Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1585 del 23/01/2018


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Civile Ord. Sez. 3 Num. 1585 Anno 2018
Presidente: VIVALDI ROBERTA
Relatore: D’ARRIGO COSIMO

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14503/2015 R.G. proposto da:
Calabrese Raffaella, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Pasquale
Nappi e Massimo Nappi, con domicilio eletto in Roma, via Agri, n.
1;
– ricorrente –

contro
Unipol Sai Assicurazioni s.p.a., in persona del legale rappresentante
pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Claudio Russo, con

domicilio eletto in Roma, viale Bruno Buozzi, n. 53;
– controricorrente –

Zoit
(

Esposito Angelo, rappresentato e difeso da sé medesimo, con
domicilio eletto in Roma, via Fabio Massimo, n. 60, presso lo studio
dell’Avv. Sebastiano Mastrobuono;
– cnntrpricorrente –

Data pubblicazione: 23/01/2018

avverso la sentenza della Corte d’appello di Lecce, sezione
distaccata di Taranto, depositata il 15 gennaio 2015.

Udita la relazione svolta in camera di consiglio dal Consigliere
Cosimo D’Arrigo;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del
Sostituto Procuratore generale Alberto Cardino, che ha chiesto che

rigettato;
letta la sentenza impugnata;
letto il ricorso, i controricorsi e le memorie depositate ai sensi
dell’art. 380-bis-1 cod. proc. civ.;
RITENUTO
Raffaella Calabrese conveniva in giudizio l’avvocato Angelo
Esposito, al fine di ottenere la condanna per responsabilità
professionale, in relazione a due controversie, una devoluta al
giudice del lavoro e l’altra concernente una domanda di divisione di
un asse ereditario. L’Esposito, costituendosi, chiamava in causa la
propria compagnia assicurativa Unipol Sai s.p.a., da cui chiedeva di
essere manlevato in caso di soccombenza.
Il Tribunale di Taranto rigettava la domanda dell’attrice.
Avverso tale sentenza, la Calabrese proponeva gravame; la
Corte d’appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, confermava
la sentenza di primo grado, dichiarando l’impugnazione ammissibile
per violazione dell’art. 342 cod. proc. civ.
Osservava, infatti, la Corte d’appello che la Calabrese si era
limitata a riproporre sgiilo stesso iter logico-giuridico esposto in
primo grado, senza apportare un

quid novi in contrapposizione

dialettica alle conclusioni del tribunale. Ancora, l’atto difettava della
specifica indicazione delle parti del provvedimento che si intendeva
impugnare e delle modifiche richieste alla sentenza. Infine, non
veniva neanche indicato quale fosse il nesso esistente fra l’errore
denunciato e la decisione impugnata.
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sia dichiarata l’inammissibilità del ricorso o, in subordine, che sia

La Corte d’appello aggiungeva, inoltre, che l’appello sarebbe
stato infondato anche nel merito, non avendo l’appellante fornito la
prova del nesso causale tra la condotta dell’avvocato e il danno di
cui chiedeva il ristoro, ossia della violazione dell’onere di diligenza
professionale e di come tale violazione avrebbe inciso sull’esito
delle cause.
Avverso tale provvedimento, la Calabrese propone ricorso per

controricorsi, l’Esposito e la Unipol Sai s.p.a.

CONSIDERATO
1.1 Con il primo motivo si deduce la violazione o falsa
applicazione degli artt. 342, 132, 277 cod. proc. civ., nonché degli
art. 24 e 111 Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3,
cod. proc. civ.
La ricorrente sostiene che l’atto di appello sarebbe stato
tutt’altro che generico, avendo puntualmente indicato le parti della
sentenza che intendeva impugnare, le modifiche alla ricostruzione
del fatto operata dal tribunale, le circostanze da cui derivava la
violazione di norme di diritto e la loro incidenza sulla decisione
impugnata. Aggiunge di aver fornito la prova in merito alla
violazione del dovere di diligenza dell’Esposito e che l’obbligazione
gravante su quest’ultimo, quale professionista, sarebbe stata di
risultato e non di mezzi.
Prospetta, inoltre, l’illegittimità costituzionale dell’art. 342 cod.
proc. civ. in relazione agli artt. 24 e 111 Cost., poiché la norma
codicistica conferirebbe un eccessivo margine di discrezionalità ai
giudici di secondo grado.
1.2 Va affrontata anzitutto, stante la natura pregiudiziale, la
questione di legittimità costituzionale dell’art. 342 cod. proc. civ.
La questione è manifestamente infondata.
Il ricorrente ha inteso lamentarsi dell’eccessiva ampiezza e
discrezionalità del sindacato di ammissibilità dell’appello, alla luce
del tenore del nuovo testo dell’art. 342 cod. proc. civ.
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cassazione articolato in cinque motivi; resistono, con separati

