Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15844 del 12/06/2019

Cassazione civile sez. VI, 12/06/2019, (ud. 06/12/2018, dep. 12/06/2019), n.15844

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8278-2018 proposto da:

S.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VENTI

SETTEMBRE, 3, presso lo studio dell’avvocato DONATELLA ROSSI,

rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPA SOTTOSANTI;

– ricorrente –

contro

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, SE.EM.;

– intimate –

avverso la sentenza n. 554/2017 del TRIBUNALE di GELA, depositata il

06/09/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 06/12/2018 dal Consigliere Relatore Dott. PELLECCHIA

ANTONELLA.

Fatto

RILEVATO

che:

1. Nel 2011, S.A. conveniva dinanzi al Giudice di Pace di Gela la UnipolSai Assicurazioni S.p.a., nella qualità di Fondo Garanzia Vittime della strada per la Sicilia, e Se.Em., per sentirli condannare al risarcimento dei danni che l’autovettura, non assicurata, di proprietà della convenuta aveva cagionato al veicolo condotto dall’attore, durante una manovra in retromarcia.

Con sentenza 602/2014, il Giudice di Pace adito accoglieva la domanda attorea, liquidando il danno in Euro 900, anzichè in Euro 1.570,00, come invece stabilito dalla CTU.

2. S.A. impugnava la pronuncia di primo grado.

Con sentenza 554/2017, pubblicata il 6/09/2017, il Tribunale di Gela accoglieva parzialmente l’appello. In particolare, rigettava il primo motivo di gravame con cui l’appellante aveva contestato la liquidazione del danno operata in prime cure, ritenendo la determinazione del credito risarcitorio congrua rispetto al caso concreto, così come risultante dalla situazione processuale globalmente considerata. Il Tribunale evidenziava che comunque l’appellante non aveva argomentato l’esistenza di danni ulteriori rispetto a quello ravvisato in sentenza. Per contro, il Giudicante accoglieva il secondo motivo d’impugnazione, con cui l’appellante aveva lamentato il mancato riconoscimento della rivalutazione monetaria, dovendo il pregiudizio derivante da un fatto illecito maggiorarsi degli interessi compensativi. In ultimo, non meritava accoglimento la terza censura relativa all’erronea quantificazione delle spese di lite, inferiore rispetto a quanto effettivamente dovuto.

3. S.A. propone ricorso per cassazione, sulla base di sei motivi.

3.1. E’ stata depositata in cancelleria ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., e regolarmente notificata ai difensori delle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza, la proposta di inammissibilità del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

4. A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, reputa il Collegio, con le seguenti precisazioni di non condividere la proposta del relatore.

5.1. Con il primo motivo, parte ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ed in particolare, l’omesso esame motivazionale e l’omesso esame della prova per teste escussa dal Giudice di Pace di Gela, dalla quale si deduceva che il danno riportato dall’autovettura era localizzato agli sportelli.

5.2. Con il secondo motivo, il ricorrente si duole della violazione dell’art. 111 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per omessa o apparente motivazione laddove il Giudice ha riconosciuto un danno al piantone anzichè agli sportelli laterali; per violazione del giusto processo e della ragionevole durata del processo, avendo fatto carico alla parte dell’onere economico della CTU per poi disattenderne gli esiti.

5.3. Con il terzo mezzo, il ricorrente censura ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione dell’art. 111 Cost., in relazione agli artt. 61,115,195 e 196 c.p.c., per avere il giudice violato il principio della necessità della competenza tecnica, il principio di non contestazione e della eventuale necessità di rinnovazione della CTU.

Le tre doglianze possono essere esaminate congiuntamente.

Il primo motivo è inammissibile, poichè formulato in violazione dei principi sanciti da questa Corte a Sezioni Unite con sentenze 8053 e 8054 del 2014, traducendosi in una critica generica alla sentenza d’appello, peraltro diretta ad ottenere una rivalutazione dei fatti causa, attività che oltrepassa i limiti del sindacato di legittimità.

Invero, non è dato riscontrare vizi nell’iter argomentativo sviluppato in seconde cure, essendosi il Tribunale soffermato con dovizia di particolari sulla motivazione posta dal Giudice di Pace a fondamento della propria decisione; lo stesso è da dirsi con riguardo alla seconda censura, rispetto alla quale, peraltro, si osserva che manca un serio raffronto della ratio decidendi della sentenza con la giurisprudenza di legittimità, volto ad evidenziarne eventuali difformità, ovvero, in caso di coincidenza, ad illustrare ragioni che possano giustificare nuovi orientamenti. Ed infatti, il ricorrente si limita ad operare un mero rinvio a Cass. 1294/2017, senza argomentare sulle conclusioni desumibili.

