Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15847 del 29/07/2016


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Cassazione civile sez. trib., 29/07/2016, (ud. 16/06/2016, dep. 29/07/2016), n.15847

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 7601-2010 proposto da:

S.A., S.G. in proprio e quale soci

della Soc. Doppiaesse Market sas, elettivamente domiciliati in ROMA

VIA DEGLI SCIPIONI 110, presso lo studio dell’avvocato MARCO

MACHETTA, rappresentati e difesi dall’avvocato CARMINE FARACE giusta

delega a margine;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 56/2009 della COMM.TRIB.REG. della Campania

depositata il 23/02/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/06/2016 dal Consigliere Dott. FRANCESCO TERRUSI;

udito per i ricorrenti l’Avvocato MACHETTA per delega dell’Avvocato

FARACE che ha chiesto raccoglimento; udito per il controricorrente

l’Avvocato BACHETTI che ha chiesto il rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO RITA che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con distinti avvisi di accertamento l’agenzia delle entrate, avendo constatato l’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi per l’anno 2000 e la mancata risposta al questionario appositamente notificato con raccomandata del 27-8-2005, rettificava su base induttiva, ai fini delle imposte dirette, dell’Irap e dell’Iva, il reddito d’impresa della Doppiasse market s.a.s. e i redditi di partecipazione dei soci S.A. e S.G..

I contribuenti proponevano opposizione dinanzi alla commissione tributaria provinciale di Caserta, eccependo che la dichiarazione era stata presentata in via telematica e che il questionario non era stato notificato. Contestavano inoltre, siccome eccessiva, la percentuale di reddività applicata nella misura del 25 %. La commissione tributaria rigettava i ricorsi e le sentenze venivano confermate, in appello, dalla commissione regionale della Campania con altrettante decisioni.

Avverso codeste, tutte depositate il 23-2-2009 e non notificate, i contribuenti – società e soci – propongono ricorso per cassazione affidato a tre motivi, ai quali l’amministrazione resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Col primo motivo, deducendo violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32 e art. 39, comma 2, lett. d bis, i ricorrenti formulano il quesito “se l’accertamento induttivo (..) è legittimo laddove il reddito di impresa è stato regolarmente indicato nella dichiarazione, anch’essa regolarmente presentata ed allegata al ricorso alla commissione tributaria provinciale e quando il contribuente dimostri che non ha dato seguito all’invito di trasmettere o esibire atti o documenti e non ha risposto al questionario per cause a lui non imputabili (..)”.

Il motivo è inammissibile perchè basato su presupposti di fatto diversi da quelli indicati dal giudice del merito.

L’impugnata sentenza, per quanto sinteticamente richiamando la “documentazione versata in atti”, ha previamente ritenuto la legittimità dell’accertamento induttivo, con ciò implicitamente confermandone il presupposto nella mancata presentazione della dichiarazione dei redditi.

Ha quindi stabilito che la “mancata esibizione dei dati e dei documenti contabili regolarmente richiesti dall’ufficio finanziario” non era stata sanata neanche in fase contenziosa.

Il quesito di diritto, evocando presupposti diversi, si risolve in una inammissibile sollecitazione verso una revisione dell’accertamento di merito notoriamente preclusa alla corte di legittimità.

2. – Col secondo motivo, deducendo violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2, e dell’art. 2729 c.c., i ricorrenti chiedono di stabilire se in presenza di una contabilità regolare, e fuori dalle ipotesi di cui al D.P.R. n. 600 del 1972, art. 39, comma 2, l’amministrazione finanziaria possa far ricorso a presunzioni priva del carattere di gravità, precisione e concordanza.

Il motivo è inammissibile per identica ragione, avendo la commissione tributaria regionale accertato, in punto di fatto, la ricorrenza dei presupposti dell’accertamento induttivo.

3. – Col terzo mezzo viene dedotta l’omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione della sentenza su una serie di punti controversi decisivi.

Il motivo è inammissibile perchè non concluso dalla redazione dell’apposita sintesi contenente il cd. quesito di fatto richiesto dall’art. 366-bis c.p.c., applicabile nella specie ratione temporis.

4. – Spese alla soccombenza.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna i ricorrenti, in solido, alle spese processuali, che liquida in Euro 7.500,00 per compensi, oltre le spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile, il 16 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2016

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