Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15846 del 08/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 08/06/2021, (ud. 20/01/2021, dep. 08/06/2021), n.15846

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Presidente –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –

Dott. PENTA Andrea – Consigliere –

Dott. TADDEI Margherita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 32291/2018 proposto da:

CONSORZIO GENERALE DI BONIFICA INTEGRALE COMPRENSORIO SARNO “BACINI

DEI, SARNO, DEI TORRENTI VESUVIANI E. DELL’IRNO”, c.f. (OMISSIS),

con sede legale in (OMISSIS), in persona del Commissario e legale

rappresentante pro tempore domiciliata in Roma, Lungotevere dei

Mellini 17, presso lo studio dell’avv. Oreste Cantillo, che la

rappresenta e difende unitamente Guglielmo Cantillo;

– ricorrente –

contro

MANIFATTURE SIGARO TOSCANO s.p.a., con sede legale in (OMISSIS), in

persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente

domiciliata in Roma, via Ludovisi 16, presso lo studio degli avv.ti

Andrea Zappalà e Ilaria Napolitano che la rappresentano e

difendono;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3754/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA, depositata in data 19/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. RITA

RUSSO.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1.- La società Manifatture Sigaro Toscano ha impugnato l’avviso di pagamento per oneri consortili per le annualità 2006-2011, recante preavviso che in difetto di pagamento si sarebbe proceduto a riscossione coattiva. La società ha opposto, tra l’altro, l’insussistenza di alcun beneficio derivante dalle opere ed attività di bonifica, richiamandosi ad una perizia di parte. Il ricorso è stato respinto in primo grado. Ha proposto appello la società e la CTR della Campania ha riformato la sentenza impugnata, osservando che la documentazione versata in atti dalla società contribuente, tra cui la relazione tecnica di parte, suffraga l’assunto circa l’inesistenza assoluta del beneficio consortile diretto o indiretto e che peraltro l’opificio della società si trova ubicato all’esterno del perimetro di contribuenza.

2.- Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Consorzio affidandosi a due motivi. Si è costituita con controricorso la società contribuente che ha anche depositato memoria. La causa è stata trattata alla udienza camerale del 20 gennaio 2021.

Diritto

RITENUTO

CHE:

3.- Con il primo motivo del ricorso si lamenta la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4.

Il Consorzio deduce che il giudice d’appello è incorso nel vizio di ultra petizione avendo affermato, peraltro erroneamente, che l’opificio della società è posto al di fuori del perimetro di contribuenza, senza che la società contribuente nel ricorso introduttivo abbia specificamente contestato questo punto; la questione non apparteneva quindi al thema decidendum. Con il secondo motivo del ricorso si lamenta la nullità della sentenza per motivazione apparente con violazione dell’art. 132 c.p.c., e del D.lgs. n. 546 del 1992, art. 36. Parte ricorrente deduce che la CTR si è limitata ad apodittiche affermazioni che non consentono di comprendere le ragioni della decisione.

I motivi possono esaminarsi congiuntamente e sono entrambi fondati.

La costante giurisprudenza di questa Corte enuncia in materia il seguente principio: “in tema di contributi di bonifica, il contribuente, anche qualora non abbia impugnato innanzi al giudice amministrativo gli atti generali presupposti (cioè il perimetro di contribuenza, il piano di contribuzione ed il bilancio annuale di previsione del consorzio), riguardanti l’individuazione dei potenziali contribuenti e la misura dei relativi obblighi, può contestare, nel giudizio avente ad oggetto la cartella esattoriale dinanzi al giudice tributario, la legittimità della pretesa impositiva dell’ente, assumendo che gli immobili di sua proprietà non traggono alcun beneficio diretto e specifico dall’opera del consorzio. In tal caso, però, quando vi sia un piano di classifica, approvato dalla competente autorità, l’ente impositore è esonerato dalla prova del predetto beneficio, che si presume in ragione della comprensione dei fondi nel perimetro d’intervento consortile e dell’avvenuta approvazione del piano di classifica, salva la prova contraria da parte del contribuente” (Cass. n. 8079/2020; Cass. n. 6839/2020). Pertanto, ove si deduca che gli immobili non ricevono beneficio dalle opere consortili il giudice deve verificare in primo luogo se l’avviso fa riferimento ad un piano di classifica e ad un perimetro di intervento consortile, se si deduce che gli atti presupposti sono stati impugnati e, ove non impugnati, se il contribuente offre prova della insussistenza di un beneficio diretto e specifico, nell’ambito del thema decidendum delineato dai motivi di opposizione e dalle difese del Consorzio. Di questo percorso logico non si rinviene traccia nella motivazione della sentenza impugnata, nè in essa sono date chiare indicazioni su quanto è stato devoluto alla cognizione del giudice d’appello.

