Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15850 del 06/07/2010

Cassazione civile sez. III, 06/07/2010, (ud. 03/05/2010, dep. 06/07/2010), n.15850

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VARRONE Michele – Presidente –

Dott. PETTI Giovanni Battista – Consigliere –

Dott. FILADORO Camillo – rel. Consigliere –

Dott. URBAN Giancarlo – Consigliere –

Dott. AMBROSIO Annamaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

S.R. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CASSIA 1280, presso io studio dell’avvocato PERILLO ANDREA,

rappresentato e difeso dall’avvocato GATTI MARCO con delega a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

M.F.;

– intimato –

avverso la sentenza n., 207/2005 del TRIBUNALE di CASALE MONFERRATO,

emessa il 19/08/2005; depositata il 76/08/2005; R.G.N.1245/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

03/05/2010 dal Consigliere Dott. FILADORO Camillo;

lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza 19 – 26 agosto 2005, il Tribunale di Casale Monferrato, in parziale riforma della decisione del giudice di pace di Moncalvo del 22 dicembre 1993, condannava l’appellante S.R. al pagamento della minor somma di Euro 1.200,00 (milleduecento/00) a titolo di spese del giudizio di primo grado.

Osservava il giudice di appello che l’unico teste, Ma., giunto sul luogo subito dopo l’accadimento del sinistro, aveva precisato che “il M. ed il S. stavano discutendo dell’incidente appena accaduto, confermando, così, implicitamente, la condotta delle parti, dopo che il trattore aveva iniziato a muoversi. Il M. trascinò via il S. per evitare che si facesse male, impedendo al convenuto di compiere le operazioni di spingere la leva sulla posizione “mandata nulla”.

Le stesse parti, sentite dal primo giudice, avevano confermato che il M. aveva visto che il S. – il quale aveva già premuto il pulsante di avviamento del trattore, posto in salita senza freno a mano inserito – aveva un piede sotto la ruota, e per questo motivo l’aveva trattenuto perchè non fosse travolto dal trattore, che sera così andato ad urtare la seminatrice di proprietà del M..

Per questo motivo, il Tribunale concordava con quanto già ritenuto dal giudice di pace, il quale aveva riconosciuto la esclusiva responsabilità del S.. Questo ultimo, infatti, aveva acceso il trattore, con la marcia inserita, e questa era andata ad urtare la seminatrice del M.. I danni erano stati valutati dal primo giudice in Euro 300,00.

In conseguenza della ritenuta responsabilità esclusiva del S., il giudice di pace aveva rigettato la domanda riconvenzionale proposta dallo stesso per i danni subiti al trattore di sua proprietà.

Avverso tale decisione il S. ha proposto ricorso per Cassazione sorretto da tre distinti motivi, illustrati da memoria.

Il Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso per il rigetto del ricorso, ai sensi dell’art. 375 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, il ricorrente deduce falsa applicazione dell’art. 2051 c.c.. Erroneamente il giudice di appello aveva ritenuto di applicare la disposizione di cui all’art. 2051 c.c., anzichè quella di cui all’art. 2043 c.c. con la conseguenza di aver posto a carico dell’appellante l’onere della prova.

In effetti, il pulsante del motorino di avviamento trattore era stato acceso dal S., ma il sinistro si era verificato per colpa del M., che – senza alcun giustificato motivo – aveva trascinato via il S., impedendogli di assumere il controllo del mezzo che era andato così ad urtare contro la macchina operatrice del M..

Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia insufficiente motivazione circa la esclusione da parte del giudice di appello del “caso fortuito” previsto dall’art. 2051 c.c..

Applicando correttamente l’art. 2051 c.c., il Tribunale avrebbe dovuto assolvere il S. da ogni pretesa. La norma, infatti, prevede una presunzione di colpa a carico del custode, facendo salvo tuttavia il caso in cui sia provato il caso fortuito.

In buona sostanza, il giudice di appello aveva ritenuto la colpa esclusiva del S., ritenendo che costui avesse posto in essere una manovra pericolosa. Ma si trattava di una conclusione immotivata, basata su un presupposto del tutto errato e cioè che l’azionamento del pulsante di avviamento del motorino, effettuato da terra, costituisse di per sè un comportamento pericoloso ed imprudente.

La realtà era ben altra: il M., senza un valido motivo, aveva strattonato il S., impedendogli così di mettere l’acceleratore a mano in posizione di stop, da terra. In tal modo, il trattore aveva iniziato a muoversi, andando ad urtare contro la seminatrice dell’attore.

La colpa dell’incidente era, pertanto, da attribuire in via esclusiva allo stesso attore.

Con il terzo ed ultimo motivo, il ricorrente denuncia nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., n. 4, per omessa pronuncia su di un motivo di gravame.

In via subordinata, l’appellante aveva chiesto al Tribunale di accertare, quanto meno, un concorso di colpa del M..

Il giudice di appello aveva omesso ogni esame sul punto.

Donde la violazione dell’art. 112 c.p.c. con conseguente annullabilità della sentenza, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4.

Osserva il Collegio:

I tre motivi, da. esaminare congiuntamente in quanto connessi tra di loro, non sono fondati.

Nel caso di specie, il ricorrente deduce formalmente violazione di norme processuali, ma in realtà sottopone a questa Corte la violazione di regole sostanziali, formulando censure inammissibili in questa sede, tenuto conto del fatto che la decisione impugnata è stata resa dal giudice di pace nell’ambito della giurisdizione equitativa necessaria.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte: “Le sentenze pronunciate dal giudice di pace secondo equità, ai sensi dell’art. 113 c.p.c., comma 2 sono ricorribili in cassazione, per violazione delle norme processuali, delle norme della Costituzione e di quelle comunitarie, nonchè per violazione dei principi informatori della materia e per nullità attinente alla motivazione, che sia. assolutamente mancante o apparente, o fondata su affermazioni in radicale ed insanabile contraddittorietà; ne consegue che la violazione dell’art. 2697 c.c. sull’onere della prova, che pone una regola di diritto sostanziale, dà luogo ad un “error in iudicando” non deducibile con il ricorso per cassazione, avverso le sentenze pronunciate dal giudice di pace secondo equità” (Cass. S.U. 14 gennaio 2009 n. 564).

Il Tribunale, sulla base delle risultanze istruttorie, ha escluso il caso fortuito nella condotta posta in essere dal M., non ravvisando in essa un fatto imprevedibile ed inevitabile, “in quanto tratta(va)si di condotta giustificata dalla situazione di pericolo creata dall’accensione del trattore” effettuata dal S. in modo non corretto.

La motivazione della sentenza impugnata, che ha accertato una responsabilità esclusiva del S. nell’incidente in questione (per avere questi compiuto una manovra errata, provvedendo all’accensione del motore con la marcia inserita, per di più su terreno scosceso) non appare contraddittoria nè apparente.

La manovra posta in essere dal M. – come accertato il primo giudice – era stata necessitata, a seguito della operazione posta in essere dal convenuto, che lo aveva esposto al rischio di essere investito dal mezzo agricolo.

Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato.

Nessuna pronuncia in ordine alle spese, non avendo l’intimato svolto difese in questa sede.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso.

Nulla per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 3 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA