Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15851 del 06/07/2010
Cassazione civile sez. III, 06/07/2010, (ud. 04/05/2010, dep. 06/07/2010), n.15851
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI NANNI Luigi Francesco – Presidente –
Dott. FILADORO Camillo – rel. Consigliere –
Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –
Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –
Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 26715/2006 proposto da:
R.A., considerato domiciliato “ex lege” in ROMA, presso la
CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso
dall’avvocato SELMI Luciana giusta delega in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
AUGUSTA ASSICURAZIONI S.P.A. (OMISSIS) in persona del legale
rappresentante pro tempore Geom. A.S.A.,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CARLO MIRABELLO 6, presso lo
studio dell’avvocato TROPIANO Maurizio, che la rappresenta e difende
giusta delega in calce al controricorso;
EURINVEST FINANZA STABILE S.R.L. – già EURINVEST FINANZA STABILE
S.P.A. – (OMISSIS) in persona del Dott. R.M.,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA A. BERTOLONI 31, presso lo
studio dell’avvocato PULSONI FABIO, che la rappresenta e difende
giusta delega a margine del controricorso;
– controricorrenti –
e contro
P.F., P.P., T.C., NUOVA
TIRRENA SPA, STANDA COMMERCIALE SPA;
– intimati –
avverso la sentenza n. 3989/2005 della CORTE D’APPELLO di ROMA,
Sezione Quarta Civile, emessa il 23/6/7.005, depositata il
23/09/2005, R.G.N. 11006/2003;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del
04/05/2010 dal Consigliere Dott. CAMTLLO FILADORO;
udito l’Avvocato SILVIA MARESCA per delega dell’Avvocato FABIO
PULSONI; udito l’Avvocato MAURIZIO TROPIANO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per il rigetto.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 23 giugno-23 settembre 2005 la Corte di Appello di Roma dichiarava la improcedibilità dell’appello proposto da B. A. avverso la decisione del locale Tribunale n. 37428 del 2002, con la quale era stata rigettata la sua domanda di risarcimento danni da incidente stradale proposta contro P.F., P.P., spa Nuova Tirrena, T.C., spa Standa Commerciale e spa Augusta assicurazioni.
I giudici di appello osservavano che la costituzione dell’appellante era avvenuta tardivamente.
Ha rilevato la Corte territoriale che, in forza dell’art. 165 c.p.c., comma 1, applicabile anche all’appello, l’attore deve costituirsi in giudizio entro dieci giorni dalla notificazione della citazione al convenuto, iscrivendo la causa a ruolo nelle forme dell’at. 168 c.p.c..
Nel caso di pluralità di convenuti, il termine di cui all’art. 165 c.p.c., comma 1, decorre dalla data della prima notificazione.
L’inserimento della citazione in originale, previsto dall’art. 165, comma 2, nel caso in cui l’atto di citazione sia notificato a più persone, presuppone necessariamente che il fascicolo di parte, nel quale l’atto va inserito, sia già stato depositato e che, pertanto, la costituzione dell’attore sia già avvenuta.
Con riferimento al caso di specie, hanno osservato i giudici di appello, la notifica dell’appello alla Augusta Assicurazioni era avvenuta in data 30 ottobre 2003, mentre la iscrizione a ruolo risaliva al 18 novembre 2003. Per tale motivo, hanno concluso gli stessi giudici, l’appello doveva essere dichiarato improcedibile per tardività della costituzione dell’appellante.
Avverso tale decisione il B. ha proposto ricorso per cassazione, sorretto da due motivi.
Resistono con distinti controricorsi Eurinvest Finanza Stabile (che ha depositato anche memoria ex art. 378 c.p.c.) ed Augusta Assicurazioni s.p.a..
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione di norme di diritto (artt. 348, 165 e 168 c.p.c.), in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.
Nella ipotesi di una pluralità di convenuti, il termine per la intera attività di costituzione dell’appellante decorre dall’ultima delle notificazioni.
Poichè, nel caso di specie, il B. aveva notificato l’appello all’ultimo appellato, P.P., in data 10 novembre 2003 e la causa era stata iscritta a ruolo dopo appena otto giorni (18 novembre 2003), la costituzione dell’appellante doveva ritenersi tempestiva.
Con il secondo motivo sì denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, prospettata dalle parti o rilevatale dì ufficio, nonchè violazione dell’art. 332 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.
In via del tutto subordinata, nella ipotesi in cui questa Corte ritenesse non tempestiva la costituzione dell’appellante nei confronti di tutti gli altri appellati ( P.F., T.C., la Nuova Tirrena s.p.a., la Augusta Assicurazioni, la Eurinvest Finanza Stabile s.p.a., la Standa Commerciale s.p.a.) il giudizio di cassazione dovrebbe comunque proseguire nei confronti di P.P., proprietario della seconda, delle due vetture, che avevano investito l’attore.
I giudici di appello non avevano spiegato, in alcun modo, le ragioni per le quali avevano dichiarato improcedibile l’appello anche nei confronti di P.P..
Anche in presenza di litisconsorzio necessario è sempre possibile la scissione del rapporto processuale, che può utilmente svolgersi anche nei confronti di uno solo dei vari coobbligati.
