Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15847 del 06/07/2010

Cassazione civile sez. III, 06/07/2010, (ud. 15/04/2010, dep. 06/07/2010), n.15847

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MORELLI Mario Rosario – Presidente –

Dott. TALEVI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.P. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

PIAZZALE DON G. MINZONI 9, presso lo studio dell’avvocato

MARTUCCELLI CARLO, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato GENTILLI GIORGIO giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

VILLA ANNA MARIA S.R.L. (OMISSIS) in persona del Presidente Sig.

A.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BISSOLATI 76,

(studio TOSETTO WEIGMANN & ASS.), presso l’avvocato DIONISIO

GIANANTONIO che la rappresenta e difende giusta delega in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1730/2004 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

SEZIONE QUARTA CIVILE, emessa il 21/1/2004, depositata il

27/10/2004, R.G.N. 2587/2002;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/04/2010 dal Consigliere Dott. TALEVI Alberto;

udito l’Avvocato ALESSANDRA GIOVANNETTI per delega dell’Avvocato

DIONISIO GIANANTONIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato che ha concluso per la inammissibilità o il

rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Nell’impugnata decisione lo svolgimento del processo è esposto come segue.

“Il commendator C.P., premesso di aver locato con contratto verbale e a decorrere dal 1 giugno 1992 alla S.r.l. Villa ANNA MARIA un fabbricato a tre piani fuori terra, piazzale e giardino recintato, in (OMISSIS), al canone annuo di L. 120.000.000 e con destinazione a casa di soggiorno e cura, con atto notificato a mezzo del servizio postale il 25 maggio 1993 intimava alla predetta sfratto per morosità siccome inadempiente al pagamento della somma di L. 63.014.350 quale integrazione del canone dal 1 giugno 1992 al 31 marzo 1993, nonchè a quelli della somma di L. 1.201.000 a titolo del cinquanta per cento della tassa di registro e della somma di L. 18.903.505 quale integrazione del canone del secondo trimestre del 1993, per un totale di L. 83.118.855; e contestualmente conveniva in giudizio fa società conduttrice dinanzi al Pretore di Torino per fa convalida di detta intimazione e per l’emissione di ingiunzione di pagamento dei canoni scaduti e di quelli a scadere fino all’esecuzione dello sfratto: il tutto col favore delle spese e con emanazione di ordinanza di rilascio ex art. 665 c.p.c. in caso di opposizione. A sostegno produceva contratto verbale di locazione (OMISSIS) e conforme contratto preliminare.

Costituitesi le parti, la società VILLA ANNA MARIA con comparsa di risposta si opponeva alla convalida dello sfratto intimatole negando di essersi resa morosa nei confronti del locatore. … OMISSIS. …Il rapporto peraltro era prosegui lo fino al maggio 1991, allorquando il locatore, contravvenendo alle prescrizioni dettate dalla Legge Vincolistica, art. 28, comma 2, aveva notificato disdetta del contratto.

