Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15850 del 08/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 08/06/2021, (ud. 03/02/2021, dep. 08/06/2021), n.15850

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. PEPE Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13727-2017 proposto da:

MA SS SRL, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIAN GIACOMO PORRO

8, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO FALCITELLI, che la

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7243/2016 della COMM. TRIB. REG. LAZIO,

depositata il 23/11/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

03/02/2021 dal Consigliere Dott. ANTONIO MONDINI.

 

Fatto

PREMESSO

che:

1. Con atto pubblico in data (OMISSIS) (registrato in data (OMISSIS)) la (MA.S.S. Immobiliare di C.L. e C. s.a.s. poi) MA.S.S. srl, vendeva a tal M.S. un’unità abitativa. Nell’atto le parti dichiaravano che la vendita era da considerarsi esente da IVA ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 10, comma 1, n. 8-bis, con conseguente applicazione delle imposte di registro ipotecarie e catastali in misura fissa ai sensi del combinato disposto del suddetto D.P.R. n. 633 del 1972, art. 10, comma 1, n. 8 bis, e del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 40. L’Ufficio accertava l’assenza del presupposto applicativo del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 10, comma 1, n. 8-bis, (che nella versione applicabile ratione temporis stabiliva l’esenzione da Iva per “le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato… escluse quelle effettuate dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui alla L. 5 agosto 1978, n. 457, art. 31, comma 1, lett. c), d), ed e), entro quattro anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell’intervento…”) per essere stata l’unità abitativa completata oltre quattro anni prima della vendita, e pertanto emetteva nei confronti della venditrice e nei confronti della acquirente avvisi di liquidazione di imposta di registro proporzionale. Le contraenti impugnavano gli avvisi con separati ricorsi. In primo grado, entrambi i ricorsi venivano rigettati. Gli appelli avevano sorte diversa: quello proposto dalla società venditrice, sfavorevole; quello proposto dalla acquirente, favorevole. Con la sentenza in epigrafe, decidendo del primo, la CTR del Lazio dichiarava legittimo l’avviso sul duplice assunto per cui, per stabilire il dies a quo del decorso del termine di quattro anni dalla ultimazione dei lavori, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 633, art. 10, comma 1, n. 8 bis, da un lato, era rilevante la data di presentazione della dichiarazione di ultimazione dei lavori redatta dal direttore dei lavori ((OMISSIS)) e non la data ((OMISSIS)) della emissione, da parte del Comune, del certificato di agibilità e, dall’altro lato, era irrilevante il fatto, attestato dalla società con richiamo alle risultanze della dichiarazione del direttore dei lavori, che alcune opere erano state ultimate solo successivamente al (OMISSIS) atteso che “l’accertamento riguardava la parte abitativa dell’immobile” mentre dette opere riguardavano una “rampa e il garage”. L’appello della acquirente veniva invece accolto con sentenza 7022 in data 17 novembre 2016 sull’assunto per cui “il certificato di abitabilità rilasciato dal Comune il (OMISSIS) resta l’unico documento ufficiale di riferimento per il calcolo dei quattro anni cui si riferisce il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 10, comma 1, n. 8 bis, che indica la ultimazione della costruzione e non la fine dei lavori”;

2. la srl MA.S.S. ricorre con due motivi per la cassazione delle sentenza in epigrafe;

3. l’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. con il primo motivo di ricorso, la ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 10, comma 1, n. 8 bis, per avere la CTR “operato una distorta interpretazione del certificato rilasciato dal direttore dei lavori il quale ha espressamente attestato che i lavori non erano stati completamente ultimati mancando la realizzazione di opere, quali ad esempio la rampa di accesso e la scala, che rendevano utilizzabile l’immobile in corso di costruzione”;

2. con il secondo motivo di ricorso, la ricorrente invoca, ai sensi dell’art. 1306 c.c., l’efficacia di giudicato della sentenza favorevole ottenuta dalla condebitrice;

3. il secondo motivo di ricorso, in quanto logicamente preordinato all’altro, deve essere esaminato per primo. Il motivo deve essere dichiarato infondato per l’assorbente ragione che non è agli atti l’attestazione, del segretario della commissione tributaria regionale (v. Cass. n. 3621/2019), di passaggio in giudicato della sentenza a cui la ricorrente fa riferimento; si è in proposito affermato (Cass. n. 20974/18) che “affinchè il giudicato esterno possa fare stato nel processo è necessaria la certezza della sua formazione, che deve essere provata, pur in assenza di contestazioni, attraverso la produzione della sentenza munita del relativo attestato di cancelleria”.

5. il primo motivo di ricorso deve essere accolto. La stessa CTR dà atto che la dichiarazione di fine lavori del direttore indicava come ancora da ultimare una rampa ed il garage. E’ incontroverso che, alla data della vendita, tali opere costruttive non erano state realizzate. Occorreva dunque rifarsi al successivo certificato di abitabilità, con conseguente inclusione della cessione nei quattro anni di legge.

Non potendo quindi dirsi che la cessione sia stata effettuata “entro quattro anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell’intervento…” e che quindi non ricorra il presupposto applicativo del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 10, comma 1, n. 8 bis, la sentenza impugnata deve essere cassata. Non vi sono accertamenti in fatto da svolgere. Per questo la causa può essere decisa nel merito. E nel merito il ricorso originario è fondato e va accolto;

6. le spese del merito devono essere compensate in ragione del non lineare evolversi della vicenda processuale;

7. in applicazione del principio di soccombenza (art. 91 c.p.c.), l’Agenzia delle entrate deve essere condannata al pagamento delle spese del presente grado di giudizio.

PQM

accoglie il primo motivo di ricorso, rigetta il secondo, cassa la sentenza impugnata e decide nel merito con accoglimento del ricorso originario della contribuente;

compensa le spese del merito;

condanna l’Agenzia delle entrate a rifondere alla ricorrente le spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 2300,00, oltre spese forfetarie ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio svoltasi con modalità da remoto, il 3 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2021

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