA giusta

delega a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

D.R.C. (OMISSIS), D.R.L. (OMISSIS),

Z.B. (OMISSIS), P.P.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA F.

CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato MANZI ANDREA, che li

rappresenta e difende unitamente all’avvocato VAMPA FRANCO;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 90/2009 del TRIBUNALE di PGRDENONE, emessa il

13/12/2008, depositata il 21/01/2009, R.G.N. 1478/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/05/2010 dal Consigliere Dott. FILADORO Camillo;

udito l’Avvocato ROBERTO GIOVANNI ALOISIO;

udito l’Avvocato ANNA D’AGOSTINO;

udito l’Avvocato ALBINI CARLO per delega dell’Avvocato ANDREA MANZI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato che ha concluso per ‘accoglimento p.q.r..

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 241 del 24 febbraio 2004, passata in giudicato, il Tribunale di Pordenone confermava la ordinanza 7 dicembre 2000 del giudice della fase sommaria, che, in accoglimento della domanda ex art. 703 c.p.c. di D.R.C., D.R.L., Z.B. e P.P., ordinava a B.E. e D.R. R. di rimuovere il cancelletto metallico e la intera parte muraria sulla quale insisteva la serratura dello stesso – edificati sul mappale (OMISSIS) dei convenuti – al fine di consentire un transito agevole delle autovetture di proprieta’ degli attori.

Con atto di precetto 4 agosto 2004, gli originari attori intimavano ad B.E. e D.R.R. di provvedere a dare esecuzione alla decisione del Tribunale.

Il B. e la D.R.R. proponevano opposizione all’esecuzione forzata, ai sensi dell’art. 615 c.p.c., chiedendo al Tribunale che fosse dichiarata l’inefficacia dell’atto di precetto sul rilievo che la sentenza del 2004, da un lato, accoglieva il ricorso possessorio, dall’altro, stabiliva la inesistenza di un corrispondente diritto di servitu’, con cio’ rendendo la esecuzione inammissibile o improcedibile.

Con sentenza 14 febbraio – 21 marzo 2006 il Tribunale di Pordenone rigettava l’opposizione.

Avverso la sentenza del Tribunale, il B. e la D.R.R. proponevano appello (tuttora pendente dinanzi alla Corte di Trieste al momento della notifica del presente ricorso per Cassazione).

Nelle more, D.R.C., D.R.L., Z.B. e P.P. notificavano un ulteriore atto di precetto in data 25 – 27 maggio 2006 e, in data 16 giugno 2006 presentavano al giudice della esecuzione ricorso ex art. 612 c.p.c. per la esecuzione dell’ordinanza 7 dicembre 2000.

Il giudice dell’esecuzione incaricava una impresa della materiale esecuzione dei lavori, nominando per la direzione dei lavori l’ufficiale giudiziario.

Nel corso di un successivo sopralluogo, sorgevano contestazioni in ordine alla corretta individuazione della parte muraria oggetto del previsto abbattimento.

L’ufficiale giudiziario rimetteva la questione al giudice della esecuzione, il quale, sentite nuovamente le parti, sospendeva il procedimento, revocava le ordinanza in precedenza emesse e assegnava termine per la introduzione del giudizio di merito, ai sensi dell’art. 615 c.p.c..

Entrambe le parti, con distinti atti, provvedevano alla introduzione del giudizio di merito.

Con sentenza 13 dicembre 2008 – 21 gennaio 2009 il Tribunale rigettava l’opposizione alla esecuzione forzata, rilevando che la decisione n. 241 del 2004 doveva essere interpretata nel senso che dovevano essere rimossi, oltre al cancelletto, anche le parti di muro sulle quali insistevano i cardini dello stesso (in luogo della porzione di muro in cui era inserita la serratura).

Avverso questa ultima decisione, il B. e la D.R.R. hanno proposto ricorso per cassazione sorretto da quattro motivi, illustrati da memoria.

