Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15851 del 26/06/2017
Cassazione civile, sez. II, 26/06/2017, (ud. 11/05/2017, dep.26/06/2017), n. 15851
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MATERA Lina – Presidente –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –
Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
S.S., rappresentato e difeso dagli Avvocati Silvia
Stefanelli e Marco De Fazi, con domicilio eletto nello studio del
secondo in Roma, via della Giuliana, n. 44;
– ricorrente –
contro
ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA DI
CUNEO, in persona del presidente pro tempore, rappresentato e difeso
dagli Avvocati Claudio Massa e Costanza Acciai, con domicilio eletto
nello studio di quest’ultimo in Roma, via Nicola Ricciotti, n. 11;
– controricorrente e ricorrente in via incidentale condizionata –
e contro
MINISTERO DELLA SALUTE;
– intimato –
avverso la decisione della Commissione centrale per gli esercenti le
professioni sanitarie depositata il 14 maggio 2015.
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio
dell’11 maggio 2017 dal Consigliere Alberto Giusti.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
che la Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, con decisione depositata il 14 maggio 2015, pronunciando sul ricorso proposto dal Dott. S.S. avverso la Delib. dell’Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Provincia di Cuneo, con la quale gli era stata irrogata la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio della professione per giorni novanta, lo ha accolto per quanto di ragione e, per l’effetto, ha ridotto la sospensione dall’esercizio della professione per mesi due;
che per la cassazione della decisione della Commissione centrale il S. ha proposto ricorso, sulla base di sei motivi;
che l’Ordine della Provincia di Cuneo ha resistito con controricorso, proponendo a sua volta ricorso in via incidentale condizionata, affidato a due mezzi;
che l’Ordine ha depositato una memoria in prossimità della Camera di consiglio.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che è infondata l’eccezione preliminare di inammissibilità per tardività del ricorso per cassazione sollevata dall’Ordine con-troricorrente;
che, infatti, la decisione della Commissione centrale, depositata il 14 maggio 2015, è stata notificata in data 26 maggio 2015, sicchè il ricorso – avviato alla notifica, effettuata dall’avvocato a mezzo del servizio postale, con la consegna all’agente postale in data 22 luglio 2015 – è stato tempestivamente proposto, nel rispetto del termine breve di sessanta giorni, a nulla rilevando che esso sia stato ricevuto dal destinatario il 27 luglio 2015;
che va al riguardo ribadito che il principio della scissione degli effetti della notificazione per il notificante ed il destinatario, previsto dall’art. 149 c.p.c., è applicabile anche alla notificazione effettuata dall’avvocato, munito della procura alle liti e dell’autorizzazione del consiglio dell’ordine cui è iscritto, a norma della L. 21 gennaio 1994, n. 53, art. 1: ne consegue che, per stabilire la tempestività o la tardività della notifica, rileva unicamente la data di consegna del plico all’agente postale incaricato del recapito secondo le modalità stabilite dalla L. 20 novembre 1982, n. 890 (Cass., Sez. 3, 3 luglio 2014, n. 15234);
che, tanto premesso, va rilevato che con sentenza n. 215 del 2016, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del D.Lgs.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233, art. 17, commi 1 e 2, lett. a), b), c), d) ed e), nelle parti in cui si fa riferimento alla nomina dei componenti di derivazione ministeriale;
che, per effetto della declaratoria di illegittimità costituzionale, la decisione della Commissione centrale, qui impugnata, risulta assunta da un organo privo, per scelta legislativa legata alla sua costituzione e composizione, dei requisiti di indipendenza e imparzialità che costituiscono il substrato indispensabile dell’esercizio del potere giurisdizionale;
che l’assenza di indipendenza e imparzialità, anche se riferibile solo ad alcuni dei componenti della Commissione, si trasferisce in termini osmotici dai partecipi all’organo, non potendosi consentire che lo stesso eserciti la funzione giurisdizionale attraverso dinamiche radicalmente viziate dalla interlocuzione, nel percorso che porta alla decisione, di soggetti privi delle citate caratteristiche;
che tanto è in grado di determinare la nullità della decisione assunta dalla Commissione (Cass., Sez. 2, 7 febbraio 2017, n. 3252; Cass., Sez. 2, 14 febbraio 2017, n. 3903);
che, pertanto, pronunciando sui ricorsi, la decisione impugnata deve essere cassata, e la causa deve essere rinviata alla Commissione centrale, diversamente composta;
che le spese del giudizio di cassazione vanno compensate tra le parti, essendo il suo esito dipeso da una declaratoria di illegittimità costituzionale sopravvenuta alla proposizione dell’impugnazione.
PQM
La Corte, pronunciando sui ricorsi, cassa la decisione impugnata e rinvia la causa alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, in diversa composizione; dichiara compensate tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 11 maggio 2017.
Depositato in Cancelleria il 26 giugno 2017