La questione di legittimità costituzionale è manifestamente
infondata per almeno due ragioni.
La prima è che l’art. 111, settimo comma, della Costituzione prevedendo la ricorribilità per cassazione, per violazione di legge,
contro tutte le sentenze e provvedimenti pronunciati sulla libertà
personale – garantisce esclusivamente che alla pronuncia di merito
faccia seguito il giudizio di legittimità. La previsione di un doppio

invece nella discrezionalità del legislatore ordinario e, difatti,
manca sia nelle ipotesi di sentenze non appellabili (ad esempio
quelle pronunciate in materia di opposizione agli atti esecutivi), sia
nel caso in cui la corte d’appello opera come giudice di merito in
grado unico (ad esempio, sull’impugnazione per nullità del lodo
arbitrale). Rientrando nella facoltà esclusiva del legislatore
approntare o meno un secondo grado di merito, quand’anche l’art.
342 cod. proc. civ. fosse davvero eccessivamente restrittivo della
possibilità di proporre appello, ciò non si porrebbe in alcun caso in
contrasto con i precetti costituzionali.
La seconda ragione è che gli oneri posti dall’art. 342 cod. proc.
civ. in tema di contenuto dell’atto di appello non comportano
alcuna restrizione alla proponibilità dell’impugnazione di merito, né
aumentano il potere discrezionale del giudice di valutarne
l’ammissibilità o l’inammissibilità, ma semplicemente accentuano il
carattere devolutivo del mezzo.
In conclusione, l’art. 342 cod. proc. civ. non presenta profili di
illegittimità costituzionale e la relativa questione è manifestamente
infondata.
1.3 Le ulteriori censure esposte nel primo motivo sono
inammissibili.
L’asserita completezza ed esaustività dell’atto d’appello difetta
del requisito dell’autosufficienza. Infatti, a fronte di una sentenza
d’appello che dichiara inammissibile l’impugnazione per essere
meramente ripropositiva delle questioni già esposte in primo grado,
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grado di merito (ossia della sequela primo grado e appello) rientra

senza la formulazione di alcuna specifica critica alla sentenza
impugnata, sarebbe stato onere della ricorrente dimostrare che il
proprio atto, invece, conteneva la chiara enunciazione delle parti
della sentenza di cui si chiedeva la riforma e, soprattutto, le ragioni
di tale richiesta.
La Calabrese, invece, pur dilungandosi sul punto (soprattutto
da pag. 11 a pag. 19 del ricorso e poi da pag. 22 a pag. 25), non

piccolissimi stralci – e piuttosto ne riassume e rielabora il contenuto
in funzione dell’impugnazione proposta. Tale omissione determina
l’impossibilità oggettiva, per questa Corte, di vagliare la fondatezza
della censura, che dunque risulta sprovvista dei requisiti di
ammissibilità previsti dall’art. 366 cod. proc. civ.
Infine, l’affermazione secondo cui la prestazione cui sarebbe
tenuto l’avvocato nell’esercizio della sua opera professionale
sarebbe di risultato, anziché di mezzi, si basa su un macroscopico
fraintendimento di quanto costantemente affermato da questa
Corte. In particolare, come si coglie dalla lettura di pag. 12 del
ricorso, la Calabrese cade nell’errore di ritenere che, laddove non
siano ravvisabili gli estremi per limitare la responsabilità
professionale ai soli casi di colpa grave (ossia quando, ai sensi
dell’art. 2236 cod. civ., il professionista debba risolvere problemi
tecnici di particolare difficoltà), l’applicazione del criterio generale
della colpa lieve di cui all’art. 1176 cod. civ. trasformi l’obbligazione
del professionista in obbligazione di risultato. Invero, sebbene di
regola la diligenza del professionista debba essere valutata secondo
il criterio della colpa lieve, la sua obbligazione resta comunque una
obbligazione di mezzi e il mancato raggiungimento del risultato
sperato non comporta una responsabilità automatica o oggettiva.
2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione o
falsa applicazione degli artt. 348-bis e 348-ter cod. proc. civ.
La censura è manifestamente inammissibile, in quanto estranea
alla ratio decidendi della sentenza impugnata.
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riferisce del tenore testuale dell’atto di appello – se non per