Gli A., sia per spirito di collaborazione e sia anche nella prospettiva di allungare la scadenza contrattuale, avevano promosso un incontro con il C. e in quella sede si erano sentiti richiedere un canone annuo più che triplicato, pari a L. 110.000.000 poi portato a L. 120.000.000; si erano peraltro acconciati alla richiesta e si erano fatti indurre dal locatore a trasmettergli il testo di un contratto preliminare, da essi sottoscritto ma non datato, quale proposta contrattuale, testo che appunto prevedeva il nuovo canone e il perfezionamento del nuovo rapporto a decorrere dal 1 giugno 1992. Era tuttavia trascorso circa un anno senza che il C. avesse provveduto a restituire controfirmata la scrittura a suo tempo trasmessagli, allorchè l’esponente si era vista recapitare una lettera del patrono della controparte, datata 13 luglio 1992, con la quale era confermata la volontà del locatore di non rinnovare il contratto stipulato nel (OMISSIS) e si invitava la conduttrice a rilasciare l’immobile libero entro la fine dello stesso mese di maggio. La VILLA ANNA MARIA, che non intendeva accedere alla richiesta della controparte, aveva replicato con lettera 11 agosto 1992 facendo valere il rinnovo ex lege del contratto, e in tal modo era confermato che la precedente proposta contrattuale non aveva trovato regolare conclusione nè in termini di preliminare e tanto meno di contratto definitivo; nel frattempo essa aveva già provveduto a registrare la locazione per il periodo 1 giugno 1982 (rectius, 1992) – 31 maggio 1993 sulla base del canone in allora in vigore, trattenendo la metà della tassa per toccante al locatore sul canone corrisposto per il trimestre….OMISSIS… Se dunque i rapporti fra le parti, concludeva la convenuta, erano tuttora regolati dal contratto stipulalo nel (OMISSIS) e rinnovato a sensi di legge fino al 31 maggio 1998, posto che nessuna valenza assumevano nè il menzionato contratto verbale e nemmeno il preliminare, essa a quell’originario rapporto aveva sempre ottemperato, onde non poteva essere tacciata di morosità alcuna. Chiedeva dunque respingersi le domande contro di lei proposte, con vittoria delle spese di lite.

Il Pretore, con ordinanza riservata del 7 luglio 1993 e sul rilievo che agli atti esisteva contratto di locazione stipulalo con decorrenza 1 giugno 1986 e con durata di anni sei rinnovabile per ulteriore uguale periodo per effetto della L. n. 392 del 1978, art. 28 onde allo stato a nulla rilevava la denuncia di contratto verbale 2 febbraio 1993 sottoscritta dal solo locatore, riteneva l’opposizione fondata su prova scritta e respingeva l’istanza di rilascio dei bene; quindi, all’udienza del 28 febbraio 1994, su accordo delle parti dichiarava la propria incompetenza e rimetteva i contendenti dinanzi al Tribunale di Torino, fissando il termine per la riassunzione della causa.

Detto ultimo incombente era espletato a cura del C. …OMISSIS… Il Tribunale dunque, con sentenza depositata il successivo 13 novembre, affermava come le parti avessero prospettato una ricostruzione dei fatti per molti aspetti contrastante, così come la relativa interprelazione, sicchè era necessario procedere dai dati obiettivi non contestati onde pervenire all’accertamento della verità processuale e all’applicazione dei conformi principi di diritto. Tra il C. e la società VILLA ANNA MARIA in data (OMISSIS) era stato stipulato un contratto di locazione avente a oggetto un’unità immobiliare in (OMISSIS), che la conduttrice aveva destinato a casa di cura e di soggiorno, il canone convenuto era di L. 36.000.000 annue e la durata del contratto era stabilita in anni sei, dal 1 giugno 1986 al 31 maggio 1992. Il 14 maggio 1991 il C. aveva inviato un atto formale di disdetta intendendo con ciò – verosimilmente – non rinnovare il contratto alle stesse condizioni, ma addivenire ad un aumento del canone annuo. A questo punto e di sicuro prima della scadenza, era stato stilato un contratto preliminare che prevedeva, nella stesura iniziale, un canone annuo di L. 110.000.000. Secondo quanto sostenuto dall’attore, detto preliminare fu sottoscritto da A.M. e A., e non accettato dal C. fino a quando, nel (OMISSIS), fu rettificato e sottoscritto anche dal terzo amministratore, A.M., che ne modificò il testo aumentando il canone a L. 120.000.000. Ricevuto consenso verbale alla conclusione di un contratto definitivo conforme al preliminare, il C. provvide allora (05.02.93) ad effettuare la dichiarazione all’Ufficio del Registro (doc. 1 att.).

Ora ad avviso del primo giudice questo svolgimento dei fatti non appariva convincente, e comunque non era stato provato. Dall’esame del preliminare predisposto da un professionista quale il prof. Ce. e dalle dichiarazione dei testi S., T. e V. acquistava dunque sufficiente verosimiglianza la versione resa da A.A. in sede di interrogatorio formale; e in considerazione delle lettere che avevano fatto seguito, e tenuto conto che in ipotesi era esperibile l’azione nascente dall’art. 2932 c.c. anche in relazione a contralti ad effetti obbligatori quali la locazione, in base ai dati riferiti concludeva che nel caso entrambe le parti si erano sottratte all’impegno di concludere il contratto definitivo, la VILLA ANNA MARIA in quanto non aveva avuto conferma dell’accettazione del preliminare e dunque non poteva essere riferita la mancata stipulazione del contratto definitivo, il C. per il fatto di avere espressamente intimato il rilascio dell’immobile.

Conseguentemente non soltanto mancavano le condizioni per ritenere concluso il noto preliminare, ma anche per giungere a un’esecuzione specifica dell’obbligo di concludere il nuovo rapporto locativo: le domande del C. erano pertanto disattese e le spese del grado interamente compensale fra i contendenti. Avverso la pronuncia, non notificata, il C. proponeva appello…OMISSIS… Nuovamente costituitesi le parti, la VILLA ANNA MARIA con comparsa di risposta contestava le asserzioni e i rilievi avversare, e concludeva per la reiezione del gravame…”.

Con sentenza 21.1 – 27.10.2004 la Corte d’Appello di Torino, definitivamente pronunciando, provvedeva come segue:

“…in parziale accoglimento dell’appello, condanna la società VILLA ANNA MARIA a rilasciare al locatore, libero da persone e cose, l’immobile sito in (OMISSIS), e fissa all’uopo la data del 30 giugno 2005; conferma nel resto l’impugnata sentenza; compensa interamente fra le parti le spese di questo grado di giudizio”.

Contro questa decisione ha proposto ricorso per Cassazione C.P..

Ha resistito con controricorso Villa Anna Maria. Detta controricorrente ha anche depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

I quattro motivi di ricorso vanno esaminati insieme essendo connessi Con il primo motivo C.P. denuncia “Violazione o falsa applicazione degli artt. 1325 e 1326 c.c. in relazione con l’art. 360 c.p.c., n. 3, ed omessa o comunque insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5” esponendo doglianze da riassumere come segue. La Corte territoriale ha osservato che la disdetta intimata dal Commendator C. il (OMISSIS) per la prima scadenza del 31.5.1992 era invalida ai sensi L. n. 392 del 1978, art. 28, comma 2 in quanto non motivata, con la conseguenza che il contratto stipulato il (OMISSIS) si era dunque rinnovato automaticamente e la disdetta del Commendator C., non valevole per la scadenza del (OMISSIS) era invece valida per la successiva scadenza del (OMISSIS); ed ha concluso che nessun contratto preliminare sarebbe stato perfezionato per volontà delle parti anteriormente al (OMISSIS), data prevista nel documento per l’inizio del nuovo rapporto di locazione, mentre successivamente “tutto si è trascinato in trattative più o meno lineari”, le quali non avrebbero tuttavia condotto alla stipula nè del preliminare, nè di un contratto definitivo. Ma erroneamente la Corte pare avere sostanzialmente considerato tamquam non esset, il contratto preliminare prodotto. E’ pacifico che, in sede di trattative tra le parti per la stipula di un nuovo contratto di locazione, l’unico elemento controverso era l’importo del canone. E’ evidente quindi che, con la sottoscrizione del contratto preliminare e l’espressa approvazione della modifica dell’importo del canone, le parti conclusero il contratto preliminare in questione, accettandone il contenuto. Accettazione questa che fu evidentemente reciproca e contestuale, e quindi immediatamente conosciuta dall’altra parte contraente. Detto Giudice erroneamente ha esposto che, stando alle risultanze delle prove orali, il contratto preliminare in questione non si sarebbe comunque perfezionato anteriormente al (OMISSIS), data prevista nel documento per l’inizio di un nuovo rapporto di locazione. Infatti ciò che rileva è che le parti abbiano raggiunto, anche successivamente alla data prevista per l’inizio della nuova locazione, un accordo sul contenuto del contratto e sottoscritto lo stesso. La Corte territoriale è incorsa in un ulteriore errore logico, laddove ha ritenuto che la denunzia sia stata effettuata dal Commendator C. nell’erronea convinzione che “con i rappresentanti della Villa Anna Maria fosse stato raggiunto un accordo concernente non già il preliminare, ormai superato, ma piuttosto il vero e proprio contratto di locazione che doveva prendere il posto di quello in corso”. Invece, essendo il contratto verbale denunziato perfettamente conforme al preliminare concluso inter partes, lo stesso rappresenta quindi, indubitabilmente, l’esecuzione dell’obbligo di contrarre in esso previsto. D’altra La Corte d’Appello pare non aver considerato nella loro interezza le dichiarazioni rese in sede di interpello formale dal legale rappresentante della società Villa Anna Maria A.A., nonostante tali dichiarazioni abbiano un evidente carattere contessono e comunque risultino rilevanti, confermando che la modifica del canone fu approvata dal fratello A.M.. La Corte ha omesso di considerare le dichiarazioni della teste S., erroneamente osservando che la stessa non avrebbe fornito date. Ha errato la Corte territoriale anche nel non attribuire alcuna rilevanza alle dichiarazioni della teste T., nonostante le stesse trovino riscontro nella citata deposizione della teste S.. L’asserzione dei legale rappresentante della società Villa Anna Maria, secondo cui l’incontro tra il Commendator C. e A.M. si sarebbe svolto nel marzo 1992, non è logicamente sostenibile, rappresentando anzi un autentico non senso logico. Se infatti il Commendator C. ed il Sig. A.M. avessero raggiunto il proprio accordo già nel marzo 1992, l’attore avrebbe avuto tutto l’interesse ad attivarsi per la stipula del definitivo. Non si comprende quindi perchè il Commendator C. abbia invece inviato nel luglio dello stesso anno, alla società convenuta, la disdetta del contratto. Per contro, è perfettamente logico che all’invio della disdetta da parte della proprietà ed alla manifestazione da parte della società conduttrice della volontà di permanere nella detenzione dell’immobile locato, abbia fatto seguito la ripresa delle trattative tra le parti per “sbloccare” la situazione, sfociata nell’incontro tra il Commendator C. e A.M., nella stipula del contratto preliminare e nella successiva registrazione del contratto verbale di locazione conforme al preliminare medesimo. Nè si comprende come la Corte territoriale possa aver ritenuto di motivare le sue tesi anche col riferimento alla deposizione de teste V., le cui dichiarazioni non trovano riscontro nelle altre testimonianze che risultano invece concordanti e certamente più attendibili, dal momento che le testi S. e T. erano dipendenti del Commendator C. ed erano quindi direttamente al corrente dei fatti per cui è causa, ben più di quanto potesse esserlo un collaboratore occasionale quale il V.. Comunque le dichiarazioni del V., confermano in realtà che le parti si accordarono sul nuovo canone di locazione e che tale accordo avvenne all’inizio del 1993.

Con il secondo motivo la parte ricorrente denuncia “Violazione o falsa applicazione degli artt. 1587 e 1453 c.c., in relazione con l’art. 360 c.p.c., n. 3, ed omessa o comunque insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5 esponendo doglianze da riassumere nel modo seguente. La Corte territoriale ha affermato che “come il preliminare non era venuto a giuridica esistenza, a maggior ragione il contratto di locazione in quello contemplato era rimasto allo stato di trattativa, onde su tali basi non si poteva profilare, giudizialmente, nè un’ipotesi di risoluzione di un rapporto che ancora non sussisteva, nè a maggior ragione di risarcimento del danno”. Tale motivazione risulta viziata in radice dalla erroneamente ritenuta insussistenza di un valido contratto preliminare e di un conforme contratto verbale. Essendo intervenuto tra le parti l’accordo sulle condizioni documentate nel contratto preliminare dalle stesse sottoscritto ed avendo le stesse stipulato, in esecuzione di detto preliminare, un conforme contratto verbale, è pacifico che la società conduttrice si sia resa colpevolmente inadempiente all’obbligazione, sulla stessa incombente ai sensi dell’art. 1587 c.c., n. 2, di pagare il canone pattuito per la locazione. Tale inadempimento costituisce, senz’altro, motivo di risoluzione contrattuale ai sensi dell’art. 1453 c.c., attesa la sua importanza e gravità.