Osserva il Collegio: i due motivi, da esaminare congiuntamente, in quanto connessi tra di loro, non sono fondati.
La giurisprudenza di questa Corte è ferma nel ritenere che il termine di dieci giorni per la costituzione dell’appellante decorra, nel caso di notifica a più convenuti, dalla prima notificazione.
Secondo tale insegnamento: “In relazione al processo civile di cognizione, anche dopo l’introduzione del modello processuale speciale del c.d. rito societario, nel caso di chiamata in giudizio di più’ convenuti, il termine di dieci giorni per la costituzione dell’ attore, di cui all’art. 165, cod. proc. civ., comma 1, si consuma con il decorso di dieci giorni dal perfezionamento della prima notificazione verso uno dei convenuti dell’ atto di citazione, conformemente alla lettera e alla “ratio” della norma del secondo comma del citato articolo, in base alla quale, entro dieci giorni dall’ultima notifica di esso, l’originale di tale atto va inserito nel fascicolo, il che presuppone l’avvenuta costituzione”.
Cass. 30 marzo 2010 n. 7628, 24 agosto 2007 n. 17958, cfr. Cass. 5 giugno 2007 n. 13163, 1 settembre 2006 n. 18950, 24 gennaio 2006 n. 1322, 31 maggio 2005 n. 11594, 18 novembre 2003 n. 17420, 8 ottobre 2003 n. 15007, 23 luglio 2003 n. 11423, 6481 del 1997. V. anche Cass. 21 gennaio 2010 n. 995 e 7 febbraio 2008 n. 2946).
Nessun argomento a favore della tesi sostenuta dall’attuale ricorrente può essere ricavato dall’art. 74 disp. att. c.p.c., comma 2 (secondo il quale: “Gli atti (del fascicolo di parte) sono costituiti dagli originali o dalle copie notificate della citazione, della comparsa di risposta o di intervento, delle memorie, delle comparse conclusionali e delle sentenze”.
Infatti, è la disciplina della norma delle disposizioni di attuazione che deve essere adattata alla disciplina del codice dì procedura civile (e non viceversa). L’attività del cancelliere, prevista dall’art. 74 disp. att. c.p.c., comma 2, dovrà – pertanto – essere espletata al momento dell’inserimento dell’originale della citazione, o dell’appello, ai sensi dell’art. 165 c.p.c. (applicabile alla costituzione dell’appellante, in forza dell’art. 347 c.p.c., comma 1).
Tra l’altro, la costituzione in giudizio dell’appellante mediante deposito in cancelleria della nota d’iscrizione a ruolo e del proprio fascicolo, contenente la sola copia, anzichè l’originale, dell’atto d’impugnazione notificato alla controparte, costituisce mera irregolarità rispetto alla modalità stabilita dalla legge, non arrecando alcuna lesione sostanziale ai diritti della parte convenuta.
Sulla base di tali premesse, è stato escluso che detta irregolarità possa comportare l’improcedibilità del gravame, non essendo riconducibile ad alcuna delle ipotesi di mancata tempestiva costituzione dell’appellante, previste tassativamente, quali cause di improcedibilità, dall’art. 348 cod. proc. civ., nel testo novellato dalla legge n. 353 del 1990. (Cass. 29 luglio 2009 n. 17666, cfr.
Cass. 1 luglio 2008 n. 18009. Sulla impossibilità di una rimessione in termini, v. Cass. 7 febbraio 2008 n. 2946, prima delle modifiche all’art. 153 c.p.c., introdotte dalla L. n. 69 del 2009).
Deve pertanto considerarsi superato il precedente orientamento giurisprudenziale, risalente al 1958.
Nessun elemento in contrario, infine, ad avviso del Collegio, può dedursi dalla disposizione dell’art. 369 c.p.c., che contiene una specifica previsione la quale fa decorrere – per quanto riguarda il ricorso per cassazione il termine del deposito del ricorso dalla ultima notificazione, nel caso in cui vi siano più soggetti da intimare.
La improcedibilità dell’appello riguarda anche P.P., litisconsorte necessario in quanto proprietario di uno dei veicoli investitori, nei confronti del quale il B. riterrebbe -invece – di poter proseguire il giudizio, in quanto ultime dei citati, previa separazione della cause.
Nel caso di specie, è stata richiesta la notificazione dell’unico atto di appello nei confronti di tutti gli appellati.
La pronuncia di improcedibilità, pertanto, ha colpito l’unico atto di appello.
Non è applicabile, in ogni caso, la disposizione di cui all’art. 332 c.p.c., che riguarda la notificazione della impugnazione relativa a cause scindibili.
Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate come in dispositivo.
PQM
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese che liquida in Euro 4.200,00 (quattromiladuecento/00) di cui Euro 4.000,00 (quattromila/00) per onorari in favore di Eurinvest Finanza Stabile ed in Euro 3.200,0 (tremiladuecento/00) di cui Euro 3.000,00 (tremila/00) per onorari in favore di Augusta Assicurazioni s.p.a., oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 maggio 2010.
Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2010