Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15851 del 19/07/2011

Cassazione civile sez. trib., 19/07/2011, (ud. 07/06/2011, dep. 19/07/2011), n.15851

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – rel. Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

FORMIA SERVIZI SPA (OMISSIS), in persona dell’Amministratore

delegato, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZALE CLODIO 1,

presso lo studio dell’avvocato RAUL SCAFFIDI ARGENTINA, rappresentata

e difesa dagli avvocati DE FELICE CLAUDIO, LIGUORI FIORENZO, giusta

mandato in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE di FORMIA (OMISSIS), in persona del Sindaco legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

LUIGI ANGELONI 4, presso lo studio dell’avvocato FALZONE FRANCESCO,

che lo rappresenta e difende, giusta procura speciale a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 371/2008 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di ROMA, SEZIONE DISTACCATA di LATINA del 14/05/08,

depositata il 16/06/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

07/06/2011 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO PARMEGGIANI; è

presente il P.G. in persona del Dott. PIETRO GAETA.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Nella causa indicata in premessa è stata depositata in cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. comunicata al P.M. e notificata agli avvocati delle parti costituite:

La società Formia Servizi s.p.a. propone ricorso per cassazione, con tre motivi, avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n. 371/39/08, emessa in data 14-5-2008, depositata in data 16-6-2008, che in riforma della sentenza della CTP di Latina, respingeva il ricorso della società avverso un avviso di accertamento emesso dal Comune di Formia per il pagamento della TARSU riferita all’anno 2005, in relazione alle aree demaniali e di proprietà comunale concesse in uso alla società dallo stesso Comune per la gestione della sosta a pagamento dei veicoli e dei servizi accessori.

Il Comune resiste con controricorso. Con il primo motivo deduce violazione dell’art. 62, comma 2 e del comma 3 bis del D.Lgs n. 507 del 1993, art. 63, concludendo con il seguente quesito di diritto: ” dica la Corte se il gestore del servizio della sosta a pagamento sia qualificabile come detentore e/o occupante ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 62, comma 2 e pertanto, se per le aree ubicate lungo la pubblica via utilizzabili da qualsiasi utente sia o meno dovuta dal medesimo gestore la tassa sui rifiuti solidi urbani.” Con il secondo motivo deduce violazione delle stesse norme sotto diverso profilo, ovvero con riferimento al D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 63, comma 2 e conclude con il seguente quesito: ” dica la Corte se per la previsione di cui all’art. 63, comma 3 bis del D.Lgs., consenta o meno la imposizione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a carico del gestore del servizio della sosta a pagamento su arre ricadenti nella pubblica via e come tali soggette alla pubblica ed indiscriminata fruizione”.

Con il terzo motivo, assume vizio di motivazione sostenendo che la sentenza non aveva fatto distinzione alcuna tra la ipotesi in cui il parcheggio avvenga in area recintata o con accesso regolamentato, in cui si verifica occupazione o detenzione dell’area stessa da parte del gestore del servizio, e quindi sussiste il presupposto per la imposizione, e quella in esame, in cui l’area destinata a parcheggio era sulla pubblica via e quindi aperta “a tutti indiscriminatamente” e pertanto non poteva parlarsi di occupazione o detenzione del suolo da parte del gestore.

I motivi di diritto paiono inammissibili per violazione dell’art. 366 bis c.p.c., in quanto i quesiti di diritto sopra riportati, peraltro di identico contenuto, (per cui il secondo nemmeno è conforme alla censura evidenziata in motivazione) risolvendosi in quesiti astratti privi di ogni riferimento alla “regula iuris” adottata nella sentenza impugnata (basata peraltro su un presupposto di fatto diverso) sono inidonei alla definizione del tema controverso (v. Cass. n. 28054/08).

Peraltro, l’assunto di fondo della contribuente, riportato anche in sede di censura di motivazione, non pare fondato. L’area stradale destinata a parcheggio con appositi ” stalli” dipinti, in cui il gestore percepisce il compenso per la sosta dei veicoli, non è sottoposta all'”uso indiscriminato” della generalità dei cittadini, ma anzi è sottratta all’uso normale e collettivo proprio del suolo pubblico, attesa la sua funzione esclusiva oggetto della concessione.

Il mero fatto che i pedoni possano attraversare l’area quando gli stalli non sono occupati, è fatto irrilevante rispetto all’uso specifico e limitato dell’area stessa, a cui nessuno è autorizzato a porre ostacolo o impedimento con una utilizzazione diversa.

Ne consegue che il concessionario del servizio è ” detentore” dell’area, per cui non vi è alcun difetto di motivazione nella impugnata sentenza, in quanto non esiste la eccezione al generale principio ivi enunciato (pacifico, v. Cass. 28003 del 2008) sostenuta dalla ricorrente, e quindi non vi era obbligo di specifica motivazione.”

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione;

che, pertanto, riaffermati i principi sopra richiamati, il ricorso deve essere rigettato;

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte respinge il ricorso. Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese a favore del Comune di Formia, che liquida in complessivi Euro 5.000,00 di cui Euro 200 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 7 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2011

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