Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15848 del 29/07/2016


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Cassazione civile sez. trib., 29/07/2016, (ud. 16/06/2016, dep. 29/07/2016), n.15848

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 16737-2010 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

D.D. COSTRUZIONI SRL;

– intimato –

Nonchè da:

D.D. COSTRUZIONI SRL in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA

PANAMA 74, presso lo STUDIO GIACOBELLI & COLAPINTO,

rappresentato e difeso dall’avvocato RAFFAELE D’INNELLA giusta

delega a margine;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimato –

sul ricorso 19960-2010 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

D.D. COSTRUZIONI SRL, EQUITALIA ETR SPA;

– intimati –

Nonchè da:

D.D. COSTRUZIONI SRL in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA

PANAMA 74, presso lo STUDIO GIACOBELLI & COLAPINTO,

rappresentato e difeso dall’avvocato RAFFAELE D’INNELLA giusta

delega a margine;

– controricorrente e ricorrente incidentale condizionato –

contro

EQUTTALIA ETR SPA in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA NOMENTANA 403 B/2, presso lo

studio dell’avvocato ANTONELLA FIORINI, rappresentato e difeso

dall’avvocato IVANA CARSO giusta delega in atti;

– controricorrente al ricorso incidentale –

nonchè contro:

AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 67/2009 della COMM.TRIB.REG. della Puglia

depositata il 01/06/2009 e avverso la sentenza n. 127/2009

depositata il 26/11/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/06/2016 dal Consigliere Dott. FRANCESCO TERROSI;

udito per il ricorrente l’Avvocato CAPOLUPO che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il controricorrente l’Avvocato D’INNELLA che ha chiesto il

rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO RITA che ha concluso per l’accoglimento del ricorso

principale, rigetto del ricorso incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La vicenda riguarda distinte controversie insorte a seguito di diniego di condono ex L. n. 289 del 2002, art. 9-bis.

La s.r.l. D.D. Costruzioni s.r.l. (hinc, società) impugnava i provvedimenti di diniego di definizione di omessi versamenti d’imposta per Iva, Irpeg e Irap degli anni dal 1995 al 2003, nonchè le cartelle esattoriali notificate a seguito della liquidazione delle dichiarazioni annuali per gli anni dal 2000 al 2003.

Nella resistenza dell’ufficio, l’adita commissione tributaria provinciale di Bari accoglieva, con altrettante distinte decisioni, i ricorsi della società, rilevando che il condono doveva ritenersi validamente fruito col pagamento della sola prima rata, atteso che le rimanenti avrebbero potuto essere recuperate mediante iscrizione a ruolo dei corrispondenti importi, maggiorati di sanzioni e interessi.

Con ulteriore ricorso la società impugnava poi le intimazioni di pagamento riguardanti le cartelle relative ai ruoli per gli anni 1995, 1998 e 1999, eccependo di aver fruito del citato condono e versato la prima rata del medesimo, e segnalando che il ricorso avverso il diniego di definizione era stato giustappunto accolto dalla sentenza della commissione tributaria sopra citata.

L’appello dell’ufficio avverso la detta sentenza di primo grado veniva rigettato dalla commissione tributaria regionale della Puglia con sentenza n. 67-9-09, depositata il 1-6-2009, essendo stato violato l’obbligo di motivazione degli atti in ordine alla ragione giuridica per la quale il versamento della prima rata, non seguito dalle successive, sarebbe stato inidoneo a perfezionare il condono, con conseguente effetto caducante nei confronti delle cartelle di pagamento. L’appello veniva altresì rigettato con concorrente motivazione in ordine alla invalidità delle cartelle medesime, essendo mancata la sottoscrizione e l’indicazione del responsabile del procedimento, in quanto l’esatta esegesi della sentenza della corte costituzionale n. 58 del 2009, in ordine alla L. n. 31 del 2008, art. 36, comma 6-ter, doveva portare a distinguere il vizio afferente le cartelle nel senso di doversi inquadrare tale vizio nella nullità, per le cartelle successive al 1-6-2008, e nell’annullabilità, per quelle anteriori, ferma quindi in ogni caso l’invalidità delle cartelle.

La controversia relativa alle intimazioni di pagamento per gli anni 1995, 1998 e 1999 veniva a sua volta definita dalla commissione tributaria provinciale di Bari con sentenza favorevole alla contribuente, e anche in tal caso l’appello dell’ufficio era rigettato dalla commissione tributaria regionale della Puglia, questa volta con sentenza n. 127-9-09.

