Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15849 del 10/07/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. L Num. 15849 Anno 2014
Presidente: LAMORGESE ANTONIO
Relatore: GHINOY PAOLA

SENTENZA
sul ricorso 18051-2008 proposto da:
CASTALDO MARIO C.F. CSTMRA53SO4A064G, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA P. LETO 2, presso lo studio
de1l’àvvuu410_10 STRONATT CLAUDIQ, raPpresQultato e difeso

dail!avvowto MANZO FRANCESCO; giusta delcga in atti;
– ricorrente contro

2 0 2.4
1448

POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. 97103880585, in persona del
legale rappresentante pro tempore,

elettivamente

domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo
studio

dell’avvocato

FIORILLO

LUIGI,

che

la

Data pubblicazione: 10/07/2014

rappresenta e difende giusta delega in atti;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 3597/2007 della CORTE D’APPELLO
di NAPOLI, depositata il 29/06/2007 R.G.N. 3192/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

GHINOY;
udito l’Avvocato MANZO FRANCESCO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. FRANCESCA CERONI, che ha concluso per
l’inammissibilità in subordine rigetto.

udienza del 24/04/2014 dal Consigliere Dott. PAOLA

R. Gen. N. 18051/2008
Udienza 24.4.2014

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Mario Castaldo adiva il tribunale di Napoli esponendo di essere
dipendente dell’Ente poste italiane s.p.a. e di prestare servizio quale addetto al
recapito presso l’Agenzia di Base di Afragola. Esponeva che a seguito
dell’insediamento di nuovi agglomerati urbani e dell’espansione dei rioni

corrispondenza da smistare, tanto che gli addetti non riuscivano a rientrare nei
tempi previsti; che la società Poste pertanto aveva provveduto ad una verifica
dei punti di consegna, all’esito della quale le zone di recapito erano state
aumentate da 17 al 26; che quindi Poste italiane per rispettare e garantire un
servizio efficiente aveva deciso di aggiungere altri nove portalettere ai 17
addetti già in forza e che tale aumento di organico, accertato e deliberato nel
mese di maggio del 1995, si era verificato soltanto a partire dal di dal
29/7/1996. Esponeva che a causa di ciò nel periodo dal 20/5/95 – data di
pubblicazione della revisione delle zone di recapito, sino al 28/7/96 – giorno
precedente alla data di effettivo aumento dell’organico – i 17 addetti al
recapito dell’ufficio postale di Afragola erano stati costretti, pena il
licenziamento per mancata consegna della posta, a svolgere l’attività
lavorativa anche delle altre nove unità di personale non ancora assegnate alle
nuove zone. Ciò comportava uno sforamento dell’orario di lavoro pari a 7 ore
e 10 minuti al giorno, che doveva essere qualificato come lavoro
straordinario. Di esso chiedeva in giudizio il pagamento quantificato in un
importo complessivo lordo di £. 36.020.551.
Il Tribunale di Napoli e respingeva il ricorso e l’appello proposto dal
Castaldo veniva respinto dalla Corte di Napoli con la sentenza n. 5711 del
2007. Ad avviso della Corte, il ricorrente non aveva fornito la rigorosa prova
su di lui incombente che pur a fronte della revisione delle zone e del
ridimensionamento dell’organico il suo carico di lavoro fosse aumentato in
misura tale da determinare lo svolgimento di lavoro straordinario nei giorni
per le ore dedotti in giudizio e che tale attività straordinaria fosse stata
effettivamente svolta.
Paol

hinoy,
/

estensore

3

esistenti nel 1994 ad Afragola si era verificato un aumento della

R. Gen. N. 18051/2008
Udienza 24.4.2014

Per la cassazione di tale sentenza Mario Castaldo ha proposto ricorso,
affidato a tre motivi, cui ha resistito con controricorso Poste italiane S.p.A.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le censure mosse alla sentenza impugnata sono tutte ricomprese dal
ricorrente nell’ambito della “violazione e falsa applicazione dell’articolo 360

insufficiente e contraddittoria motivazione circa la valutazione delle
risultanze istruttorie” ed attengono a tre profili: le prove documentali
prodotte, le risultanze della prova per testi, l’ omessa contestazione dei fatti e
degli atti posti a base del giudizio da parte della società resistente.
1. La parte ricorrente deduce in primo luogo “Insufficiente e
contraddittoria motivazione circa l’errata valutazione della documentazione
prodotta”.
Censura il passaggio argomentativo della Corte di merito laddove essa
ha affermato che il maggior frazionamento del territorio a seguito della
revisione non ne comportava un aumento rispetto a quello già gestito
dall’organico esistente ante 1994. In tal senso il Giudice di merito avrebbe
ignorato che ciò che rileva ai fini del carico di lavoro dei postini non è la
superficie territoriale, bensì i punti di recapito che su tale superficie
territoriale insistono. Dalla documentazione prodotta e ignorata dalla Corte si
evincerebbe infatti che egli ha effettuato il servizio di recapito anche nelle
zone che poi sarebbero state assegnate ai portalettere non ancora in servizio.
Richiama in particolare la sua dichiarazione autografa, le affoliazioni 8 e 10
delle produzioni di primo grado relative gli itinerari assegnati alle zone e
l’attestato a firma del Direttore di filiale dove questi indica l’itinerario di
lavoro del ricorrente.
2. Come secondo motivo deduce insufficiente e contraddittoria
motivazione circa l’errata valutazione della prova per testi. Sostiene che i
colleghi del ricorrente avrebbero confermato che sistematicamente l’attività
lavorativa finiva molto dopo il normale orario di lavoro e richiama in tal

Paol

moy, estensore
4

n. 5 c.p.c. in relazione all’articolo 2697 c.c. e all’articolo 416 c.p.c. per

R. Gen. N. 18051/2008
Udienza 24.4.2014

senso la deposizione dei testi Lazzari, De Rosa e Di Micco, Direttore
dell’ufficio postale di Afragola.
3.

