Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15849 del 08/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 08/06/2021, (ud. 03/02/2021, dep. 08/06/2021), n.15849

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. PEPE Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13211-2017 proposto da:

P.A.R.G., elettivamente domiciliata in ROMA,

Piazza Cavour, presso la cancelleria della Corte di Cassazione,

rappresentata e difesa dall’avvocato ANGELO DELLE CAVE;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2060/2017 della COMM. TRIB. REG. CAMPANIA,

depositata il 07/03/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

03/02/2021 dal Consigliere Dott. ANTONIO MONDINI.

 

Fatto

PREMESSO

che:

1. P.A.R.G., dopo avere presentato una dichiarazione di successione in data (OMISSIS) e versato imposte di successione, di registro e ipocatastali con riguardo a due terreni ereditati, posti in Comune di (OMISSIS) (NA), a cui aveva attribuito un dato valore supponendo fossero inseriti in zona D5 (zona per insediamenti produttivi di iniziativa pubblica), appreso dal medesimo Comune che in realtà i terreni, fino da epoca antecedente all’apertura della successione, a seguito della “perdita di efficacia delle prescrizioni indicate nel PRG” erano caduti “in zona bianca”, presentava il 6 giugno 2013 un’istanza di rimborso e, in data 14 novembre 2013, altra dichiarazione con la quale, sull’assunto che i terreni – appunto in quanto “in zona bianca” – fossero stati “agricoli” e avessero avuto un determinato valore, di molto inferiore a quello indicato nella dichiarazione originaria, richiesta di rimborso con precisazione della somma asseritamente versata in eccesso pari a Euro 18.112,77. L’Agenzia delle entrate, avute dal Comune informazioni, circa la condizione dei terreni, contrastanti con quelle date dallo stesso Comune alla contribuente, non accoglieva la richiesta di rimborso. L’impugnazione del silenzio- diniego veniva accolta in primo grado e respinta in secondo grado. La CTR della Campania, con la sentenza in epigrafe, evidenziava – per quanto interessa nella prospettiva dei due motivi di ricorso per cassazione, di cui subito infra, proposti dalla contribuente e contrastati dalla Agenzia delle entrate – che l’ufficio aveva contestato fin dal primo grado di giudizio “la incongruenza” della documentazione comunale addotta dalla contribuente a sostegno della richiesta di rimborso e con ciò aveva anche negato che il valore dei terreni fosse non quello indicato nella dichiarazione originaria ma quello indicato nella dichiarazione successiva.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. con il primo motivo di ricorso, sotto la rubrica “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio ex art. 360 c.p.c., n. 5”, la contribuente lamenta l’omesso esame non di un fatto ma di una eccezione; lamenta cioè un’omissione di pronuncia (art. 112 c.p.c.). Precisamente, secondo la ricorrente, la CTR avrebbe omesso di pronunciarsi sulla eccezione per cui la dichiarazione di rettifica, presentata il 14 novembre 2013, “non era mai stata contestata (dall’Agenzia) per cui il valore in essa contenuto era divenuto definitivo ovvero certo ed inopponibile per prescrizione o decadenza dei termini”;

2. con il secondo motivo di ricorso, la contribuente lamenta “la violazione o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, del D.Lgs. 31 dicembre 1990, n. 346, art. 27”. Deduce che la CTR, ritenendo legittimo il diniego di rimborso, avrebbe di fatto avallato una rettifica tardiva (rispetto al termine di cui al suddetto art. 27, comma 3), dei valori attribuiti ai terreni nella dichiarazione in data 14 novembre 2013. Il motivo mira a sostenere che la CTR ha violato l’art. 27, non rilevando la decadenza in cui l’Agenzia sarebbe incorsa;

3. i due motivi di ricorso possono essere esaminati assieme, in quanto strettamente connessi. Essi sono infondati. Il D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 27, comma 3, stabilisce che “L’imposta è liquidata dall’ufficio in base alla dichiarazione della successione, a norma dell’art. 33, ed è nuovamente liquidata, a norma dello stesso articolo, in caso di successiva presentazione di dichiarazione sostitutiva o integrativa di cui all’art. 28, comma 6. La liquidazione deve essere notificata, mediante avviso, entro il termine di decadenza di tre anni dalla data di presentazione della dichiarazione della successione o della dichiarazione sostitutiva o integrativa”. La decadenza si riferisce a liquidazioni di una pretesa ulteriore rispetto a quella liquidata in base alla dichiarazione iniziale. Nel caso di specie, l’Agenzia non poteva incorrere in decadenza perchè non aveva alcuna pretesa da avanzare in aggiunta a quella risultante dalla prima dichiarazione. In altre parole: il termine di decadenza di cui al citato art. 27, riguarda la liquidazione dell’imposta principale, qui avvenuta in base alla prima dichiarazione del contribuente. Di fronte alla seconda dichiarazione, avente effetto equivalente ad una richiesta di rimborso, l’amministrazione, non avendo da accertare nè liquidare alcuna maggiore imposta, non era soggetta a (quel termine di) decadenza. L’amministrazione, rifiutando il rimborso, ha ribadito implicitamente la liquidazione originaria.

Non vi è dunque luogo a parlare – come vorrebbe la contribuente – di consolidamento del minor valore indicato nella dichiarazione di rettifica;

4. il ricorso deve essere rigettato;

5. le spese seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere alla Agenzia delle entrate le spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 2.300,00, oltre spese prenotate a debito;

ai sensi del testo unico approvato con il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art., comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della quinta sezione civile svoltasi con modalità da remoto, il 3 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2021

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA