Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15846 del 29/07/2016


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Cassazione civile sez. trib., 29/07/2016, (ud. 16/06/2016, dep. 29/07/2016), n.15846

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 8500-2009 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

D.D. COSTRUZIONI SRL;

– intimato –

Nonchè da:

D.D. COSTRUZIONI SRL in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE

GIUSEPPE MAZZINI 11, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE MARIA

CIPOLLA, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato LIVIA

SALVINI con procura notarile del Not. Dr. DOMENICO DIGIESI in BARI

rep. n. 59.256 del 16/04/2009;

– controricorrente e ricorrente incidentale condizionato –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 91/2007 della COMM.TRIB.REG. di BARI,

depositata il 17/04/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/06/2016 dal Consigliere Dott. FRANCESCO TERROSI;

udito per il ricorrente l’Avvocato BACHETTI che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il controricorrente l’Avvocato DE GIROLAMO per delega

dell’Avvocato SALVINI che ha chiesto il rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO RITA che ha concluso per l’accoglimento del l motivo e il

rigetto del ricorso incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’agenzia delle entrate, sulla base delle risultanze di un processo verbale di constatazione, notificava alla società D.D. Costruzioni un avviso di accertamento col quale, in relazione all’anno 1996, riprendeva a tassazione – per quanto in effetti ancora rileva – componenti positivi a titolo: (1) di interessi attivi di mora spettanti su compensi di appalti pubblici e (2) di maggiorazioni di prezzo strumento delle riserve iscritte nel registro di cantiere, liquidando le maggiori imposte Irpeg ed Ilor con relative sanzioni e interessi. Su impugnazione della società, la commissione tributaria provinciale di Bari annullava l’avviso e la sentenza veniva confermata dalla commissione tributaria regionale in quanto per gli interessi di mora il legislatore aveva adottato il principio di cassa, riconoscendo rilievo all’esercizio in cui quegli interessi fossero stati percepiti, nonchè in quanto la pretesa relativa alle maggiorazioni di prezzo non aveva trovato riscontro nella legge o nel contratto.

L’agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione deducendo due motivi.

La contribuente ha resistito con controricorso e ricorso incidentale condizionato sorretto da un motivo.

Ha infine depositato una memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Col primo motivo di ricorso l’agenzia delle entrate denunzia la violazione e falsa applicazione di distinte disposizione dell’allora vigente T.U.I.R. (art. 56, comma 3, art. 60, commi 2 e 3, art. 75, art. 71, comma 6 e art. 51), sostenendo che gli interessi di mora sui compensi dell’appaltatore di opere pubbliche sono oggetto di diritti e non di mere aspettative, di guisa che essi vanno tassati in ragione della loro maturazione e non già del loro incasso.

Col secondo motivo, deducendo insufficiente motivazione della sentenza, lamenta invece che la commissione tributaria non abbia verificato se le maggiorazioni di prezzo di cui alle cd. riserve, recuperate a tassazione, fossero in effetti dipendenti da legge, da contratto o da altra causa.

2. – Il primo motivo è fondato, avendo questa corte già affermato, in parallela controversia relativa ad annualità anteriore, il condivisibile principio secondo cui la tassazione degli interessi di mora sui compensi dovuti all’appaltatore di opere pubbliche, nel regime normativo applicabile ratione temporis, antecedente al D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344, deve avvenire in ragione della loro maturazione e in applicazione del principio di competenza sancito dagli artt. 56 e 75 dell’afferente testo del Tuir, poichè il diritto alla loro corresponsione discende dal D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, artt. 35 e 36, e la relativa esigibilità sorge alla scadenza del termine previsto senza necessità di diffida (v. Sez. 5^ n. 9123-14).

3. – Il secondo motivo di ricorso è invece inammissibile, essendo prospettata sotto spoglie di vizio di motivazione una questione giuridica, qual è quella concernente la genesi dell’obbligazione avente per oggetto le riserve dell’appaltatore.

Ciò determina l’irrilevanza dell’eccezione di giudicato formulata dalla società in ordine alla sorte del recupero fiscale relativo alle associate maggiorazioni del prezzo.

4. – Con unico motivo di ricorso incidentale condizionato, la società denunzia l’insufficiente motivazione della sentenza nella parte in cui ha respinto la censura sul difetto di motivazione dell’avviso di accertamento.

Il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza, non essendo riportato nel ricorso l’effettivo contenuto dei motivi prospettati avverso l’atto tributario nella parte afferente.

La commissione tributaria ha escluso che l’atto impositivo fosse caratterizzato da motivazione mancante o altrimenti carente.

L’attuale doglianza riflette la tesi che l’agenzia delle entrate dovesse, nell’atto, prendere posizione sulle difese svolte dalla contribuente nel corso dell’istruttoria procedimentale col fine di censurare la duplicazione d’imposta dei proventi reddituali, la cui tassazione sarebbe stata accertata dallo stesso organo verificatore nel corso del controllo.

Assume che su tale questione, prospettata in appello, l’impugnata sentenza non abbia sufficientemente motivato. Il punto è che la questione atteneva, per quanto si apprende dalla trascrizione dei motivi di appello, all’essere stati gli interessi attivi circa le commesse già imputati, secondo la postulazione, negli esercizi di competenza.

Anche allora a voler prescindere dalla duplice circostanza che (a) la mancata replica alla difesa incentrata sul tale questione non poteva costituire in sè un vizio di motivazione dell’atto tributario, che invero aveva assolto all’onere motivazionale semplicemente indicando le ragioni della pretesa fiscale, con implicita e ovvia ricusazione di tutti i profili incompatibili; e che (b) la sentenza d’appello, erroneamente reputando gli interessi tassabili secondo principio di cassa, ha reso una motivazione comunque assorbente dello specifico profilo; anche a voler prescindere da tutto ciò, vi è che nel ricorso non sono state trascritte le parti corrispondenti dell’atto introduttivo del giudizio di primo grado.

Il che equivale a dire che la corte non è posta in grado neppure di stabilire se la suddetta specifica doglianza fosse stata prospettata dinanzi alla commissione provinciale, così da divenire oggetto del processo tributario.

Tale processo resta rigidamente individuato dai motivi di censura all’avviso di accertamento puntualizzati nel ricorso per il giudice di primo grado, con impossibilità di successivi mutamenti o integrazioni fuori dai casi di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 24 (cfr. per tutte Sez. 5A n. 22662-14, n. 13742-15).

5. – Conclusivamente, va accolto il primo motivo del ricorso principale e vanno disattesi il secondo motivo del medesimo e l’unico motivo del ricorso incidentale.

La causa dev’essere rinviata alla commissione tributaria regionale della Puglia, diversa sezione, per nuovo esame. La commissione tributaria si uniformerà al principio di diritto esposto al superiore punto 2^ e provvederà anche sulle spese del giudizio svoltosi in questa sede di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale, dichiara inammissibile il secondo motivo e dichiara inammissibile l’unico motivo del ricorso incidentale; cassa l’impugnata sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla commissione tributaria regionale della Puglia.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, nella Sezione Quinta Civile, il 16 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2016

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