Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15845 del 23/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 23/07/2020, (ud. 04/03/2020, dep. 23/07/2020), n.15845

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 11599/2019 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, C.F. (OMISSIS), in persona del

Presidente pro tempore, nonchè AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona

del Direttore pro tempore, rappresentate e difese dall’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, presso la quale sono domiciliate in Roma, alla

via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrenti –

contro

M.A.M.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1061/01/2018 della Commissione tributaria

regionale del VENETO, depositata il 08/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 04/03/2020 dal Consigliere LUCIOTTI Lucio.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– in controversia relativa ad impugnazione di diverse intimazioni di pagamento delle somme portate da plurime cartelle di pagamento recanti l’iscrizione a ruolo di debiti tributari di diversa natura, precedentemente notificate a M.A.M., con la sentenza impugnata la CTR accoglieva l’appello proposto dalla contribuente avverso la sfavorevole sentenza di primo grado, ritenendo che i crediti tributari vantati dall’amministrazione finanziaria fossero soggetti a termine prescrizionale quinquennale, nel caso in esame irrimediabilmente decorso; rigettava, altresì, l’appello incidentale dell’agente della riscossione, diretto a censurare la statuizione di primo grado che aveva ritenuto non dovuti gli interessi per difetto di motivazione della sentenza appellata, stante la dichiarata prescrizione del credito erariale;

– avverso tale statuizione l’Agenzia delle entrate e l’Agenzia delle entrate – Riscossione propongono ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, cui non replica l’intimata;

– sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– con il motivo di ricorso viene dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2946 c.c. per avere la CTR errato nel ritenere quinquennale il termine di prescrizione dei crediti tributari per IVA, IRPEF ed IRAP vantato dall’amministrazione finanziaria, male interpretando il principio affermato dalle Sezioni unite di questa Corte nella sentenza n. 23397 del 2016;

– il motivo è fondato in quanto il Supremo consesso di questa Corte ha affermato, nella sopra citata sentenza (seguita da numerose pronunce delle Sezioni semplici, tra cui Cass. n. 9906, n. 11800 e n. 12200 del 2018), che “Il principio, di carattere generale, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la cd. “conversione” del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell’art. 2953 c.c., si applica con riguardo a tutti gli atti – in ogni modo denominati – di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonchè di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali, nonchè delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Pertanto, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l’opposizione, non consente di fare applicazione dell’art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo”;

– secondo la citata pronuncia, quindi, la mancata impugnazione degli atti impositivi/esecutivi rende irretrattabili i crediti d’imposta, senza incidere sul relativo termine prescrizionale, che è quello ordinario decennale salvo che non sia per essi espressamente previsto ex lege un termine inferiore; ne consegue che nel caso di specie la CTR ha male interpretato tale principio erroneamente ritenendo soggetto a prescrizione quinquennale tutti i crediti erariali, senza verificare se per essi un diverso e minore termine prescrizionale, escluso per l’IVA (cfr. Cass. n. 8256 del 2019, non massimata, e la giurisprudenza ivi richiamata), l’IRPEF (Cass. n. 9906 del 2018) e l’IRAP (Cass. n. 1543 del 2018), il cui termine prescrizionale è chiaramente decennale;

– quanto detto comporta la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla competente CTR che riesaminerà la vicenda alla stregua dei suesposti principi e provvederà alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Veneto, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 4 marzo 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2020

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