In questa controversia il giudice d’appello osservava che con la prima sentenza (la n. 67-9-09, sebbene ivi per errore materiale indicata col n. 63-9-09) già era stata dichiarata l’illegittimità del diniego di condono, con effetto caducante nei confronti delle cartelle di pagamento, sicchè una eguale valutazione doveva estendersi alle ulteriori annualità controverse, per le quali – atteso il condono – era da ritenere mancante il presupposto dell’obbligazione portata dalle cartelle a cui era riferita l’intimazione.

L’agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione nei riguardi di entrambe le sentenze, articolando nel primo caso sei motivi e nel secondo sette motivi.

In entrambe le cause la società ha replicato con controricorso e ricorso incidentale condizionato affidato a cinque motivi.

Nella seconda causa si è costituita anche Equitalia Etr.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – I ricorsi vanno riuniti per connessione.

– Nel primo ricorso, riguardante la sentenza n. 67-909 e iscritto al n.r.g. 16737-10, l’amministrazione deduce:

1) violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 56, stante che il giudice di primo grado aveva ritenuto assorbita l’eccezione relativa al difetto di motivazione del diniego di condono e che la stessa non era stata poi riproposta in appello, così da doversi considerare rinunciata;

2) violazione e falsa applicazione della L. n. 241 del 1990, art. 3 e della L. n. 212 del 2000, art. 7, non essendo in ogni caso necessario, ai fini della motivazione dell’atto, enunciare anche le ragioni finalizzate a chiarire possibili dubbi interpretativi concernenti la norma giuridica (art. 9-bis) richiamata;

3) insufficiente e illogica motivazione su fatto decisivo, non avendo la commissione tributaria tenuto conto che il contribuente, impugnando il diniego di condono, aveva individuato senza incertezza le ragioni poste a base della decisione;

4) violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2000, art. 9 bis, anche in relazione al D.L. n. 223 del 2006, art. 37, comma 44, conv. in L. n. 248 del 2006, e al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 36, comma 2, lett. a) e b), essendo l’omesso versamento del tributo determinativo dell’inefficacia della domanda di condono;

5) violazione e falsa applicazione del D.L. n. 248 del 2007, art. 36, comma 4-ter, conv. in L. n. 31 del 2008 e della L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 2, lett. a), non essendo stata richiesta l’indicazione del responsabile del procedimento a pena di nullità per le cartelle relative ai ruoli consegnati prima del 1-62008;

6) violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, non essendo la mancata sottoscrizione causa di nullità della cartella redatta secondo il modello ministeriale regolarmente approvato.

3. – A sua volta, col ricorso incidentale condizionato, la società contribuente deduce, in cinque mezzi, altrettanti profili di nullità della sentenza per omessa pronuncia (art. 112 c.p.c.) su distinte questioni da essa in quella sede ulteriormente prospettate e relative:

1) all’inesistenza della notificazione delle cartelle;

2) alla nullità delle medesime ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54-bis;

3) alla nullità delle cartelle per decadenza dell’iscrizione a ruolo;

4) alla nullità delle cartelle per violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 60, comma 6, e della L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 5;

5) alla violazione del D.Lgs. n. 462 del 1997, artt. 2 e 3, D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54-bis e D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis.

4. – Nel secondo ricorso, avverso la sentenza n. 127-909 e iscritto al n.r.g. 19960-10, l’amministrazione denunzia:

1) violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, stante che i vizi concernenti il merito della pretesa impositiva potevano essere dedotti esclusivamente impugnando le cartelle di pagamento, e non anche invece impugnando l’atto consequenziale costituito dalle intimazioni di pagamento;

2) violazione e falsa applicazione dell’art. 295 c.p.c., avendo la commissione tributaria regionale mancato di sospendere il processo in attesa della definizione della causa pregiudiziale afferente l’impugnazione del diniego di condono;

3) violazione dell’art. 2909 c.c., non avendo avuto la citata sentenza n. 67-9-09 alcuna efficacia vincolante nel giudizio in questione, essendo stata impugnata;

4) insufficiente e illogica motivazione su fatto controverso decisivo, essendosi l’impugnata sentenza limitata a riproporre le motivazioni assunte dall’altra afferente il diniego di condono;

5) violazione e falsa applicazione della L. n. 241 del 1990, art. 3 e della L. n. 212 del 2000, art. 7, avendo la commissione tributaria confuso l’ambito e l’oggetto dell’obbligo di motivazione, non essendo necessario enunciare anche le ragioni finalizzate a chiarire possibili dubbi interpretativi concernenti la norma giuridica richiamata;

6) insufficiente e illogica motivazione su fatto decisivo, non avendo la commissione tenuto conto che il contribuente, impugnando il diniego di condono, aveva individuato senza incertezza le ragioni poste a base della decisione;

7) violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2000, art. 9 bis, anche in relazione al D.L. n. 223 del 2006, art. 37, comma 44, conv. in L. n. 248 del 2006, e al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 36, comma 2, lett. a) e h), essendo l’omesso versamento del tributo determinativo dell’inefficacia della domanda di condono.

