Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15847 del 08/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 08/06/2021, (ud. 27/01/2021, dep. 08/06/2021), n.15847

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. CRUCITTI Roberta M.C. – Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – rel. Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20163-2015 proposto da:

EQUITALIA SUD SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA NOMENTANA

403, presso lo studio dell’avvocato ANTONELLA FIORINI, rappresentata

e difesa dall’avvocato IVANA CARSO;

– ricorrente –

contro

SERVHOTEL SRL;

– intimata –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 214/2015 della COMM. TRIB. REG. PUGLIA,

depositata il 30/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

27/01/2021 dal Consigliere Dott. FRANCESCO FEDERICI.

 

Fatto

PREMESSO

che:

Equitalia Sud s.p.a. notificò alla SERVHOTEL s.r.l., sedente in (OMISSIS), la cartella esattoriale n. (OMISSIS), del complessivo importo di Euro 420.195,77, per omesso o carente versamento dei tributi dovuti a titolo di Ires, Irap ed Iva. La cartella era stata emessa ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36 bis, a seguito di controllo automatizzato relativo all’anno 2007.

Era seguito il contenzioso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Bari, esitato nel rigetto del ricorso con sentenza n. 28/11/2013, depositata il 30/01/2013. La contribuente appellò la pronuncia dinanzi alla Commissione tributaria regionale della Puglia, la quale, con sentenza n. 214/11/2015, ora impugnata dinanzi a questa Corte, accolse in parte le ragioni della società. Il giudice regionale ritenne indebite le somme richieste in cartella alla contribuente a titolo di aggio, per configurare un aiuto di stato in contrasto con l’art. 107 TFUE, e con la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea. Ritenne non dovute le sanzioni, ricorrendo l’esimente della forza maggiore invocata dalla contribuente. Ritenne indebita la misura degli interessi richiesti, che dovevano essere purgati dell’applicazione dell’anatocismo.

Equitalia Sud ha censurato la decisione affidandosi a due motivi:

con il primo per violazione e falsa applicazione dell’art. 11 Cost., del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea e dell’applicazione del Regolamento dei Consiglio 22 marzo 2009, n. 559 del 1999, artt. 107 e 108, dell’art. 101 Cost., dell’art. 113 c.p.c., del D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112, art. 17, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver erroneamente ritenuto la disciplina sull’aggio, dovuto alla concessionaria della riscossione dei tributi, in contrasto con la disciplina Europea in materia di concorrenza e per aver disapplicato una normativa interna, sostituendosi illegittimamente alla competenza esclusiva della Commissione Europea e del giudice unionale in materia di compatibilità con il mercato comune di misure o regimi configuraci aiuti di stato;

con il secondo per violazione e falsa applicazione dell’art. 11 Cost.,

art. 107 TFUE, del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, art. 3, comma 1, convertito con modificazioni in L. 2 dicembre 2005, n. 248, nonchè del D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 17, in relazione all’art. 360 c.p.c.,

comma 1, n. 3, per aver errato nel ritenere che il servizio nazionale di riscossione dei tributi sia aperto alla concorrenza, essendo quella funzione, a partire dai 2006, attribuita all’Agenzia delle entrate.

Ha pertanto chiesto la cassazione della sentenza, con ogni consequenziale decisione.

L’Agenzia delle entrate si è costituita con semplice nota al solo fine della comunicazione e partecipazione all’udienza di discussione, (quindi da considerarsi intimata).

Non si è costituita la società contribuente, cui risulta essere stata inviata, in data 30 luglio 2015, notifica del ricorso presso il proprio difensore domiciliatario, ma all’indirizzo non più attuale, e in data 15 settembre 2015 nuova notifica all’indirizzo corretto del difensore.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Constatando la mancata costituzione della società contribuente, cui risulta eseguita una prima notifica il 30 agosto 2015, ad indirizzo tuttavia non corretto (per variazione dell’indirizzo dello studio legale del difensore presso il quale la società aveva eletto il proprio domicilio), ed una seconda notifica, intempestiva perchè eseguita il 15 settembre 2015, all’indirizzo questa volta corretto, occorre innanzitutto verificare se la contribuente abbia ricevuto rituale conoscenza del ricorso, nel qual caso sarà possibile esaminare il merito di esso, oppure se la notifica sia da intendersi tardiva e il ricorso conseguentemente inammissibile.

La risposta deve ritenersi affermativa sotto un duplice profilo.

La causa è pendente tra la contribuente, l’Agenzia delle entrate e la concessionaria per la riscossione. Si tratta dunque di causa per la quale si è costituito un litisconsorzio processuale. La concessionaria, odierna ricorrente, avverso una sentenza depositata il 30 gennaio 2015 e non notificata, ha provveduto a notificare tempestivamente il ricorso all’Amministrazione finanziaria, come dimostra la data di spedizione dell’atto in data 30 luglio 2015. Ebbene, in ipotesi di litisconsorzio, anche processuale, come quello per cui è causa, va applicato il principio secondo cui la notifica dell’impugnazione relativa a cause inscindibili, eseguita nei confronti di uno solo dei litisconsorti nei termini di legge, introduce validamente il giudizio di gravame nei confronti di tutte le altre parti, ancorchè a questa l’atto di impugnazione sia stato tardivamente notificato. Infatti in questa ipotesi l’atto tardivo riveste la funzione di notificazione finalizzata alla integrazione del contraddittorio, ex art. 331 c.p.c., e l’iniziativa della parte, sopravvenuta prima ancora dell’ordine del giudice, assolve alla medesima funzione (Cass. 8/02/2011, n. 3071; 14/05/2013, n. 11552; 31/10/2018, n. 27927).

