Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15847 del 23/07/2020
Cassazione civile sez. VI, 23/07/2020, (ud. 04/03/2020, dep. 23/07/2020), n.15847
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –
Dott. RUSSO Rita – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14147/2019 R.G. proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei
Portoghesi n. 12;
– ricorrente –
contro
F.A., rappresentato e difeso, per procura speciale in
calce al ricorso, dall’avv. Fulvio CASTELLI ed elettiva mente;
– intimato –
avverso la sentenza n. 4710/05/2018 della Commissione tributaria
regionale della SICILIA, Sezione staccata di CATANIA, depositata il
30/10/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 04/03/2020 dal Consigliere LUCIOTTI Lucio.
Fatto
RILEVATO
che:
1. In controversia relativa ad impugnazione di un avviso di accertamento di una plusvalenza realizzata dal contribuente nella cessione di un terreno edificabile nell’anno di imposta 2008, con la sentenza in epigrafe indicata la CTR rigettava l’appello agenziale ed annullava l’avviso di accertamento ritenendo nulla la delega di firma rilasciata al funzionario che aveva sottoscritto l’atto impositivo mancando sulla disposizione di servizio (atto dispositivo n. 64/2012), prodotta dall’amministrazione finanziaria, l’indicazione della durata della delega, sostenendo altresì che l’ufficio non aveva neppure provato la competenza del funzionario a sottoscrivere atti impositivi nei limiti del valore accertato.
2. Avverso tale statuizione l’Agenzia delle entrate ricorre per cassazione sulla base di due motivi, cui non replica l’intimato.
3. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio.
Diritto
CONSIDERATO
che:
1. E’ fondato e va accolto il primo motivo di ricorso, con cui la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, e dell’art. 2697 c.c., per avere i giudici di appello annullato l’avviso di accertamento per invalidità della delega di firma al funzionario che l’aveva sottoscritto, nonostante la produzione della disposizione di servizio n. 64/2012 contenente anche l’indicazione dei “massimali di firma”.
2. Al riguardo, premessa l’ammissibilità del motivo correttamente diretto a censurare l’error in iudicando in cui è incorsa la CTR, deve osservarsi che recentemente questa Corte ha affermato il principio, cui non si è attenuta la CTR, secondo cui “La delega per la sottoscrizione dell’avviso di accertamento conferita dal dirigente D.P.R. n. 600 del 1973 ex art. 42, comma 1, è una delega di firma e non di funzioni: ne deriva che il relativo provvedimento non richiede l’indicazione nè del nominativo del soggetto delegato, nè della durata della delega, che pertanto può avvenire mediante ordini di servizio che individuino l’impiegato legittimato alla firma mediante l’indicazione della qualifica rivestita, idonea a consentire, “ex post”, la verifica del potere in capo al soggetto che ha materialmente sottoscritto l’atto” (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 8814 del 29/03/2019, Rv. 653352; conf. Cass., Sez. 5, Sentenza n. 11013 del 19/04/2019, Rv. 653414).
3. Conclusivamente, quindi, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla competente CTR per nuovo esame, anche delle questioni rimaste assorbite, e per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
PQM
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 4 maggio 2020.
Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2020