Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15848 del 06/07/2010

Cassazione civile sez. III, 06/07/2010, (ud. 03/05/2010, dep. 06/07/2010), n.15848

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VARRONE Michele – Presidente –

Dott. PETTI Giovanni Battista – Consigliere –

Dott. FILADORO Camillo – Consigliere –

Dott. URBAN Giancarlo – rel. Consigliere –

Dott. AMBROSIO Annamaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto ai sensi dell’art. 375 c.p.c. da:

L.R. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato

in Roma, Via Monte delle Gioie n. 13, presso lo studio dell’avv.

Valensise Carolina, che lo rappresenta e difende unitamente all’avv.

Giulio Caracciolo giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

COMPAGNIA ASSICURATRICE UNIPOL s.p.a., in persona del legale

rappresentante, elettivamente domiciliato in Roma, Via Fabio Massimo

n. 60, presso lo studio dell’avv. Enrico Caroli;

– controricorrente –

e contro

D.M., domiciliato in (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza della Corte d’Appello di Reggio Calabria n.

190/05 in data 16 giugno 2005, pubblicata in data 23 giugno 2005;

Udita la relazione del Consigliere dott. URBAN Giancarlo;

udito l’avv. Carolina Valensise;

udito l’avv. Enrico Caroli;

udito il P.M. in persona del Cons. LECCISI Giampaolo che si e’

riportato alle conclusioni scritte.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 23 giugno 2005 la Corte d’Appello di Reggio Calabria, in riforma della sentenza del Tribunale di Locri pubblicata in data 15 gennaio 1998, dichiarava che la responsabilita’ del sinistro (tamponamento tra due auto avvenuto in data (OMISSIS)) fosse da attribuire per il 70% a D.M. e per il 30% al L. e condannava il D. e la Unipol al pagamento della somma di Euro 3.394,41 oltre rivalutazione, interessi e spese.

Ricorre per cassazione L.R. avverso la sentenza indicata con tre motivi.

Resiste con controricorso la Compagnia Assicuratrice Unipol.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorrente denuncia con il primo motivo la falsa applicazione dell’art. 2054 c.c., nonche’ degli artt. 148 e 149 C.d.S.; con il secondo motivo si denuncia la falsa applicazione dell’art. 103 C.d.S. in relazione alla pronunzia della corte d’Appello, che aveva ritenuto non provata la rottamazione del veicolo incidentato; con il terzo motivo si denuncia la violazione dell’art. 116 c.p.c. in quanto, una volta acquisita la circostanza che la riparazione del mezzo sarebbe stata antieconomica, il giudice avrebbe dovuto procedere alla quantificazione del danno in via equitativa.

Si tratta di censure che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi probatori raccolti nel corso del giudizio di merito, senza che siano poste in luce carenze o lacune nelle argomentazioni, ovvero illogicita’ nell’attribuire agli elementi di giudizio un significato fuori dal senso comune, o ancora, mancanza di coerenza tra le varie ragioni esposte per assoluta incompatibilita’ razionale degli argomenti ed insanabile contrasto tra gli stessi. In concreto, la parte ricorrente, lungi dal denunziare vizi della sentenza gravata rilevanti sotto i ricordati profili, si limita – in buona sostanza – a sollecitare una diversa lettura delle risultanze di causa, preclusa in questa sede di legittimita’.

Il ricorso e’ quindi infondato e merita il rigetto; in considerazione della disomogeneita’ delle decisioni assunte nei precedenti gradi di merito, appare conforme a giustizia dichiarare la compensazione delle spese del presente giudizio di cassazione.

PQM

La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Terza Civile, rigetta il ricorso; dichiara compensate le spese del giudizio di cassazione.

Cosi’ deciso in Roma, il 3 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2010

 

 

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