Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15845 del 08/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 08/06/2021, (ud. 20/01/2021, dep. 08/06/2021), n.15845

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Presidente –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –

Dott. PENTA Andrea – Consigliere –

Dott. TADDEI Margherita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 32287/2018 proposto da:

CONSORZIO GENERALE DI BONIFICA BACINO INFERIORE DEL VOLTURNO, con

sede legale in. Caserta, in persona del Commissario e legale

rappresentante pro tempore domiciliata in Roma, Lungotevere dei

Mellini 17, presso lo studio dell’avv. Cantillo Oreste che la

rappresenta e difende unitamente all’avv. Cantillo Guglielmo e

all’avv. Lisanti Michele;

– ricorrente –

contro

AUCHAN s.p.a. con sede in Rozzano (MI) in persona del legale

rappresentante pro tempore;

– intimata –

avverso la sentenza n. 3481/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA depositata in data 13/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/01 /2021dal Consigliere Relatore Dott. RUSSO

RITA.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. – La società Auchan ha impugnato l’avviso di pagamento per oneri consortili per l’annualità 2010, recante preavviso che in difetto di pagamento si sarebbe proceduto a riscossione coattiva. La società ha opposto il difetto di motivazione dell’avviso e l’insussistenza di beneficio derivante dalle opere ed attività di bonifica, richiamandosi ad una perizia di parte ed altri documenti. Il ricorso è stato accolto in primo grado. Ha proposto appello la società e la CTR della Campania ha confermato la sentenza impugnata, osservando che la società Auchan ha versato in atti la documentazione probatoria idonea a provare che il contributo non è dovuto. In particolare il giudice d’appello ha considerato rilevante una determina del Comune di Nola attestante che il Consorzio non ha eseguito alcuna opera negli ultimi dieci anni e la consulenza tecnica di parte ove si rappresenta l’esistenza di opere di urbanizzazione e della rete fognaria tali da escludere l’esistenza di alcun beneficio concreto derivante dalle opere e dall’attività del Consorzio. Secondo la CTR con la predetta documentazione il contribuente ha assolto pienamente l’onere probatorio su di lui gravante come individuato dall’indirizzo giurisprudenziale di legittimità, che il giudice d’appello richiama in premessa (Cass. n. 17066/2010).

2. – Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Consorzio affidandosi a due motivi. Non ha spiegato difese la società intimata. La causa è stata trattata alla udienza camerale del 20 gennaio 2021.

Diritto

RITENUTO

Che:

3. – Con il primo motivo del ricorso si lamenta la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4 e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4 Secondo il ricorrente il giudice di secondo grado non ha dato alcuna spiegazione sulle ragioni per cui la perizia di parte e la delibera del Comune di Nola sarebbero decisive per ritenere assolto l’onere probatorio da parte della contribuente.

Il motivo è infondato.

Le ragioni per le quali i documenti depositati dalla società contribuente sono stati ritenuti decisivi nel quadro probatorio complessivo sono chiaramente esplicitate dal giudice d’appello, il quale richiama il contenuto di una determina del Comune di Nola, ove si “da atto che la Giurata Municipale attesta che il cm-m.7i non ha eseguito alcuna opera negli aaltzim 10 annì e riassume le conclusioni essenziali della perizia di parte.

4. – Con il secondo motivo del ricorso si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 860 c.c., del R.D. n. 215 del 1933, artt. 10 e 11 e dell’art. 2697 c.c. e art. 115 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Secondo la parte ricorrente la sentenza impugnata contrasterebbe con i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in particolare in ordine al riparto dell’onere della prova, secondo i quali la circostanza che gli immobili siano ricompresi nel perimetro di contribuenza e nell’ambito di un piano di classifica impongono al contribuente un onere di specifica contestazione dello stesso, onde superare la presunzione che i fondi abbiano goduto di benefici diretti e specifici dalle opere realizzate. Deduce ancora la parte che la contestazione sulla non esecuzione di opere da parte del consorzio non investe vizi di legittimità del piano di classificazione o del provvedimento di perimetrazione e quindi persiste l’attuale presunzione di legittimità della pretesa tributaria avanzata dal consorzio.

Il motivo è infondato.

Questa Corte ha già affermato che “in tema di contributi di bonifica, il contribuente, anche qualora non abbia impugnato innanzi al giudice amministrativo gli atti generali presupposti (cioè il perimetro di contribuenza, il piano di contribuzione ed il bilancio annuale di previsione del consorzio), riguardanti l’individuazione dei potenziali contribuenti e la misura dei relativi obblighi, può contestare, nel giudizio avente ad oggetto la cartella esattoriale dinanzi al giudice tributario, la legittimità della pretesa impositiva dell’ente, assumendo che gli immobili di sua proprietà non traggono alcun beneficio diretto e specifico dall’opera del consorzio. In tal caso, però, quando vi sia un piano di classifica, approvato dalla competente autorità, l’ente impositore è esonerato dalla prova del predetto beneficio, che si presume in ragione della comprensione dei fondi nel perimetro d’intervento consortile e dell’avvenuta approvazione del piano di classifica, salva la prova contraria da parte del contribuente” (Cass. 8079/2020; Cass. 6839/2020).

Pertanto, opera in favore del Consorzio una presunzione iuris tantum che ammette la prova del contrario, anche quando il piano di classificazione e il perimetro di continenza non sono impugnati e secondo il giudice di merito (si tratta nella fattispecie di una c.d. doppia conforme) questa prova contraria è stata ampiamente fornita dalla contribuente, tramite non solo una perizia di parte, ma anche in virtù del contenuto di un atto pubblico, quale la determina del Comune di Nola, che attesta la mancata esecuzione delle opere. Il giudice d’appello ha quindi correttamente applicato il principio che impone la valutazione della prova offerta dal contribuente anche quando non si sia impugnato il piano di classifica e, quanto al resto, si tratta di un giudizio di fatto di cui in questa sede non si può sollecitare le revisione.

Ne consegue il rigetto del ricorso.

Nulla sulle spese in difetto di costituzione della intimata.

PQM

Rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, camera di consiglio da remoto, il 20 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2021

 

 

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