Resistono con controricorso D.R.C., D.R.L., Z. B. e P.P..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo i ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione degli artt. 1079, 1168 e 1170 c.c., dell’art. 703, 704 e 705 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, in particolare, violazione del principio secondo cui i provvedimenti possessori hanno carattere puramente incidentale, essendo destinati ad essere assorbiti dalla sentenza che decide la controversia petitoria, che costituisce l’unico titolo per regolare in via definitiva i rapporti di natura possessoria e/o petitoria in contestazione tra le parti.

Gli attuali ricorrenti aveva gia’ spiegato, in sede opposizione all’esecuzione, che la sentenza del 20/04, passata in giudicato e da eseguire, doveva considerarsi come inutiliter data.

Da un lato, infatti, la stessa disponeva l’abbattimento di un’opera muraria, in accoglimento delle istanze possessorie avanzate dai ricorrenti, dall’altro, invece, rigettava le corrispondenti istanze petitorie, relative all’accertamento di una servitu’ di passaggio istituita da tempo immemorabile.

Costituisce principio pacifico che il provvedimento possessorio non e’ di tutela autonoma, ma incidentale: lo stesso e’ strettamente dipendente dal diritto che e’ oggetto di contestazione fra le parti, sicche’ esso e’ destinato ad essere assorbito dalla sentenza di merito che pone fine alla controversia.

In contrasto con tali principi, la sentenza n. 90 del 2009 dello stesso Tribunale aveva confermato la statuizione resa sul merito possessorio, dopo aver rigettato la domanda petitoria relativa all’accertamento della servitu’ di passaggio.

Il quesito di diritto posto con il primo motivo e’ il seguente: “Dica codesta ecc.ma Corte che, in presenza di una decisione che abbia escluso l’esistenza di una servitu’ di passaggio da cui si pretendeva di derivare lo stato di possesso, il provvedimento possessorio emesso e’ destinato ad essere assorbito (e pertanto a rimanere inefficace dalla statuizione che ha deciso la controversia petitoria e che costituisce l’unico titolo per regolare in via definitiva il rapporto di natura possessoria e/o petitoria in contestazione tra le parti”.

Con il secondo motivo i ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363 e 2909 c.c., dell’art. 324 c.p.c., in particolare, violazione per falsa applicazione del giudicato esterno di cui alla sentenza n. 241 del 2004, emessa dal Tribunale di Pordenone, intervenuta tra le stesse parti e resa all’esito del giudizio possessorio e petitorio, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

L’interpretazione della sentenza costituente titolo esecutivo, eseguita dal giudice investito della opposizione all’esecuzione, e’ interpretazione del giudicato esterno al giudizio di opposizione e si risolve in un giudizio di fatto, il quale e’ censurabile in sede di legittimita’ se siano violati i criteri giuridici che regolano la estensione ed i limiti della cosa giudicata e se il procedimento interpretativo seguito dai giudici del merito non sia immune da vizi logici ed errori di diritto.

Nel caso di specie, con la sentenza del 2009, il Tribunale di Pordenone aveva attribuito alla prima decisione del 2004 una interpretazione assolutamente arbitraria della statuizione passata in giudicato, evidente violazione delle norme e dei criteri di interpretazione dettati dal codice civile.

Considerato che la sentenza 241 del 2004 aveva espressamente escluso la esistenza di una servitu’ di passaggio da tempo immemorabile non aveva alcuna giustificazione l’affermazione – contenuta nella pronuncia del 2009 – della esistenza di una piu’ limitata area destinata al transito delle macchine degli originari attori.

Il quesito di diritto, formulato con il secondo motivo, e’ del seguente tenore: “Dica la ecc.ma Corte se considerata la portata letterale della sentenza n. 241 del 2004 del Tribunale di Pordenone (costituente titolo esecutivo), in merito alla inesistenza di qualsivoglia servitu’ (anche parziale) – viola il giudicato esterno e le norme di interpretazione dei titoli giudiziali la sentenza di merito che, in sede di opposizione all’esecuzione, ha invece dichiarato “accertata la esistenza di una ben piu’ limitata area destinata al transito”.