5. – Col ricorso incidentale condizionato la contribuente ripropone anche in questa controversia, in cinque mezzi, le censure di nullità della sentenza per omessa pronuncia (art. 112 c.p.c.) sulle questioni in appello ulteriormente prospettate.

6. – Osserva la corte, in ordine al primo ricorso avente a oggetto la sentenza n. 67-9-09, che possono essere unitariamente esaminati, per connessione, innanzi tutto il secondo e il quarto mezzo, coi quali si prospetta, anche in rapporto all’onere di motivazione, il problema della sorte dell’istanza di definizione ex L. n. 289 del 2002, art. 9 bis nel caso in cui al versamento della prima rata non abbia fatto seguito il pagamento delle successive.

I motivi sono fondati.

Questa corte, con massima consolidata, ha più volte affermato che il condono previsto dalla L. 27 dicembre 2012, n. 289, art. 9-bis, relativo alla possibilità di definire gli omessi e tardivi versamenti delle imposte e delle ritenute emergenti dalle dichiarazioni presentate, mediante il solo pagamento dell’imposta e degli interessi o, in caso di mero ritardo, dei soli interessi, senza aggravi e sanzioni, costituisce una forma di condono non premiale come, invece, deve ritenersi per le fattispecie regolate dalla L. n. 289 del 2002, artt. 7, 8, 9, 15 e 16, le quali attribuiscono al contribuente il diritto potestativo di chiedere un accertamento straordinario da effettuarsi con regole peculiari; con la conseguenza che, nell’ipotesi di cui all’art. 9-bis, non essendo necessaria alcuna attività di liquidazione ex D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis in ordine alla determinazione del quantum, esattamente indicato nell’importo specificato nella dichiarazione integrativa presentata ai sensi del terzo comma, con gli interessi di cui all’art. 4, il condono è condizionato dall’integrale pagamento di quanto dovuto, e il pagamento rateale determina la definizione della lite pendente solo ove tale condizione venga rispettata, essendo insufficiente il mero pagamento della prima rata cui non segua l’adempimento delle successive (v. Sez. 6^ – 5, n. 10650-13, Sez. 5^, n. 20745-10 e molte altre).

Ciò stante, non integra difetto di motivazione, come causa di nullità del diniego di condono, il fatto che l’ufficio non abbia fornito specifiche indicazioni in ordine alle ragioni per le quali la norma di riferimento – l’art. 9 bis – sia stata interpretata nel senso appena indicato.

Il diniego di condono è certamente un atto amministrativo che, come tale, deve essere assistito da idonea motivazione (v. Sez. 5^ n. 16724-10), ma ciò nel limitato senso di mettere il contribuente in grado di conoscere i motivi della decisione assunta con l’atto, al fine di consentirgli di decidere se impugnarlo o meno e di approntare idonea difesa. A tanto si aggiunge la funzione di delimitare l’ambito delle ragioni adducibili dall’ufficio nell’eventuale successiva fase contenziosa. Consegue che non rileva affatto che l’ufficio abbia o meno indicato anche le ragioni per le quali, tra le varie interpretazione della normativa sul condono ipoteticamente sostenibili, sia stata prescelta proprio quella posta al fondo del diniego.

Al contribuente, ai fini dell’esercizio della potestà di impugnazione, basta conoscere quali siano state le ragioni di fatto e di diritto poste a base del suddetto diniego – ragioni nella specie manifestate mediante l’affermazione che l’istante aveva effettuato il versamento della sola prima rata.

E’ infatti ovvio che, individuata la ragione del diniego, l’esattezza o meno dell’interpretazione che la sorregge appartiene al merito.

Restano assorbiti i motivi primo e terzo.

7. – Altrettanto fondate sono le doglianze di cui al quinto e al sesto motivo.