La seconda notifica del ricorso alla contribuente può peraltro ritenersi ritualmente eseguita, e, ai fini del corretto instaurarsi del contraddittorio, ritualmente compiuta, anche in considerazione del principio secondo cui in caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell’esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall’art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa (Cass., Sez. U, 15/07/2016, n. 14594; 9/08/2018, n. 20700; 21/08/2020, n. 17577).

Nel caso in esame è avvenuto che la società concessionaria, appreso che la prima notifica, tempestiva, non era andata a buon fine per mutamento dell’indirizzo dello studio del difensore presso il quale la società contribuente aveva eletto domicilio, si è attivata per la sua ripetizione il 15 settembre 2015. L’immediatezza della riattivazione del processo notificatorio trova riscontro nella circostanza che essa si è realizzata subito dopo aver appreso del mancato buon esito della prima notifica, cioè in data 3 settembre 2015 (data in cui è stata restituita l’attestazione di irreperibilità del difensore al suo vecchio indirizzo). Peraltro, ai fini del computo del termine utile per la seconda notifica, per come individuato dalla giurisprudenza di legittimità occorre tener conto che, nel caso di specie, subito dopo l’esecuzione della prima notifica era iniziata la decorrenza del periodo di sospensione feriale dei termini processuali. In concreto dunque l’Amministrazione finanziaria si è attivata in meno di quindici giorni dalla prima notifica (30 luglio 2015) e in dodici giorni dall’avvenuta conoscenza dell’esito negativo della prima notificazione (3 settembre 2015).

E’ poi appena il caso di rammentare che ai fini della non imputabilità al notificante dell’errore di domicilio commesso con la prima notifica, questa Corte ha riconosciuto che mentre è onere del notificante accertare, anche mediante riscontro delle risultanze dell’albo professionale, quale sia l’effettivo domicilio professionale del difensore, destinatario della notifica, che svolga le sue funzioni nello stesso circondario del Tribunale a cui sia professionalmente assegnato, con la conseguenza che non trova giustificazione l’indicazione, nella richiesta di notificazione, di un indirizzo pur corrispondente a quello già fornito dal medesimo difensore in giudizio, ma ormai non più attuale per essere stato nelle more modificato, ancorchè senza comunicazione del mutamento nel corso del medesimo giudizio, a diverse conclusioni si perviene nell’ipotesi in cui il difensore svolga le sue funzioni in un altro circondario ed abbia proceduto all’elezione di domicilio ai sensi del R.D. 22 gennaio 1934, n. 37, art. 82. In tale evenienza si è infatti ritenuto che lo svolgimento di attività al di fuori della circoscrizione di assegnazione impone al difensore un obbligo di comunicazione dei mutamenti di domicilio, con la conseguenza che “la notifica dell’impugnazione al procuratore che, esercente fuori della circoscrizione, abbia eletto domicilio ai sensi del R.D. n. 37 del 1934, art. 82, presso un altro procuratore, assegnato alla circoscrizione dell’ufficio giudiziario adito, va effettuata nel luogo indicato come domicilio eletto in forza degli artt. 330 e 141 c.p.c., senza che al notificante sia fatto onere di riscontrare previamente la correttezza di quell’indirizzo presso il locale albo professionale, perchè è onere della parte che ha eletto domicilio comunicare alla controparte gli eventuali mutamenti” (cfr. Sez. U, n. 14594/2016 cit; inoltre 18/11/2014, n. 24593; 12/12/2019, n. 32681). Nel caso di specie il difensore della contribuente, che ha modificato il proprio domicilio senza darne comunicazione, era esercente fuori della circoscrizione dal Circondario di (OMISSIS). Vi è infine prova che la seconda notificazione è pervenuta al nuovo domicilio, accertato dall’Agenzia delle entrate all’esito della prima notifica non andata a buon fine, in data 16 settembre 2015.

Può pertanto affermarsi che la notificazione del ricorso per cassazione aveva alfine ricevuto regolare compimento nei confronti della contribuente.