Come terzo motivo deduce insufficiente e contraddittoria

motivazione circa l’errata valutazione del comportamento delle parti in
giudizio e in particolare circa la mancata contestazione dei documenti da

che Poste italiane s.p.a. nella fase di merito si era limitata a contestare
genericamente le sue richieste, senza nulla eccepire sulla documentazione
relativa all’aumento delle zone di recapito e senza nulla dedurre in merito al
mancato aumento del personale per la copertura delle stesse. Inoltre nessuna
contestazione era stata mossa al quantum debeatur.
4. Il ricorso non è fondato.
Occorre qui premettere alcuni principi condivisi e consolidati di questa
Corte in materia di vizio di motivazione e oneri di allegazione e produzione
nel giudizio di legittimità.
In primo luogo, il controllo di logicità del giudizio di fatto, consentito
dall’art. 360, comma primo, n. 5 c.p.c., non equivale a revisione del
ragionamento decisorio, ossia dell’opzione del giudice del merito per una
determinata soluzione della questione esaminata, posto che essa equivarrebbe
ad un giudizio di fatto, risolvendosi in una sua nuova formulazione,
contrariamente alla funzione assegnata dall’ordinamento al giudice di
legittimità: con la conseguente estraneità all’ambito del vizio di motivazione
della possibilità per questa Corte di procedere a nuovo giudizio di merito
attraverso un’autonoma e propria valutazione delle risultanze degli atti di
causa (Cass. 28 marzo 2012, n. 5024; Cass. 19 marzo 2009, n. 6694). Sicché,
per la configurazione di un vizio di motivazione su un asserito punto decisivo
della controversia è necessario che il mancato esame di elementi probatori
contrastanti con quelli posti a fondamento della pronuncia sia tale da
invalidare, con giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia
probatoria delle risultanze fondanti il convincimento del giudice, onde la ratio
decidendi appaia priva di base, ovvero che si tratti di elemento idoneo a
Paola 59inoy, estensore
2

5

parte della resistente. Sostiene che la Corte non avrebbe tenuto conto del fatto

R. Gen. N. 18051/2008
Udienza 24.4.2014

fornire la prova di un fatto costitutivo, modificativo o estintivo del rapporto
giuridico in contestazione e perciò tale che, se tenuto presente dal giudice,
avrebbe potuto determinare una decisione diversa da quella adottata (Cass. 21
aprile 2006, n. 9368: Cass. 7 luglio 2005, n. 14304).
Inoltre, l’applicazione delle puntuali e definitive disposizioni contenute

il ricorrente per cassazione si dolga dell’omessa od erronea valutazione di un
documento da parte del giudice del merito, per rispettare il principio di
specificità dei motivi del ricorso ed allo scopo di porre il Giudice di
legittimità in condizione di verificare la sussistenza del vizio denunciato,
senza compiere generali verifiche degli atti, ha l’onere di riportare nel ricorso
medesimo il contenuto rilevante del documento stesso; deve altresì allegarlo
al ricorso o quantomeno fornire elementi sicuri per consentirne
l’individuazione e il reperimento negli atti processuali ( v. Cass. Sez. L,
Sentenza n. 17168 del 2012, Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 1391 del 23/01/2014,
Sez. L, Sentenza n. 3224 del 12/02/2014).
4.1. Tali prescrizioni non sono stato rispettate nel caso in esame: quanto
al primo motivo, il ricorrente non riporta il contenuto dei documenti
richiamati, ma si limita ad una generica valorizzazione del significato che essi
avrebbero assunto a sostegno della sua tesi difensiva, significato che contrasta
peraltro con quello ritenuto dalla Corte di merito, che dimostra di averli
esaminati: non risulta pertanto rispettato il requisito di specificità del motivo,
né la decisività della censura a smentire la ratio decidendi assunta a base della
sentenza gravata, ed il motivo si traduce nella richiesta di nuova valutazione
di merito.
4.2. Analogamente, sul secondo motivo si rileva che alle pp. 5 e 6 della
sentenza la Corte d’Appello dimostra di avere adeguatamente valutato il
contenuto delle deposizioni testimoniali richiamate in ricorso, traendone
conseguenze diverse da quelle patrocinate dall’odierno ricorrente con
ragionamento completo e logico e quindi incensurabile in questa sede.

Paolaino
! estensore
,
—-/ ,
/

6

negli artt. 366, co.1, n.6 e 369, co. 2, n. 4 cod. proc. civ. comporta che qualora

R. Gen. N. 18051/2008
Udienza 24.4.2014

4.3. Infine, la mancata contestazione delle circostanze dedotte dal
ricorrente ha avuto ad oggetto nel ragionamento della Corte di merito
circostanze e aspetti che non sono stati ritenuti decisivi ai fini della
dimostrazione del fondamento della pretesa azionata, ovvero del maggiore
impegno lavorativo extra-orario che la nuova ripartizione delle zone avrebbe

da un generale riassetto organizzativo dell’azienda, interessante tutti gli
organici periferici presenti sul territorio nazionale e non solo la realtà locale
di Afragola, sicché non poteva esservi immediata ed automatica correlazione
tra la nuova ripartizione territoriale e l’aumento del carico complessivo di
lavoro. Anche il terzo motivo pertanto è infondato.
5. Conclusivamente, il ricorso dev’essere rigettato. Le spese del
presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 3.000,00 per
compensi professionali ed € 100,00 per esborsi, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 24.4.2014

comportato. La Corte peraltro premette che la revisione era stata determinata

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA