Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1585 del 24/01/2020

Cassazione civile sez. III, 24/01/2020, (ud. 31/10/2019, dep. 24/01/2020), n.1585

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sui ricorso 15693-2017 proposto da:

D.S.C., G.L., C.M.P.,

S.C., SO.AN., A.S., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA M. DIONIGI 57, presso lo studio

dell’avvocato CARLO CARBONE, che li rappresenta e difende unitamente

all’avvocato DONATELLA MONTANARI;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO ECONOMIA FINANZE (OMISSIS), MINISTERO DELL’INTERNO

(OMISSIS), MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA’ RICERCA (OMISSIS),

MINISTERO DELLA SALUTE (OMISSIS) in persona dei rispettivi Ministri

pro tempore, PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI in persona del

Presidente del Consiglio pro tempore, elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, che li rappresenta e difende;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 579/2016 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 12/05/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

31/10/2019 dal Consigliere Dott. FRANCO DE STEFANO.

Fatto

RILEVATO

che:

A.S., C.M.P., D.S.C., G.L., S.C. ed So.An. ricorrono, affidandosi ad un motivo e con atto notificato a partire dal 09/05/2017, per la cassazione della sentenza n. 579 del 12/05/2016 della Corte d’appello di Ancona, resa sulle domande dispiegate da loro e da numerosi altri sanitari, con cui è stato limitato l’accoglimento della loro domanda di risarcimento per violazione delle direttive comunitarie sulla frequenza di scuole specializzazione mediche, proposta nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri e di altri Ministeri (Istruzione Università e Ricerca, Economia e Finanze, Interno, Salute), agli anni accademici non successivi al 1990/91;

resistono con controricorso le Amministrazioni intimate ed i ricorrenti depositano memoria ai sensi del penultimo periodo dell’art. 380-bis.1 c.p.c., come inserito dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis, comma 1, lett. f), conv. con modif. dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197.

Diritto

CONSIDERATO

che:

i ricorrenti censurano la gravata sentenza per non aver questa preso in considerazione che essi si erano iscritti ai corsi di specializzazione tra gli anni accademici 1983/84 e 1990/91, ma li avevano conclusi anche successivamente a quest’ultimo (e precisamente per avere essi frequentato dette scuole: A.S., negli anni accademici dal (OMISSIS) e pertanto per quattro anni; C.M.P., negli anni accademici dal (OMISSIS) al (OMISSIS) e pertanto per cinque anni; D.S.C., negli anni accademici dal (OMISSIS) al (OMISSIS) e pertanto per quattro anni; G.L., negli anni accademici dal (OMISSIS) e pertanto per quattro anni; S.C., negli anni accademici dal (OMISSIS) e pertanto per quattro anni; So.An., negli anni accademici dal (OMISSIS) e pertanto per tre anni): sicchè è illegittima la limitazione del risarcimento al solo anno accademico (OMISSIS);

l’eccezione dei controricorrenti, incombere ai ricorrenti di invocare la normativa del D.Lgs. n. 257 del 1991 per gli anni accademici successivi al (OMISSIS), è manifestamente infondata ed il ricorso merita invece accoglimento;

alla fattispecie va infatti applicato il principio di diritto di cui a Cass. 10/07/2013, n. 17068 (poi confermato anche da Cass. 31/05/2018, n. 13759), in forza del quale la previsione di cui alla L. 19 ottobre 1999, n. 370, art. 11 che ha riconosciuto il diritto al risarcimento del danno da inadempimento della direttiva 26 gennaio 1982, n. 82/76/CEE, riassuntiva delle direttive 16 giugno 1975, n. 75/362/CEE e n. 76/362/CEE, diritto insorto in favore dei soggetti che avevano seguito corsi di specializzazione medica iniziati negli anni dal 1 gennaio 1983 all’anno accademico 1990-1991, in condizioni tali che, se detta direttiva fosse stata attuata, avrebbero acquisito i diritti da essa previsti, è applicabile anche agli specializzandi che, avendo iniziato il corso anteriormente all’anno accademico 1990-1991, lo abbiano proseguito in epoca successiva, non applicandosi nei loro confronti la disciplina di cui al D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257, art. 6 in forza dell’esclusione stabilita dall’art. 8, comma 2, medesimo D.Lgs.;

pertanto, iniziato il corso di specializzazione entro l’anno accademico (OMISSIS) e per l’evidente unitarietà – in difetto di diverse disposizioni – della sua disciplina come determinata al momento iniziale dell’intero corso, spettano ai medici le remunerazioni previste secondo il regime in vigore in quel momento e fino all’esaurimento del corso di laurea nella sua durata legale come in atti documentata e non specificamente contestata dall’Avvocatura erariale;

la sentenza gravata va quindi cassata, con rinvio alla medesima corte territoriale, ma in diversa composizione, affinchè, oltre a provvedere sulle spese pure del presente giudizio di legittimità, applichi il principio di diritto poco più sopra ricordato, rapportando la condanna, in favore degli odierni ricorrenti, della somma di Euro 6.713,94 (oltre soli interessi legali dal 17/04/2002 al saldo) a ciascun anno del corso di specializzazione seguito da ognuno di essi, iniziato entro l’anno accademico (OMISSIS), indipendentemente dalla data in cui esso si è concluso;

per essere stato accolto il ricorso, non sussistono i presupposti processuali per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

P.Q.M.

accoglie il ricorso; cassa la gravata sentenza e rinvia alla Corte d’appello di Ancona, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 31 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 24 gennaio 2020

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