Con il terzo motivo si denuncia, ancora, violazione e/o falsa applicazione delle medesime norme: 2909 c.c., art. 324 c.p.c., artt. 1362 e 1371 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4.

Ad avviso dei ricorrenti, la sentenza impugnata, conterrebbe un ulteriore vizio logico – giuridico nella interpretazione del titolo esecutivo.

La portata precettiva di una pronuncia giurisdizionale deve essere individuata tenendo conto delle statuizioni contenute nel dispositivo e delle considerazioni enunciate nella motivazione, che costituiscono le premesse logiche e giuridiche della decisione.

Il giudice dell’opposizione a precetto, operando quale interprete del titolo esecutivo, ha solo funzioni interpretative (nel caso di specie) della sentenza emessa nel giudizio di cognizione.

Nel disporre che venisse abbattuta la parte di muretto su cui insistono i cardini del cancello, anziche’ quella su cui insiste la serratura (come indicato nel dispositivo) il giudice dell’esecuzione aveva finito, in realta’, per travalicare i limiti del giudicato, andando oltre la funzione meramente interpretativa della sentenza stessa.

Il quesito di diritto posto con il terzo motivo di ricorso e’ il seguente: “Dica codesta ecc.ma Corte che non puo’ il giudice dell’opposizione all’esecuzione – a fronte della sentenza costituente titolo esecutivo, che dispone di “rimuovere il cancelletto metallico e l’intera parte muraria ove insiste la serratura dello stesso” e contestualmente “esclude la sussistenza del transito e, dunque, del diritto di servitu’ ove prima esisteva il box 1 lamiera e la rampa in cemento” affermando che “il box auto (…) terminava dove c’e’ la serratura del cancelletto” e che “la rampa in cemento terminava ove attualmente esistono i cardini del cancelletto metallico” – modificare il contenuto ed il significato palese del dispositivo e statuire che deve essere abbattuto il cancelletto e la parte di muro su cui insistono i cardini dello stesso”.

Con il quarto motivo, infine, i ricorrenti denunciano omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per la decisione della controversia (art. 360 c.p.c., n. 5).

La sentenza del 2004 doveva considerarsi affetta da un insanabile contrasto, non solo tra dispositivo e motivazione, ma anche tra le varie affermazioni contenute nella parte motiva.

Infatti, nel dispositivo della sentenza era confermata la ordinanza del 2000, con conseguente ordine di “rimuovere il cancelletto metallico e la intera parte muraria ove insiste la serratura dello stesso”.

Il Tribunale aveva escluso la sussistenza di un transito e del diritto di servitu’ – relativamente a quella porzione di mappale ove esisteva prima il box in lamiera e la rampa in cemento.

E tuttavia aveva escluso che il muretto coprisse la medesima area occupata dal box auto e dalla rampa accesso (dando atto che il box auto terminava dove attualmente e’ collocata la serratura del cancelletto e la rampa in cemento terminava “ove attualmente esistono i cardini del cancelletto metallico”).

La conclusione cui era pervenuto il giudice della opposizione – il quale aveva affermato che nessun equivoco potesse sorgere sul fatto che la decisione del 2004 avesse individuato come oggetto di abbattimento proprio il cancelletto – doveva considerarsi del tutto immotivata.

In pratica, il Tribunale non aveva risposto alle obiezioni degli opponenti, i quali avevano osservato che nella sentenza del 2004 vi era un insanabile contrasto tra dispositivo (nel quale si leggeva che doveva essere abbattuta la parte di muro su cui insiste la serratura) e la motivazione (in cui era stato escluso il transito laddove vi era il box auto, precisandosi che il box terminava dove vi era la serratura per poi proseguire con la rampa in cemento, dove vi erano i cardini del cancello metallico).