Infatti, la Corte d’appello ha dichiarato – con sentenza inammissibile l’impugnazione per violazione dell’art. 342 cod. proc.
civ., e non ha applicato, come erroneamente sostenuto dalla
ricorrente, il filtro preliminare previsto dagli artt. 348-bis e 348-ter
cod. proc. civ.
3.

Con il terzo motivo si deduce la violazione o falsa

applicazione degli artt. 112 e 113 cod. proc. civ.: la corte d’appello

esaminare alcune delle domande proposte dall’appellante, ricavabili
non solo dalle conclusioni, ma anche dall’intero atto di appello.
Il motivo è inammissibile.
La statuizione di inammissibilità dell’appello per violazione dei
canoni di cui all’art. 342 cod. proc. civ. è, infatti, una pronuncia che
rende superflua una pronuncia di rigetto nel merito, assorbendo
qualsiasi profilo denunciato dall’appellante, che dunque non doveva
essere esaminato.
Peraltro, come già precedentemente osservato, la corte
d’appello ha anche esaminato – ad abundantiam – i profili di merito
della vicenda, rilevando il difetto di prova del nesso eziologico fra la
pretesa violazione del dovere di diligenza professionale gravante
sull’Esposito e i danni asseritamente lamentati dalla Calabrese.
Poiché tale profilo è assorbente rispetto ad ogni altra questione di
merito, anche sotto questo profilo la censura in esame è
inammissibile.
4.

Con il quarto motivo si deduce la violazione e falsa

applicazione dell’art. 115 cod. proc. civ., consistita nell’omesso
esame, da parte del Tribunale di Taranto, di talune prove
documentali fornite nel corso del giudizio di primo grado.
Il motivo è inammissibile.
Il ricorrente solleva tale censura sulla base dell’erronea
convinzione che sarebbe stato suo onere proporre le censure di
merito nei confronti della sentenza di primo grado, come se la corte
d’appello avesse emesso un’ordinanza di inammissibilità ai sensi
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sarebbe incorsa in vizio di mínuspetizíone, avendo omesso di

degli artt. 348-bis e 348-ter cod. proc. civ. In realtà, come rilevato,
la corte territoriale non ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso in
limine litis, sicché oggetto dell’impugnazione sarebbe dovuta essere
soltanto la sentenza emessa in grado di appello.
5. Con il quinto motivo la ricorrente deduce la violazione di non
meglio precisate norme di diritto.
A prescindere dalla carenza del requisito di cui all’art. 366,

mediante la lettura del motivo, deve rilevarsi che si tratta
comunque di censure rivolte avverso la sentenza del giudice di
primo grado, onde contestare l’affermazione che nega la violazione
del dovere di diligenza gravante sull’Esposito.
Il motivo è quindi inammissibile, rivolgendosi ad un
provvedimento non oggetto di impugnazione nell’ambito del
presente giudizio.
6.

In conclusione,

il

ricorso deve essere dichiarato

inammissibile e le spese del giudizio di legittimità vanno poste a
carico della ricorrente, ai sensi dell’art. 385, comma primo, cod.
proc. cív., nella misura indicata nel dispositivo.
Sussistono i presupposti per l’applicazione dell’art. 13, comma
1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1,
comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sicché va
disposto il versamento, da parte dell’impugnante soccombente,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
dovuto per l’impugnazione da lui proposta, senza spazio per
valutazioni discrezionali (Sez. 3, Sentenza n. 5955 del 14/03/2014,
Rv. 630550).
P.Q.M.

dichìara manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale dell’art. 342 cod. proc. civ.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al
pagamento, in favore di ciascuno dei controricorrenti, delle spese
del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.800,00 per
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primo comma, n. 4, cod. proc. civ., astrattamente colmabile

compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli
esborsi liquidati in euro 200,00 e agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002,
inserito dall’art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto della
sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari
a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma

1-bis, dello

Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2017.

stesso art. 13.

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