Esaminando ora il merito, con il primo motivo ha censurato la sentenza, sotto il profilo dell’errore di diritto, per aver erroneamente ritenuto che la disciplina sull’aggio, dovuto alla concessionaria della riscossione dei tributi, fosse in contrasto con la disciplina Europea in materia di concorrenza, nonchè per aver altrettanto erroneamente disapplicato una normativa interna, sostituendosi illegittimamente alla competenza esclusiva della Commissione Europea e dei giudice unionale in materia di compatibilità con il mercato comune di misure o regimi configurabili aiuti di stato. Sempre sotto il profilo dell’erronea interpretazione della normativa, con il secondo motivo ha lamentato che il giudice regionale ha erroneamente ritenuto che il servizio nazionale di riscossione dei tributi fosse aperto alla concorrenza, essendo al contrario quella funzione, a partire dal 2006, attribuita all’Agenzia delle entrate. A tali fini ha invocato i parametri normativi dettati dall’art. 11 Cost., del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea e dell’applicazione dei Regolamento del Consiglio 22 marzo 2009, n. 659 del 1999, artt. 107 e 108, dell’art. 101 Cost., dell’art. 113 c.p.c., del D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112, art. 17, nonchè il D.L. 30 settembre 2005, n. 203, art. 3, comma 1, convenuto con modificazioni in L. 2 dicembre 2005, n. 248, e del D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 17.

I due motivi, che possono essere trattati congiuntamente perchè connessi, essendo finalizzati a dimostrare la legittima applicazione dell’aggio da parte del concessionario della riscossione, sono fondati.

Questa Corte, proprio in tema di attività del concessionario e relativamente alla legittima spettanza dell’aggio esattoriale, ha affermato che il concessionario non espleta un’attività d’impresa in senso tecnico, poichè agisce nel rispetto di regole dettate a monte dal legislatore, la cui applicazione non può mai trascendere in condotte anticoncorrenziali; pertanto l’aggio esattoriale percepito con la riscossione delle cartelle non integra un’ipotesi di aiuto di Stato vietata dal Trattato sui Funzionamento dell’Unione Europea, art. 107 (Cass., 19/04/2019, n. 11138). Il principio va condiviso, atteso che a proposito della natura dell’aggio si è già da tempo avvertito come esso costituisca semplicemente il compenso spettante al concessionario esattore per l’attività svolta su incarico e mandato dell’ente impostore. Ebbene, se esso è semplicemente il “compenso” del servizio reso per l’ente impositore (lo Stato medesimo, attraverso le Direzioni dell’Agenzia delle entrate, oppure gli altri enti, territoriali e no, titolari del potere impositivo), va necessariamente esclusa la natura di impresa dei concessionari, perchè ancorchè costituiti in società la struttura organizzativa privata (ratione temporis), esercitano (esercitavano) un’attività esulante dall’esercizio di una attività d’impresa, come tali necessariamente fuori dai criteri della concorrenza (cfr. Cass., 23/12/2015, n. 25932; 2/10/2019, n. 24588). E d’altronde i dubbi sulla natura dei concessionari della riscossione viene superato quando si consideri che in tema di giurisdizione,, e in riferimento alle società concessionarie del servizio delle pubbliche affissioni e della pubblicità questa Corte ha affermato che spetta alla Corte dei Conti la giurisdizione sull’azione di responsabilità per danno erariale, proposta da un Comune nei confronti degli amministratori delle stesse, per omesso versamento dei relativi introiti, atteso che l’attività di accertamento e riscossione dell’imposta comunale svolta dalla detta società ha natura di servizio pubblico e l’obbligazione di versare all’ente locale le somme a tale titolo incassate ha natura pubblicistica, sicchè il rapporto tra società ed ente si configura come rapporto di servizio, in quanto il soggetto esterno si inserisce nell'”iter” procedimentale dell’ente pubblico, come compartecipe dell’attività pubblicistica di quest’ultimo, non rilevando, in contrario, la natura privatistica del soggetto affidatario del servizio, nè il titolo giuridico in forza del quale il servizio viene svolto, e neppure la compensabilità dell’obbligazione del concessionario con il credito relativo all’aggio, essendo configurabile l’operatività della compensazione anche nell’ambito dei rapporti di diritto pubblico allorchè specifiche norme la prevedano (Sez. U, 24/03/2017, n. 7663; cfr. anche Sez. U, 24/07/2018, n. 19654, in riferimento al rapporto giuridico e alla giurisdizione della magistratura contabile persino nelle controversie tra ente locale e albergatore in tema di imposta di soggiorno). Deve dunque affermarsi che l’obbligazione del concessionario di versare all’amministrazione concedente le somme incassate ha natura di obbligazione pubblicistica e il rapporto tra concedente e concessionario si configura comunque quale rapporto di servizio. Ne discende l’estraneità ai principi sulla concorrenza e l’insussistenza di ogni prospettata identificazione dell’aggio come di una forma di aiuto di stato, in violazione dell’art. 107 TFUE. Ogni altra ragione di critica, pur sollevata dalla difesa dell’Agenzia avverso la decisione del giudice regionale, è assorbita dalle conclusioni appena rappresentate.

La Commissione tributaria regionale non si è attenuta ai principi di diritto enunciati. La sentenza va pertanto cassata nei limiti delle censure ad essa indirizzate, e cioè in riferimento al mancato riconoscimento dell’aggio, con rinvio alla Commissione tributaria della Puglia, che in diversa composizione provvedere alla rideterminazione de debito fiscale, tenendo conto dell’aggio spettante alla concessionaria, oltre che sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Puglia, cui demanda, in diversa composizione, anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2021

 

 

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