In ultimo, è priva di fondamento la doglianza specificamente riguardante la violazione dei principi del giusto processo e della ragionevole durata del processo di cui all’art. 111 Cost., posto che è nei poteri del Giudice disporre di mezzi di prova e discostarsi dai risultati da essi desumibili, salvo l’obbligo di motivazione, che nel caso di specie deve dirsi adempiuto.

Le osservazioni suesposte valgono anche con riguardo alla terza doglianza.

5.4. Con il quarto motivo il ricorrente lamenta ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ed in particolare il mancato esame delle evidenze di spese affrontate dall’odierno ricorrente.

La censura è inammissibile, in quanto generica, poichè il ricorrente omette di indicare il “come” ed il “quando” il fatto assunto decisivo sia stato oggetto di discussione tra le parti. L’inammissibilità discende altresì dalla violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6, mancando l’indicazione, in forma riassuntiva o di semplice trascrizione, del contenuto degli atti processuali e dei documenti posti a fondamento della doglianza. Vale, inoltre, quanto già detto per il primo motivo sulla violazione di quanto disposto da Cass. 8053-8054/2014.

5.5. Con il quinto motivo il ricorrente si duole ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 della violazione della L. n. 247 del 2012, art. 13, comma 10, in relazione agli artt. 287 c.p.c. e ss., per avere il Tribunale omesso di riconoscere anche il rimborso forfettario delle spese nella misura di almeno il 15%.

Il motivo è fondato. Si osserva che il Tribunale ha effettivamente violato la previsione dell’art. 287 c.p.c., posto che sebbene la Giurisprudenza richiamata riconosca che la mancata liquidazione in favore dell’avvocato della parte vittoriosa delle somme dovute per spese generali costituisce un errore materiale della sentenza, suscettibile di correzione, la norma ne condiziona l’operatività alla circostanza per cui la sentenza non sia stata appellata.

5.6. Con l’ultimo motivo di gravame (che, peraltro, potrebbe dirsi assorbito stante la parziale cassazione della sentenza e la conseguente necessità di una nuova statuizione sulle spese) il ricorrente censura la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, avendo errato il Tribunale di Gela a condannare l’appellante al pagamento delle spese processuali malgrado l’accoglimento parziale dell’impugnazione.

Il motivo è fondato, posto che “nel regime normativo posteriore alle modifiche introdotte all’art. 91 c.p.c. dalla L. n. 69 del 2009, in caso di accoglimento parziale della domanda il giudice può, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., compensare in tutto o in parte le spese sostenute dalla parte vittoriosa, ma questa non può essere condannata neppure parzialmente a rifondere le spese della controparte, nonostante l’esistenza di una soccombenza reciproca per la parte di domanda rigettata o per le altre domande respinte, poichè tale condanna è consentita dall’ordinamento solo per l’ipotesi eccezionale di accoglimento della domanda in misura non superiore all’eventuale proposta conciliativa” (Cass., Sez. III, Sent. 1572/2018). Nella specie il giudice di appello, pur avendo parzialmente riformato la sentenza di primo grado si è astenuto dal riliquidare le spese del giudizio di primo grado e quindi ha lasciato ferma la relativa statuizione. Ha provveduto solo sulle spese del giudizio di appello e, nel farlo, avrebbe dovuto rilevare che l’essere il qui ricorrente parzialmente vittorioso in appello, integrando una situazione di esistenza di una soccombenza reciproca, poteva al più giustificare una compensazione parziale o totale delle spese di appello. Il giudice di rinvio provvederà dunque attenendosi a quanto appena detto.

6. Pertanto la Corte dichiara inammissibili i primi 4 motivi di ricorso, accoglie il quinto e il sesto motivo, cassa la sentenza impugnata in relazione e rinvia, anche per le spese di questo giudizio, al Tribunale di Gela.

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibili i primi 4 motivi di ricorso, accoglie il quinto e il sesto motivo, cassa la sentenza impugnata in relazione e rinvia, anche per le spese di questo giudizio, al Tribunale di Gela.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 6 dicembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 12 giugno 2019

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