Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15850 del 19/07/2011

Cassazione civile sez. trib., 19/07/2011, (ud. 07/06/2011, dep. 19/07/2011), n.15850

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – rel. Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 20083/2009 proposto da:

FORMIA SERVIZI SPA (OMISSIS), in persona dell’Amministratore

delegato, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZALE CLODIO 1,

presso lo studio dell’avvocato RAUL SCAFFIDI ARGENTINA, rappresentata

e difesa dagli avvocati LIGUORI FIORENZO, DE FELICE CLAUDIO, giusta

mandato in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE di FORMIA (OMISSIS), in persona del Sindaco legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA L.

ANGELONI 4, presso lo studio dell’avvocato FALZONE FRANCESCO, che lo

rappresenta e difende, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 373/2008 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di ROMA, SEZIONE DISTACCATA di LATINA del 14/05/08,

depositata il 16/06/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

07/06/2011 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO PARMEGGIANI;

è presente il P.G. in persona del Dott. PIETRO GAETA.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Nella causa indicata in premessa è stata depositata in cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comunicata al P.M. e notificata agli avvocati delle parti costituite:

“La società Formia Servizi s.p.a. propone ricorso per cassazione, con due motivi, avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n. 373/39/08, emessa in data 14-5-2008, depositata in data 16-6-2008, che in riforma della sentenza della CTP di Latina, respingeva il ricorso della società avverso un avviso di accertamento emesso dal Comune di Formia per il pagamento della TOSAP riferita all’anno 2005, in relazione alle aree demaniali e di proprietà comunale concesse in uso alla società dallo stesso Comune per la gestione della sosta a pagamento dei veicoli e dei servizi accessori.

Il Comune resiste con controricorso. Con il primo motivo deduce violazione del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, artt. 38 e 39.

Sostiene che la gestione di parcheggio in area non recintata, ma aperta alla utilizzazione indiscriminata da parte degli automobilisti senza alcun potere di controllo da parte del gestore non realizza, contrariamente all’assunto della CTR, sottrazione di superficie all’uso pubblico. Sostiene inoltre che essendo la ricorrente una società a prevalente capitale pubblico, senza autonomia nella determinazione delle tariffe, la attività svolta non si differenzia da quella che avrebbe svolto il Comune ove avesse gestito in proprio il servizio, non verificandosi così il presupposto della tassa.

Con il secondo motivo, assume vizio di motivazione sostenendo che la sentenza non aveva fatto distinzione alcuna tra la ipotesi in cui il parcheggio avvenga in area recintata o con accesso regolamentato, in cui si verifica occupazione o detenzione dell’area stessa da parte del gestore del servizio, e quindi sussiste il presupposto per la imposizione, e quella in esame, in cui l’area destinata a parcheggio era sulla pubblica via e quindi aperta “a tutti indiscriminatamente” e pertanto non poteva parlarsi di sottrazione del suolo all’uso pubblico da parte del gestore.

Il primo motivo non pare fondato. In materia, vi è giurisprudenza consolidata della Corte, (Sent, n. 18550 del 2003, n. 28003 del 2008) secondo cui “in tema di tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), ai sensi del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, artt. 38 e 39, il tributo è dovuto non soltanto in relazione alla limitazione o sottrazione all’uso normale e collettivo di parte del suolo pubblico, ma anche in relazione all’utilizzazione particolare ed eccezionale di cui il tributo rappresenta il corrispettivo, indipendentemente da quella limitazione, e cioè per una pura e semplice correlazione con l’utilità particolare diversa dall’uso della generalità. Ne consegue che l’occupazione di un’area pubblica, destinata a parcheggio dall’ente proprietario (o titolare di un diritto reale su di essa) mediante concessione, va assoggettata a tassazione in capo al concessionario, con riferimento all’area posseduta,… atteso, peraltro, che la predeterminazione delle tariffe di parcheggio e gli oneri gravanti sul concessionario non valgono ad escludere lo specifico vantaggio di quest’ultimo, esercitando egli, con la gestione del parcheggio, una tipica attività d’impresa, alla quale è naturalmente connesso il fine lucrativo” Ne consegue che anche in relazione ad un uso limitato di aree pubbliche, che tuttavia si traduca in un vantaggio per il concessionario del servizio, sussiste il presupposto della imposizione.

Anche il secondo motivo non pare condivisibile. L’assunto del contribuente, riportato anche in sede di censura di motivazione, non pare nemmeno in fatto fondato. L’area stradale destinata a parcheggio con appositi “stalli” dipinti, in cui il gestore percepisce il compenso per la sosta dei veicoli, non è sottoposta all'”uso indiscriminato” della generalità dei cittadini, ma anzi è sottratta all’uso normale e collettivo proprio del suolo pubblico, attesa la sua funzione esclusiva oggetto della concessione. Il mero fatto che i pedoni possano attraversare l’area quando gli stalli non sono occupati, è fatto irrilevante rispetto all’uso specifico e limitato dell’area stessa, a cui nessuno è autorizzato a porre ostacolo o impedimento con una utilizzazione diversa.

Ne consegue che il concessionario del servizio è “detentore dell’area, che viene effettivamente sottratta all’uso pubblico, per cui non vi è alcun difetto di motivazione nella impugnata sentenza, in quanto non esiste la eccezione al generale principio ivi enunciato sostenuta dalla ricorrente, e quindi non vi era obbligo di specifica motivazione”.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione;

che, pertanto, riaffermati i principi sopra richiamati, il ricorso deve essere rigettato;

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte respinge il ricorso. Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese a favore del Comune di Formia, che liquida in complessivi Euro 7.000, di cui Euro 200 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 7 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2011

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