Con il terzo motivo la parte ricorrente denuncia “Violazione o falsa applicazione degli artt. 2932, 1587 e 1453 c.c., in relazione con l’art. 360 c.p.c., n. 3 ed omessa o comunque insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5 esponendo doglianze da riassumere nel modo seguente. Il Commendator C. aveva altresì proposto la seguente domanda subordinata: “ove non sia stato ritenuto concluso il contratto definitivo, conforme al contratto preliminare, condannare la società convenuta a concluderlo anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 2932 c.c. e conseguentemente pronunziarne la risoluzione per fatto e colpa della società convenuta, condannando la stessa al risarcimento dei danni tutti, patiti e patiendi dall’attore, oltre al pagamento delle indennità tutte dovute in dipendenza dello stipulato contratto (indennità pari quantomeno al canone pattuito) oltre interessi legali ed eventualmente danno da svalutazione”. La domanda è stata pur essa rigettata dalla Corte territoriale, la quale ne ha anzi omesso la trattazione. Anche in questo caso, il procedimento logico – giuridico seguito dalla Corte d’Appello è stato in radice viziato dall’erroneo convincimento della stessa circa il ritenuto mancato perfezionamento del contratto preliminare inter partes.

Con il quarto motivo la parte ricorrente denuncia “Violazione o falsa applicazione dell’art. 1218 c.c., in relazione con l’art. 360 c.p.c., n. 3 ed omessa o comunque insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5” esponendo doglianze da riassumere nel modo seguente. In via di ulteriore subordine, il Commendator C. aveva altresì proposto la seguente domanda: “ritenuta la sussistenza del contratto preliminare per cui è causa, condannare la società convenuta al risarcimento dei danni per non aver concimo un conforme contratto definitivo, condannando la stessa al risarcimento dei danni tutti, patiti e patiendi dall’attore, oltre al pagamento delle indennità tutte dovute in dipendenza dello stipulato contratto (indennità pari quantomeno al canone pattuito), oltre interessi legali ed eventualmente danno da svalutazione”. Anche tale domanda è stata ritenuta destituita di fondamento; e tale parte della motivazione risulta, anch’essa viziata in radice dall’erroneità della premessa, la ritenuta insussistenza di un valido contratto preliminare. Risultando comprovata la stipula del contratto preliminare, la mancata conclusione del contratto definitivo, ammesso e non concesso che un contratto definitivo non sia stato concluso, è da imputarsi esclusivamente alla società convenuta. Ed i danni erano quantificabili, quantomeno, nelle integrazioni dei canoni di locazione che il Commendator C. avrebbe percepito ove il definitivo fosse stato concluso e che non gli sono state corrisposte, nonchè negli aggiornamenti ISTAT dovuti. La Corte d’Appello subalpina ha altresì omesso di considerare che le somme richieste sarebbero in ogni caso dovute quale indennità per l’occupazione sine titulo dell’immobile locato, non avendo il Commendator C. accettato la proroga del contratto di locazione precedentemente in essere ed a suo tempo disdettato. Eppure la Corte ha ritenuto che la disdetta comunicata dal Commendator C. in data (OMISSIS), pur non potendo valere per a scadenza del primo sessennio al (OMISSIS), in quanto non motivata, era tuttavia valida per l’ulteriore scadenza del (OMISSIS), di tant’è che l’impugnata sentenza ha accolto la nostra domanda di rilascio dell’immobile per cui è causa. Ne consegue che quanto meno da tale data l’occupazione dell’immobile de quo da parte della società Villa Anna Maria doveva ritenersi sine titulo.

