Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15849 del 29/07/2016
Cassazione civile sez. trib., 29/07/2016, (ud. 16/06/2016, dep. 29/07/2016), n.15849
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –
Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –
Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –
Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 16777-2010 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliato in Roma Via dei Portoghesi 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
G.A.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 111/2009 della COMM.TRIB.REG. delle Marche,
depositata il 07/05/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
16/06/2016 dal Consigliere Dott. FRANCESCO TERRUSI;
udito per il ricorrente l’Avvocato CAPOLUPO che ha chiesto
l’accoglimento;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
SANLORENZO RITA, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A seguito di verifica fiscale eseguita nei confronti della Calzaturificio Rudy s.r.l., esercente attività di commercio all’ingrosso di calzature e accessori, l’agenzia delle entrate, facendo leva sulle risultanze di un verbale di constatazione della guardia di finanza riferente degli esiti di indagini bancarie eseguite sui conti correnti del legale rappresentante e dei soci, notificava ad G.A., socia al 90 %, un avviso di accertamento teso a imputarle, per l’anno 1995, redditi di capitale non dichiarati per Lire 2.135.914.000 L’atto era conseguito all’accertamento del reddito d’impresa separatamente notificato alla società.
La socia lo impugnava dinanzi alla commissione tributaria provinciale di Macerata la cui decisione di rigetto veniva parzialmente riformata, in appello, dalla commissione tributaria regionale delle Marche, previa rideterminazione del reddito di capitale in Lire 1.705.805.644 stante la necessità di riconoscere una percentuale di costi computata nel 70 %, tenuto conto che l’ufficio aveva qualificato i prelevamenti come redditi anzichè come ricavi lordi e che l’attività sociale era stata di commercio all’ingrosso.
L’agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione sorretto da tre motivi.
L’intimata non ha svolto difese.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – L’amministrazione deduce: col primo motivo, la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., atteso che nell’appello la contribuente non aveva sollevato alcuna eccezione rispetto all’entità dei maggiori ricavi della società, nè chiesto il riconoscimento dei costi che in incidere sui ricavi accertati; violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32 e dell’art. 75, comma 4, del TUIR, per avere la commissione tributaria illegittimamente dedotto i costi in via presuntiva, in contrasto con la giurisprudenza di questa corte (si cita Sez. 5^ n. 28795-08); col terzo motivo, l’insufficiente motivazione della sentenza su fatto controverso, essendo stata infine indicata una percentuale di costi senza specificazione degli elementi da cui sarebbe stata tratta.
2. – E’ fondato il primo motivo, la cui rilevanza assorbe tutti gli altri.
Dal testo dell’appello, riportato pedissequamente nel ricorso per cassazione, emerge che l’impugnazione della contribuente era stata consegnata al solo profilo dell’asserito illegittimo utilizzo della presunzione di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, n. 2.
Consegue che la rideterminazione del reddito sociale, in ragione della necessità di tener conto anche di eventuali costi, esulava dall’ambito della devoluzione ed era quindi preclusa alla commissione regionale.
3. – L’impugnata sentenza va dunque cassata e, non essendovi necessità di ulteriori accertamenti di fatto, può la corte decidere la causa anche nel merito, rigettando l’originaria impugnazione della contribuente nei riguardi dell’avviso di accertamento.
L’alterno esito dei giudizi di merito giustifica la compensazione delle spese relative alla detta fase.
Le spese del giudizio di cassazione seguono invece la soccombenza.
PQM
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa l’impugnata sentenza e, decidendo nel merito, rigetta l’impugnazione dell’avviso di accertamento; compensa le spese processuali relative ai gradi del giudizio di merito e condanna la contribuente al pagamento di quelle relative al giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.500,00 per compensi, oltre le spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile, il 16 giugno 2016.
Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2016