Il Consorzio, al fine di dimostrare che la CTR non ha rispettato il principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato e che ha reso una motivazione apodittica ed inconferente, trascrive in ricorso le ragioni della opposizione della società contribuente, che riguardano la vetustà del piano di classifica approvato, ritenuto non idoneo a fondare la pretesa impositiva, ed ove si afferma che da esso non si può trarre alcuna presunzione di esistenza del beneficio per i fondi della società. In particolare si legge nella trascrizione dell’originario ricorso del contribuente la seguente affermazione: “Nel caso di specie la sussistenza di un piano di classifica non esonera il consorzio dell’onere della prova del beneficio dal momento che tale strumento non è stato aggiornato secondo quanto prevede ha L.R. n. 4 del 2003, ed è attualmente inapplicabile ed inefficace perchè è basato su una istruttoria risalente agli anni 90! In realtà l’atto impugnato non può chiarire quali benefici derivino i nobili della società ricorrente dalle opere di bonifica perchè essi sono insussistenti”. Si tratta quindi di una opposizione fondata sulla ritenuta insufficienza del piano di classifica e sulla contestazione del beneficio, ma non sulla collocazione dell’immobile all’esterno del perimetro, che anzi viene implicitamente data per presupposta; non vi sarebbe ragione di contestare la vetustà ed inadeguatezza di un piano di classifica, ove esso non riguardasse i beni della società.

Queste ragioni, respinte dalla CTP, sono state apoditticamente accolte dal giudice d’appello il quale si è limitato a fare riferimento alla documentazione versata in atti e in particolare ad una relazione tecnica di parte che è qualificata “esaustiva”; e per ciò stesso, senza altre spiegazioni, si afferma che essa suffraga l’assunto della società circa l’inesistenza assoluta di un beneficio consortile. Il giudice d’appello ha quindi aggiunto, altrettanto apoditticamente, e secondo la ricorrente anche erroneamente, che l’immobile si trova ubicato all’esterno del perimento di contribuenza, senza specificare da dove abbia tratto questa informazione e se essa è stata un punto discusso nel contraddittorio tra le parti.

Come sopra si è detto dagli atti non si desume che questo accertamento in punto di fatto sia stato chiesto con il ricorso di primo grado; parte controricorrente deduce che “nei ricorso in appello” essa ha richiamato le pagine 14-15 della consulenza di parte, che trascrive, ed ove, tra l’altro, è detto che “l’ubicazione dell’insediamento produttivo di proprietà della MST risulta essere in una posizione prossima al confine sia del perimetro di contribuenza che del perimetro consortile”. Ciò posto, e nell’ovvia considerazione che “prossimo al confine” del perimetro non esprime lo stesso concetto di “all’esterno del perimetro”, si osserva che la questione della ubicazione degli immobili non avrebbe potuto essere prospettata per la prima volta in grado di appello, stante il divieto di domande nuove, posto dal D.lgs. n. 546 del 1992, art. 57, così intendendosi anche le domande e le difese fondate su fatti diversi, o incompatibili rispetto a quelli dedotti in primo grado (Cass. n. 15730/2020; Cass. n. 16829/2007; n. n. 13742/2015).

Inoltre, anche a voler ritenere che l’affermazione sulla collocazione dell’immobile “all’esterno del perimetro”, poichè introdotta nella motivazione della sentenza impugnata dall’avverbio “peraltro” costituisca una ragione secondaria della decisione, o anche una tentativo di meglio illustrare la ragione primaria, resta il fatto che la ragione principale della decisione, e cioè la affermazione che l’immobile non trae benefici dalle opere consortili, è stata censurata da parte ricorrente, nei termini in cui poteva – e doveva – essere censurata e cioè evidenziandone la apoditticità.

La motivazione resa dalla CTR non è idonea a soddisfare i requisiti minimi richiesti dall’art. 111 Cost., poichè le ragioni per le quali i documenti depositati dalla società contribuente sono stati ritenuti decisivi non sono esplicitate dal giudice d’appello, il quale richiama il contenuto della consulenza di parte ma senza riassumerne i tratti salienti e in definitiva senza enunciare la ragione per cui si esclude il beneficio derivanti dalle opere consortili. Si tratta quindi di un caso di motivazione apparente, con acritico recepimento delle tesi dell’appellante, peraltro neppure adeguatamente esposte nella parte in fatto della sentenza impugnata, e ciò comporta la nullità della sentenza stessa (Cass. n. 20648/2015).

Ne consegue l’accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio alla CTR della Campania in diversa composizione per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese anche del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Campania in diversa composizione per un nuovo esame per la liquidazione delle spese anche del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio da remoto, il 20 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2021

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