Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1585 del 26/01/2010

Cassazione civile sez. lav., 26/01/2010, (ud. 09/12/2009, dep. 26/01/2010), n.1585

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE LUCA Michele – Presidente –

Dott. MONACI Stefano – Consigliere –

Dott. DI NUBILA Vincenzo – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 21850-2006 proposto da:

V.A., domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso LA

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato FERRARA RAFFAELE, giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2847/2005 del TRIBUNALE di AVELLINO,

depositata il 05/07/2005 R.G.N. 42017/99;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/12/2009 dal Consigliere Dott. GIANFRANCO BANDINI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 9.5 – 5.7.2005, il Tribunale di Napoli, pronunciando in sede di appello, respinse il gravame proposto da V.A. nei confronti del Ministero dell’Interno avverso la sentenza di primo grado che ne aveva rigettato la domanda volta al riconoscimento della pensione di inabilità e dell’indennità di accompagnamento.

A sostegno del decisum il Tribunale ritenne che:

– quanto alla pensione di inabilità, non poteva ritenersi sufficiente, al fine di dimostrare il possesso di un reddito familiare non superiore ai limiti di legge, l’esibizione di autocertificazioni in tal senso, occorrendo altresì la certificazione dei competenti uffici finanziari, nella specie non prodotta;

– quanto all’indennità di accompagnamento, non era stata prodotta la certificazione di mancato ricovero in strutture statali o di godimento di prestazioni incompatibili.

Avverso l’anzidetta sentenza V.A. ha proposto ricorso per cassazione fondato su due motivi.

L’intimato Ministero dell’Interno non ha svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. in relazione al D.P.R. n. 445 del 2000, art. 46, comma 1, lett. o, nonchè vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5), esponendo che:

– il requisito reddituale era da ritenersi sussistente, poichè il Ministero aveva limitato le sue contestazioni al requisito sanitario, nulla eccependo in ordine a quello reddituale;

– all’atto del deposito della domanda essa ricorrente aveva prodotto una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con firma autenticata, attestante la sussistenza del requisito reddituale sino a tutto il 1.7.1997, cosicchè la domanda avrebbe dovuto essere accolta limitatamente al periodo luglio 1996 – luglio 1997, non riguardando il principio del valore probatorio dell’autocertificazione stabilito dalle Sezioni Unite le dichiarazioni sostitutive con firma autenticata.

Con il secondo motivo la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione della L. n. 18 del 1980, art. 1, commi 1 e 3, e della L. n. 118 del 1971, artt. 2 e 12 nonchè vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5), esponendo che:

– anche relativamente al requisito del non ricovero in istituto, essa ricorrente aveva depositato dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà con firma autenticata;

– l’indennità di accompagnamento è concessa all’inabile totale non deambulante o non autosufficiente a prescindere dalle sue condizioni reddituali;

– la fattispecie costitutiva del diritto all’indennità di accompagnamento è integrata esclusivamente dal requisito sanitario di cui alla L. n. 18 del 1980, art. 1 mentre il ricovero si pone come elemento ostativo non già al riconoscimento del diritto, ma soltanto all’erogazione dell’indennità per il tempo in cui lo stesso ricorra nei termini legislativamente previsti.

2.1 il primo profilo del primo mezzo è inammissibile per violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, non avendo la ricorrente riportato nel ricorso stesso i termini con i quali, nel ricorso introduttivo di primo grado, avrebbe allegato la sussistenza del requisito reddituale, nè i termini con i quali, nella memoria difensiva, il Ministero convenuto aveva formulato le proprie contestazioni.

2.2 Le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 5167/2003, componendo il contrasto insorto nella giurisprudenza di questa Sezione, hanno enunciato il principio secondo cui “La dichiarazione sostitutiva di certificazione sulla situazione reddituale, prevista dalla L. 13 aprile 1977, n. 114, art. 24 e, successivamente, dal D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403, art. 1, comma 1, lett. b), poi sostituito dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, art. 46, comma 1, lett. o), è idonea a comprovare, fino a contraria risultanza, detta situazione nei rapporti con la pubblica amministrazione e nei procedimenti con la predetta instaurati, ma nessun valore probatorio, neanche indiziario, può esserle riconosciuto nel giudizio civile caratterizzato dal principio dell’onere della prova, atteso che la parte non può derivare elementi di prova a proprio favore, al fine del soddisfacimento dell’onere di cui all’art. 2697 c.c., da proprie dichiarazioni.

Tale orientamento, da cui il Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi, è stato quindi seguito da altre numerose pronunce di legittimità (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 12266/2003; 13279/2003;

24216/2004; 1458/2005).

L’autenticazione della firma non conduce poi a diversa soluzione della questione, essendo diretta a certificare l’identità del dichiarante e non la veridicità di quanto dal medesimo dichiarato.

2.3 Il primo motivo di ricorso va dunque disatteso.

3.1 Il primo profilo del secondo mezzo è inammissibile per violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, non avendo la ricorrente riportato in ricorso il contenuto della dichiarazione asseritamente prodotta, nè specificato i tempi e i modi con cui tale produzione sarebbe stata effettuata.

3.2 Il secondo profilo del secondo mezzo è inconferente, poichè il Giudice del merito non ha negato l’indennità di accompagnamento per l’insussistenza del requisito reddituale stabilito per la pensione di inabilità (peraltro l’insussistenza del mancato superamento di una soglia minima di reddito quale requisito per beneficiare dell’indennità di accompagnamento è stata oggetto di reiterate affermazioni nella giurisprudenza di questa Corte: cfr, ex plurimis, Cass., SU, n. 11843/1992; Cass., nn. 7588/1993; 10480/1994;

1850/1999; 14955/2002).

3.3 Il terzo profilo del secondo mezzo è invece fondato, posto che, secondo il condiviso orientamento di questa Corte, da cui la sentenza impugnata si è discostata, ai fini de diritto all’indennità di accompagnamento, prevista dalla L. 11 febbraio 1980, n. 18 in favore dell’inabile non deambulante o non autosufficiente, rileva esclusivamente il requisito sanitario descritto dall’art. 1 della stessa Legge, mentre non si richiede anche la condizione del non ricovero dell’inabile in istituto, la quale si pone come elemento esterno alla fattispecie, e non costituisce ostacolo al riconoscimento del diritto all’indennità bensì all’erogazione della stessa per il tempo in cui l’inabile sia ricoverato a carico dell’erario e non abbisogni dell’accompagnatore (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 7917/1995; 11324/1999;2808/2001).

Conseguentemente, ai fini del riconoscimento del diritto all’indennità di accompagnamento, l’istante non è tenuto a provare di non essere ricoverato gratuitamente in istituto ovvero di non beneficiare di prestazioni incompatibili, non costituendo tali circostanze requisiti costitutivi del diritto al beneficio.

3.4 Il secondo motivo risulta quindi accoglibile nei termini testè indicati.

4. In forza delle considerazioni che precedono il ricorso merita dunque accoglimento e la sentenza va cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio al Giudice indicato in dispositivo, che procederà a nuovo esame conformandosi ai suindicati principi di diritto e provvedendo altresì sulle spese del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Napoli.

Così deciso in Roma, il 9 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2010

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