Contrariamente a quanto ritenuto dalla commissione tributaria regionale, l’indicazione del responsabile del procedimento, negli atti dell’amministrazione finanziaria, non è richiesta dalla L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7 (cd. statuto del contribuente) a pena di nullità, in quanto tale sanzione è stata introdotta per le sole cartelle di pagamento dal D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, art. 36, comma 4 ter, convertito, con modificazioni, nella L. 28 febbraio 2008, n. 31, applicabile alle cartelle riferite ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1 giugno 2008 (v. risolutivamente Sez. un. n. 11722-10). Inoltre, in tema di riscossione delle imposte sul reddito, l’omessa sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario competente non comporta l’invalidità dell’atto, la cui esistenza non dipende dall’apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, quanto dal fatto che esso sia inequivocabilmente riferibile all’organo amministrativo titolare del potere di emetterlo, tanto più che, a norma del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 25, la cartella, quale documento per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli, deve essere predisposta secondo il modello approvato con decreto del ministero competente, che non prevede la sottoscrizione dell’esattore, ma solo la sua intestazione e l’indicazione della causale tramite apposito numero di codice (v. ex aliis Sez. 5^ n. 25773-14, n. 14894-08).

8. – Da tanto consegue l’accoglimento, nel senso sopra indicato, del ricorso principale.

Il ricorso incidentale è inammissibile, essendo stata dedotta, nei plurimi motivi, un’omissione di pronuncia su questioni implicitamente ritenute assorbite dal giudice d’appello; mentre va ribadito che l’omessa pronuncia, quale vizio della sentenza, può essere utilmente prospettata solo con riguardo alla mancanza di una decisione da parte del giudice in ordine a una domanda che, ritualmente e incondizionatamente proposta, richiede una pronuncia di accoglimento o di rigetto.

Sicchè il vizio non ricorre in relazione a questioni esplicitamente o anche implicitamente assorbite in altre statuizioni della sentenza, le quali sono suscettibili di riesame nella successiva fase del giudizio, se riprospettate specificamente (v. Sez. 5^, n. 3417-15, n. 5562-04).

9. – L’accoglimento del ricorso n. 16737-10/ e la conseguente cassazione della sentenza che ne costituisce oggetto (la n. 67-9-09)) determina a catena la necessità di cassare anche la sentenza n. 127-9-09, oggetto del ricorso n. 19960-10, in considerazione del nesso di dipendenza che intercorre tra le pronunce.

La mentovata seconda sentenza si basa difatti su una presunta estensione alle intimazioni di pagamento della sorte del condono, essendo stata in tal modo validamente estinta, ad avviso della commissione tributaria regionale, l’obbligazione tributaria di cui alle cartelle oggetto di successiva intimazione.

In sostanza il titolo determinativo dell’invalidità delle intimazioni andrebbe ravvisato dalla validità del condono, cui sarebbe conseguita l’estinzione dell’obbligazione tributaria afferente.

Di contro si è visto che così non è, posto che il condono ex art. 9-bis postula l’integrale versamento di tutte le rate nei termini di legge.

Da questo punto di vista la cassazione della sentenza n. 67-9-09 estende i suoi effetti, ai sensi dell’art. 336 c.p.c., comma 2, alla sentenza n. 127-9-09.

La quale pure, dunque, va cassata con rinvio.

10. – Anche in tal caso sussistono questioni assorbite erroneamente fatte oggetto di ricorso incidentale condizionato sotto il profilo dell’omissione di pronuncia.

Donde il ricorso incidentale va, per la medesima ragione del precedente, dichiarato inammissibile.

11. – In conclusione, entrambe le sentenze vanno cassate per effetto di quanto esposto.

Le cause vanno rinviate alla commissione tributaria regionale della Puglia, diversa sezione, la quale rinnoverà l’esame degli appelli uniformandosi ai principi di diritto sopra riportati.

La commissione provvederà anche sulle spese dei giudizi svoltisi in questa sede di legittimità.

PQM

La Corte accoglie i motivi due, quattro, cinque e sei del ricorso iscritto al n.r.g. 16737-10, assorbiti gli altri, inammissibile l’incidentale condizionato; cassa la sentenza n. 67-9-09 in relazione ai motivi accolti; cassa in estensione la sentenza n. 127-9-09, oggetto del ricorso iscritto al n.r.g. 19960-10, e dichiara inammissibile il ricorso incidentale condizionato relativo a tale sentenza; rinvia entrambe le cause alla commissione tributaria regionale della Puglia, anche per le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile, il 16 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2016

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