Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15843 del 23/07/2020
Cassazione civile sez. VI, 23/07/2020, (ud. 04/03/2020, dep. 23/07/2020), n.15843
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –
Dott. RUSSO Rita – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10497/2019 R.G. proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei
Portoghesi n. 12;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) s.r.l., in fallimento, in persona del curatore
fallimentare;
– intimata –
avverso la sentenza n. 1068/04/2018 della Commissione tributaria
regionale della SARDEGNA, depositata il 12/11/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 04/03/2020 dal Consigliere LUCIOTTI Lucio.
Fatto
RILEVATO
che:
1. In controversia relativa ad impugnazione di due avvisi di accertamento di maggiori redditi d’impresa ai fini IVA, IRES ed IRAP conseguiti dalla (OMISSIS) s.r.l. negli anni di imposta 2003 e 2004, con la sentenza in epigrafe indicata la CTR accoglieva l’appello proposto dalla società contribuente ed annullava gli atti impositivi per difetto di motivazione in ordine alle ragioni di urgenza che avevano indotto l’amministrazione finanziaria alla loro notifica ante tempus.
2. Avverso tale statuizione l’Agenzia delle entrate ricorre per cassazione sulla base di due motivi, cui non replica l’intimata.
3. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio.
Diritto
CONSIDERATO
che:
1. Con il primo mezzo di cassazione la ricorrente, deducendo la violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, censura la sentenza impugnata per avere annullato gli avvisi di accertamento sull’erroneo rilievo dell’omessa enunciazione negli stessi delle ragioni di urgenza che avevano indotto l’amministrazione finanziaria alla loro notifica ante tempus, prima del decorso del termine di cui alla disposizione censurata.
2. Con il secondo motivo la ricorrente, deducendo la violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, e della L. n. 241 del 1990, art. 21-octies, sostiene che la mancanza negli atti impositivi della esplicitazione delle ragioni della loro emissione anticipata rispetto al termine dilatorio di cui alla citata disposizione statutaria non costituirebbe comunque causa di nullità degli stessi.
I motivi, che possono essere esaminati congiuntamente per la loro stretta connessione, sono fondati in quanto la statuizione d’appello si pone in evidente contrapposizione con l’orientamento di questa Corte secondo cui “In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, la L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 12, comma 7, deve essere interpretato nel senso che l’inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni per l’emanazione dell’avviso di accertamento – termine decorrente dal rilascio al contribuente, nei cui confronti sia stato effettuato un accesso, un’ispezione o una verifica nei locali destinati all’esercizio dell’attività, della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni – determina di per sè, salvo che ricorrano specifiche ragioni di urgenza, l’illegittimità dell’atto impositivo emesso “ante tempus”, poichè detto termine è posto a garanzia del pieno dispiegarsi del contraddittorio procedimentale, il quale costituisce primaria espressione dei principi, di derivazione costituzionale, di collaborazione e buona fede tra amministrazione e contribuente ed è diretto al migliore e più efficace esercizio della potestà impositiva. Il vizio invalidante non consiste nella mera omessa enunciazione nell’atto dei motivi di urgenza che ne hanno determinato l’emissione anticipata, bensì nell’effettiva assenza di detto requisito (esonerativo dall’osservanza del termine), la cui ricorrenza, nella concreta fattispecie e all’epoca di tale emissione, deve essere provata dall’ufficio” (Cass., Sez. U, Sentenza n. 18184 del 29/07/2013; conf. Cass. n. 21815 del 2018, n. 5899 del 2017, n. 21103 del 2011).
3. Pare opportuno aggiungere che nel caso di specie l’amministrazione finanziaria ha anche fornito prova, in giudizio, della sussistenza di ragioni d’urgenza giustificative dell’anticipazione della notifica degli atti impositivi in deroga al termine imposto dalla L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, nella specie individuate nella rilevanza penale delle violazioni fiscali accertate, protrattesi per almeno due anni (cfr. Cass. n. 2587 del 2014, n. 14287 del 2014, n. 17211 del 2018 e, in motivazione, Cass. n. 27623 del 2018 e n. 15527 del 2016) e consistite in elementi di fatto che esulano dalla sfera dell’ente impositore e fuoriescono dalla sua diretta responsabilità (Cass., Sez. 6-5, n. 22786 del 09/11/2015).
4. Conclusivamente, quindi, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla competente CTR per l’esame delle questioni rimaste assorbite e per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Sardegna, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 4 maggio 2020.
Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2020