I motivi di ricorso non possono essere accolti, in quanto i vizi denunciato non sussistono.

E’ opportuno anzitutto precisare anzitutto che, di fronte alla precisa ed esauriente motivazione della Corte, la parte ricorrente ha esporto censure in realtà inammissibili nei loro punti essenziali (prima ancora che comunque prive di pregio in ogni loro parte) in quanto, al di là della formale prospettazione, si basano semplicemente su una diversa valutazione delle risultanze processuali (cfr. tra le altre Cass. Sentenza n. 42 del 07/01/2009 : “valutazione delle risultanze delle prove e il giudizio sull’attendibilità dei testi, come la scelta, ira le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un’esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti”; cfr. anche tra le altre Cass. Sentenza n. 17477 de 09/08/2007; Sentenza n. 18119 del 02/07/2008).

Molte di tali doglianze sono inammissibili pure per un’altra autonoma ragione, e cioè in quanto generiche (ad es. l’affermazione: “… Accettazione questa che fu evidentemente reciproca e contestuale..”, nonostante abbia ad oggetto uno dei punti fondamentali delle problematiche in questione, non si fonda su un adeguato e rituale supporto argomentativo; ed anche le varie qualificazioni di punti specifici come pacifici sono prive di detto rituale supporto).

La censura secondo la quale “….La Corte d’Appello subalpina ha altresì omesso di considerare che le somme richieste sarebbero in ogni caso dovute quale indennità per l’occupazione sine titulo dell’immobile locato…” è poi inammissibile per due ragioni, ciascuna delle quali decisiva anche da sola:

A) in quanto si tratta di una questione non specificamente trattata nell’impugnata decisione; e proprio per tale motivo la parte ricorrente avrebbe dovuto indicare ritualmente in quale atto (anche per consentire a questa Corte di stabilire se la censura era stata tempestiva o tardiva), nonchè (per il principio di autosufficienza del ricorso; cfr. tra le altre Cass. Sentenza n. 6807/2007; Cass. Sentenza n. 15952/2007) in che termini, la tesi difensiva in questione era stata sottoposta al giudizio del Giudice di secondo grado (cfr. tra le altre Cass. Sentenza n. 20518 del 28/07/2008: “Ove una determinata questione giuridica – che implichi un accertamento di fatto – non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga detta questione in sede di legittimità ha l’onere, alfine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di Cassazione di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare nel merito la questione stessa”, cfr. anche Cass. N. 14590 del 2005)”;

B) anche in tal caso manca un adeguato supporto argomentativo in fatto ed in diritto; specie in relazione all’applicazione in concreto nella fattispecie della particolare disciplina della sopra citata occupazione senza titolo.

Le suddette cause di inammissibilità investono direttamente od indirettamente la parte essenziale e centrale del ricorso. Va comunque aggiunto che nessuno dei vizi denunciati è configurabile. A tal proposito va anzitutto rilevato che con riferimento alla questione della stipulazione o meno del contratto preliminare e di quello definitivo la Corte di merito ha esposto una sua valutazione delle risultanze istruttorie che si sottrae al sindacato di legittimità in quanto fondata su argomentazioni sufficienti, logiche, non contraddittorie e rispettose della normativa in questione (in particolare la denunciata “Violazione o falsa applicazione degli artt. 1325 e 1326 c.c.” non sussiste, in quanto la Corte d’Appello ha fatto buon governo di dette norme).

Ovviamente il fatto che la decisione impugnata sia destinata a rimanere ferma con riferimento a detta questione della stipulazione o meno, priva (comunque) di base le ulteriori doglianze (in ogni caso non fondate anche di per se).

Sulla base di quanto sopra esposto il ricorso va respinto.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come esposto nel dispositivo.

PQM

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente a rifondere alla parte controricorrente le spese del giudizio di cassazione liquidate in Euro 3.000,00 (tremila/00 Euro) per onorario oltre Euro 200,00 (duecento/00 Euro) per spese vive ed oltre spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 15 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2010

 

 

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