Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15848 del 23/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 23/07/2020, (ud. 05/03/2020, dep. 23/07/2020), n.15848

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 33716-2018 proposto da:

SAFIN SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA ADRIANA 15, presso lo

studio dell’avvocato STEFANO ROMANO, rappresentata e difesa

dall’avvocato DOMENICO STANGA;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 3204/6/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 09/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 05/03/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ESPOSITO

ANTONIO FRANCESCO.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte:

costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1-bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, osserva quanto segue.

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la CTR della Campania ha parzialmente accolto l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate nei confronti della Safin S.p.A. statuendo la validità di un avviso di liquidazione, limitatamente alla imposta di registro in misura fissa, per la registrazione di un decreto ingiuntivo emesso dal Giudice di pace di Caserta sul presupposto che, in tale parte, l’obbligo di motivazione dell’avviso fosse stato correttamente adempiuto. La CTR ha escluso invece la pretesa relativa alla tassa fissa sull’atto enunciato (finanziamento operato tramite cessione del credito).

La società contribuente ricorre per la cassazione della sentenza affidando il suo mezzo a due motivi.

L’Agenzia delle Entrate non ha svolto difese.

La ricorrente ha depositato memoria.

2. Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 40, della L. n. 212 del 2000, art. 7, della L. n. 241 del 1990, art. 3, e dell’art. 24 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per avere la CTR reputato legittimo il mutamento di norme e criteri di determinazione e quantificazione dell’imposta di registro compiuto dall’Agenzia delle Entrate (da aliquota proporzionale, come indicato nell’avviso di liquidazione, ad aliquota fissa) solo a seguito della notificazione del ricorso introduttivo della controversia.

3. Con il secondo motivo la ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, della L. n. 241 del 1990, art. 3, del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 22, e dell’art. 24 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per avere la CTR disatteso le doglianze dell’appellata sulla carenza di motivazione dell’atto tributario, ad onta della mancata esplicitazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche dell’avviso di liquidazione dell’imposta di registro.

4. Le censure sono suscettibili di trattazione congiunta.

Esse non sono fondate.

La CTR ha evidenziato che il presupposto della imposta (registrazione di un provvedimento giudiziale) era indicato nell’avviso di liquidazione, disattendendo quanto sostenuto dalla società contribuente circa la modifica del presupposto impositivo in corso di causa ad opera dell’Agenzia.

La CTR ha, infatti, ritenuto che l’amministrazione, sin dall’inizio, aveva chiesto per il D.I. il pagamento dell’imposta non in misura proporzionale, bensì in misura fissa, come del resto si evince dall’avviso di liquidazione riprodotto dalla stessa ricorrente dal quale emerge chiaramente che la pretesa era relativa a imposta di registro su decreto ingiuntivo individuato con data, numero e giudice emittente.

Al processo tributario non è estraneo il rapporto d’imposta, che è conosciuto dal giudice come oggetto dell’atto impugnato. Nella specie la CTR ha correttamente ritenuto che la società contribuente, la quale aveva chiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo, era consapevole di dover corrispondere all’Agenzia delle Entrate l’imposta di registro a norma del D.P.R. n. 131 del 1986 e più precisamente in base al t.u.i.r., art. 37, che prevede la registrazione di tutti gli atti dell’autorità giudiziaria, compresi i decreti ingiuntivi.

5. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.

Stante l’assenza di attività difensiva dell’intimata, non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 5 marzo 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2020

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