Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15849 del 06/07/2010
Cassazione civile sez. III, 06/07/2010, (ud. 03/05/2010, dep. 06/07/2010), n.15849
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VARRONE Michele – Presidente –
Dott. PETTI Giovanni Battista – Consigliere –
Dott. FILADORO Camillo – Consigliere –
Dott. URBAN Giancarlo – rel. Consigliere –
Dott. AMBROSIO Annamaria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
M.G. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato in
Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione ai sensi
dell’art. 366 c.p.c., comma 2, rappresentato e difeso dall’avv.
Salomè Antonio e dall’avv. Salvatore Salomè giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
SAI ASSICURAZIONI s.p.a., in persona del legale rappresentante,
domiciliato in Napoli, Via Monfalcone n. 50, presso lo studio
dell’avv. Napoletano Pasquale;
– intimata –
e contro
A.N., domiciliato in (OMISSIS);
– intimato –
avverso la sentenza del Giudice di Pace di Pozzuoli n. 2454/05 in
data 7 settembre 2004, pubblicata in data 30 maggio 2005;
Udita la relazione del Consigliere dott. URBAN Giancarlo;
udito il P.M. in persona del Cons. LECCISI Giampaolo che si è
riportato alle conclusioni scritte.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 30 maggio 2005 il Giudice di Pace di Pozzuoli, pur riconosciuta la responsabilità esclusiva di A.N. in ordine all’incidente stradale avvenuto in data (OMISSIS), non avendo lo stesso osservato l’obbligo di fermarsi segnalato da un “stop”, rigettava la domanda di risarcimento del danno proposta da M.G. nei confronti dello stesso e di SAI Fondiaria s.p.a., sul rilievo che non era stata data la prova del danno (richiesto in misura pari ad Euro 1.000,00).
Ricorre per cassazione M.G. avverso la sentenza indicata con due motivi.
Le parti intimate non hanno svolto difese.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente denuncia con il primo motivo la violazione dell’art. 112 c.p.c. e l’omessa, erronea insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione alla mancata ammissione di C.T.U. per la quantificazione del danno; con il secondo motivo si denuncia la violazione dell’art. 1226 c.c. e l’omessa, erronea insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione alla mancata liquidazione del danno in via equitativa.
Il ricorso è fondato: risulta dagli atti (dichiarazioni dei testi e fotografie dell’auto incidentata) che l’auto del ricorrente riportò evidenti danni sulla fiancata sinistra; il Giudice di Pace avrebbe quindi dovuto fare ricorso alla liquidazione in via equitativa, sussistendo i presupposti di cui all’art. 1226 c.c., ed essendo stata già dimostrata l’esistenza del danno (Cass. 15 febbraio 2008 n. 3794).
La sentenza impugnata deve essere quindi cassata, con rinvio, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio di cassazione, al Giudice di Pace di Pozzuoli.
PQM
La Corte Suprema di Cassazione, Terza Sezione Civile, accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione, al Giudice di Pace di Pozzuoli.
Così deciso in Roma, il 3 maggio 2010.
Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2010