Senza adeguata motivazione, il Tribunale ha affermato che la incertezza sul punto era solo apparente e che il titolo indicava che una parte del muro coincideva con la posizione gia’ assunta dal box e dalla rampa di accesso e che un’altra, con il cancello, occupava il pesto lasciato al transito dei ricorrenti. Lo stesso Tribunale aveva, poi sottolineato che il vecchio manufatto era situato in posizione arretrata rispetti all’attuale di circa due metri (ma non era spiegato, in alcun modo, quale influenza aveva avuto lo spostamento del muro rispetto alla area prima occupata dal box auto e dalla rampa di accesso).

La mancanza di ogni motivazione doveva considerarsi macroscopica.

Osserva il Collegio: i quattro motivi, da esaminare congiuntamente, in quanto connessi tra di loro, non sono fondati.

Appare opportuno premettere, che il nuovo testo dell’art. 616 c.p.c., introdotto dalla L. 24 febbraio 2006, n. 52, art. 14 ha sostituito il precedente regime della appellabilita’ delle sentenze del giudice dell’esecuzione, di cui all’art. 615 c.p.c., con quello della non impugnabilita’ delle sentenze.

Ogni questione, in ordine alla necessita’ di proporre appello avverso una decisione del giudice dell’esecuzione che determini, ai sensi dell’art. 612 c.p.c., le modalita’ dell’esecuzione degli obblighi di fare e di non fare, deve pertanto ritenersi superata. (Per quanto riguarda la giurisprudenza formatasi in merito alla precedente formulazione della norma, cfr. Cass. 15 luglio 2009 n. 16471, 8 ottobre 2008 n. 24808 e 5 giugno 2007 n. 13071).

Il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa in materia di opposizione all’esecuzione deve essere dichiarato, pertanto, ammissibile, in forza della nuova normativa, applicabile “ratione temporis”.

Lo stesso e’, peraltro, infondato.

Il ricorso con cui si chiede la cassazione della sentenza del 2009 (emessa dal Tribunale di Pordenone) sottopone al sindacato della Corte l’interpretazione che il giudice di merito ha dato circa l’accertamento compiuto e l’ordine impartito dal giudice della cognizione nella sentenza della cui esecuzione si tratta.

Questo dovere di sindacato, come in ogni caso in cui si tratta di verificare la legittimita’ della interpretazione di un atto estraneo al processo, non attribuisce alla Corte il potere di valutare direttamente il contenuto della sentenza della cui esecuzione si tratta.

Comporta invece che la Corte debba stabilire se l’interpretazione della sentenza e’ stata condotta nel rispetto dei principi che regolano tale giudizio ed in funzione della concreta attuazione del comando che nella sentenza e’ contenuto.

L’interpretazione del titolo esecutivo consistente in una sentenza passata in giudicato compiuta dal giudice dell’opposizione a precetto o all’esecuzione si risolve – dunque – nell’apprezzamento di un “fatto”, come tale incensurabile in sede di legittimita’ se esente da vizi logici o giuridici, senza che possa diversamente opinarsi alla luce dei poteri di rilievo officioso e di diretta interpretazione del giudicato esterno da parte del giudice di legittimita’, atteso che, in sede di esecuzione, la sentenza passata in giudicato, pur ponendosi come “giudicato esterno” (in quanto decisione assunta fuori dal processo esecutivo), non opera come decisione della lite, bensi’ come titolo esecutivo e, pertanto, al pari degli altri titoli esecutivi, non va intesa come momento terminale della funzione cognitiva del giudice, bensi’ come presupposto fattuale dell’esecuzione, ossia come condizione necessaria e sufficiente per procedere ad essa. (Cass. 21 novembre 2001 n. 14727).

Nel caso di specie, con motivazione pienamente adeguata, che sfugge ai vizi di motivazione ed alle violazioni di norme di legge denunciate, il Tribunale ha interpretato il titolo posto alla base della esecuzione ed ha concluso che – posto che una opera muraria si trovava sia dalla parte in cui insistevano i cardini del cancello metallico, sia dalla parte ove era collocata la serratura – poteva sussistere incertezza circa la parte del muro da abbattere, anche per alcune imprecisioni contenute nel dispositivo della sentenza.

Il Tribunale ha escluso che vi fosse, tuttavia, qualche contraddizione con l’accertamento, pure contenuto della sentenza del 2000, della inesistenza di una servitu’ di transito sull’intero fondo dei convenuti.

Infatti, ha rilevato la sentenza n. 90 del 2009, lo stesso titolo si era limitato ad escludere il diritto di passaggio solo per la parte del fondo su cui insisteva il box auto e la rampa di accesso, aggiungendo che un’altra parte del muro occupava uno spazio, che, in passato, fino alla costruzione del muretto era lasciato al transito dei ricorrenti, in modo da consentire loro il passaggio fino alla loro proprieta’.

Il Tribunale ha sottolineato, sul punto, che “il vecchio manufatto era in posizione arretrata, rispetto all’attuale, che con cancello ed opera muraria si trova in posizione avanzata, sul lato sud, di circa due metri”.

Il giudice della opposizione ha compiuto una interpretazione del titolo, riconoscendo che nonostante alcune imprecisioni del dispositivo – era del tutto chiaro, dal complesso della decisione, che l’ordine di rimozione riguardava il cancelletto metallico ed il tratto di muretto sul quale insistono i cardini dello stesso cancello, costruiti sul mappale (OMISSIS) di proprieta’ degli attuali ricorrenti.

Per questa ragione, il Tribunale ha rigettato l’opposizione, rilevando – in fine – che non spettava al giudice della fase di merito della opposizione – che e’ ordinario giudizio di cognizione – determinare le modalita’ di esecuzione: incombente al quale avrebbe dovuto provvedere il giudice della esecuzione, a seguito della eventuale riassunzione del procedimento esecutivo, una volta divenuto definitivo il rigetto della opposizione proposta.

E’ appena il caso di rilevare, in fine, che del tutto inammissibili sono le censure di cui al secondo e terzo motivo, con le quali si deduce la violazione dei canoni di interpretazione del contratto (di cui all’art. 1362 c.c. e segg.) senza alcuna specificazione in ordine ai criteri che si assumono violati.

Quanto alle censure di violazione di norme di legge (di cui al primo motivo), e’ appena da dire che le stesse non colgono nel segno, poiche’ non corrisponde affatto a verita’ come ha incensurabilmente accertato il giudice della opposizione – che sia stata respinta ogni domanda petitoria relativa all’accertamento di una servitu’ di passaggio, praticata prima della costruzione del muretto.

Al contrario, il Tribunale, come del resto risulta dalla motivazione della decisione, ha chiaramente confermato l’esistenza di un diritto di transito degli originari attori nel fondo dei convenuti, esercitato de tempo per accedere alla loro proprieta’ confinante (con la sola eccezione della parte gia’ occupata dal box auto e dalla rampa di accesso, arretrata di circa due metri, rispetto alla costruzione del nuovo muro).

La affermata esclusione della servitu’ di passaggio riguardava, dunque, solo quella parte del fondo sul quale la stessa non poteva essere esercitata per la ovvia ragione che era occupata dal box auto e dalla rampa (sulla quale “il percorso delle auto (era) reso disagevole da lato a lato dallo scivolo medesimo”).

Con la conseguenza che – contrariamente a quanto dedotto dagli attuali ricorrenti – deve concludersi che il diritto di passaggio e’ stato confermato per il tratto di strada necessario per giungere alla proprieta’ degli attori, seguendo un “percorso naturale”.

Nessuna contraddizione, pertanto, e’ possibile ravvisare tra il provvedimento possessorio del 2000 e la sentenza definitiva del 2004, che ha deciso la controversia petitoria.

Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato.

I due ricorrenti devono essere condannati, in solido, al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso.

Condanna i due ricorrenti in solido al pagamento delle spese che liquida in Euro 3.200,00 (tremiladuecento/00) di cui Euro 3.000,00 (tremila/00) per onorari di avvocato, oltre spese generali ed accessori di legge.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 4 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2010

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