Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15844 del 23/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 23/07/2020, (ud. 04/03/2020, dep. 23/07/2020), n.15844

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 10620/2019 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei

Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

A.C.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 594/01/2019 della Commissione tributaria

regionale della CAMPANIA, depositata il 25/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 04/03/2020 dal Consigliere LUCIOTTI Lucio.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte:

costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1-bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, osserva quanto segue.

L’Agenzia delle entrate, sulla base delle risultanze di una verifica fiscale effettuata nei confronti della PA.GI. s.r.l., che aveva accertato, con riferimento all’anno di imposta 2011, un maggior reddito di impresa, e sul presupposto che la predetta società fosse a ristretta base societaria, emetteva un avviso di accertamento nei confronti della socia A.C., recuperando a tassazione il maggior reddito di capitale a questa imputabile nei limiti della quota di partecipazione nella predetta società.

Con la sentenza in epigrafe indicata la CTR della Campania accoglieva l’appello proposto dalla contribuente avverso la sfavorevole sentenza di primo grado sul presupposto che era intervenuto l’annullamento dell’atto impositivo emesso nei confronti della società con sentenza pronunciata dalla medesima Commissione d’appello.

Avverso tale statuizione l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui non replica l’intimata.

Con il primo motivo di ricorso, con cui la difesa erariale deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c. e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, censurando la sentenza impugnata per difetto assoluto di motivazione, sub specie di motivazione apparente, ma anche per avere annullato l’atto impositivo in assenza di un giudicato formatosi sull’avviso di accertamento presupposto, ovvero quello emesso nei confronti della società, per essere pendente il ricorso per cassazione avverso tale statuizione, è fondato limitatamente a quest’ultimo profilo.

Orbene, quanto al primo profilo, a prescindere dalla correttezza o meno della decisione assunta (di cui si dirà di seguito), la CTR ha espresso una ben identificabile ratio decidendi, rinvenibile nell’affermazione dell’esistenza di un giudicato esterno, di annullamento dell’atto impositivo societario, avente efficacia riflessa su quello emesso nei confronti della contribuente, rimuovendo il presupposto da cui dipende il maggior utile da partecipazione conseguito dalla socia. Non si rileva, quindi, l’imperscrutabilità della ratio che rende nulla la sentenza per apparenza motivazionale (Cass. SU 22232/2016 Rv. 641526).

E’ invece fondato il motivo in esame là dove la difesa erariale censura la sentenza impugnata perchè fondata su un giudicato esterno, allo stato insussistente. Infatti, la sentenza evocata a fondamento del giudicato esterno, emessa nel giudizio promosso dalla Pa.Gi. s.r.l., portante il numero 6770/27/2019 della medesima CTR, non era definitiva, essendo stata impugnata per cassazione con ricorso iscritto al n. 31552/2018 R.G. (cfr. Cass. n. 1176/2008, n. 9746/2017, n. 28515/2017, n. 20974/2018).

Da quanto sopra discende l’accoglimento del ricorso con la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio, anche per le spese, ad altra Sezione della C.T.R. della Campania, che provvederà alla riunione dei procedimenti oppure alla sospensione del presente procedimento ai sensi dell’art. 295 c.p.c. (Cass. n. 14281/2000, n. 23323/2014 e n. 4485/2016) in attesa delle definizione del giudizio pregiudicante. Il che consente di rigettare la richiesta di riunione dei due procedimenti avanzata dalla difesa erariale.

Il secondo motivo di ricorso, con cui è dedotta la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), e del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 44, comma 1, lett. e), e art. 47, resta assorbito.

P.Q.M.

accoglie il primo motivo di ricorso nei termini di cui in motivazione, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 4 marzo 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2020

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