Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15850 del 29/07/2016

Cassazione civile sez. trib., 29/07/2016, (ud. 16/06/2016, dep. 29/07/2016), n.15850

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 21846-2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

C.M.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 500/2012 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di

SALERNO, depositata il 26/09/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/06/2016 dal Consigliere Dott. FRANCESCO TERRUSI;

udito per il ricorrente l’Avvocato BACHETTI che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO RITA che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

C.M. chiese il rimborso di una somma corrispondente alla metà delle ritenute Irpef operate nell’anno 2000 dalla Alcatel Italia s.p.a. sugli importi erogati a titolo di incentivo all’esodo.

L’istanza venne respinta dall’ufficio perchè presentata oltre i termini di decadenza di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38.

Il contribuente propose ricorso alla commissione tributaria provinciale di Salerno e, soccombente, appellò la sentenza.

La commissione tributaria regionale della Campania riformava la decisione osservando che l’istanza era stata si proposta il 2-10-2009, a fronte di ritenute operate nell’anno 1999 dal sostituto d’imposta, ma che un elemento di novità dovevasi individuare, rispetto al termine ex art. 38, nell’ordinanza 16-1-2008 della Corte di giustizia, secondo la quale “qualora sia accertata una discriminazione incompatibile con il diritto comunitario, finchè non siano adottate misure volte a ripristinare la parità di trattamento il giudice nazionale è tenuto a disapplicare qualsiasi disposizione discriminatoria, senza doverne chiedere o attendere la previa rimozione da parte del legislatore, e deve applicare ai componenti della categoria sfavorita lo stesso regime che viene riservato alle persone dell’altra categoria”.

Ad avviso della commissione tributaria regionale, dalla citata ordinanza dovevasi trarre la conseguenza che il termine decadenziale di cui all’art. 38 aveva iniziato a decorrere dal 16-1-2008, data dell’ordinanza medesima, per le questioni di identica natura a quella in esame e dunque anche per il citato contribuente.

Avverso la sentenza, depositata il 26-9-2012 e non notificata, l’agenzia delle entrate propone ricorso affidato a un solo motivo.

L’intimato non ha svolto difese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con unico motivo, deducendo violazione dell’art. 19, comma 4-bis, del T.U.I.R. e del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, l’amministrazione censura la sentenza in quanto le decisioni della Corte di giustizia, dichiarative dell’illegittimità della normativa di diritto interno, non possono produrre effetti nei confronti di rapporti tributari che – come quello in esame – siano già esauriti al momento dell’emanazione della sentenza, per essere già decorsi i termini di decadenza previsti dalla legge nazionale ai fini della presentazione di domande di rimborso di tributi.

Il motivo è fondato.

Come difatti chiarito dalle sezioni unite di questa corte, alla cui giurisprudenza il collegio intende dare continuità, il termine di decadenza per il rimborso delle imposte sui redditi, previsto dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38 e decorrente dalla “data del versamento” o da quella in cui “la ritenuta è stata operata”, opera anche nel caso in cui l’imposta sia stata pagata sulla base di una norma successivamente dichiarata in contrasto con il diritto dell’Unione europea da una sentenza della Corte di giustizia, atteso che l’efficacia retroattiva di detta pronuncia – come quella che assiste la declaratoria di illegittimità costituzionale incontra il limite dei rapporti esauriti, ipotizzabile allorchè sia maturata una causa di prescrizione o decadenza, trattandosi di istituti posti a presidio del principio della certezza del diritto e delle situazioni giuridiche (v. Sez. un. n. 13676-14).

L’impugnata sentenza va dunque cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, può la corte decidere la controversia anche nel merito, rigettando il ricorso del contribuente avverso il diniego di rimborso. Attesa l’anteriorità della controversia all’arresto citato delle sezioni unite, le spese dell’intero giudizio possono essere compensate.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso del contribuente avverso il diniego di rimborso; compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, della Sezione Quinta Civile, il 16 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2016

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