Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15843 del 08/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 08/06/2021, (ud. 20/01/2021, dep. 08/06/2021), n.15843

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Presidente –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –

Dott. PENTA Andrea – Consigliere –

Dott. TADDEI Margherita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 12270/21117 proposto da:

C.I.S. Centro Ingrosso Sviluppo Campania G.N. s.p.a. (c.f.

(OMISSIS) con sede in Napoli, in persona dell’amministratore

delegato, rappresentata e difesa dall’avv. Antonio Giasi ed

elettivamente domiciliata in Roma, via Sicilia 50 c/o studio

Napolitano (pec: antoniogiasi.avvocatinapoli.legalmail.it);

– ricorrente –

contro

CONSORZIO GENERALE DI BONIFICA BACINO INFERIORE DEL VOLTURNO, con

sede legale in Caserta, in persona del Commissario e legale

rappresentante pro tempore domiciliata in Roma, Lungotevere dei

Mellini 17 presso lo studio dell’avv. Oreste Cantillo che la

rappresenta e difende unitamente all’avv. Guglielmo Cantillo;

– controricorrente –

e contro

GEFIL s.p.a. gestione fiscalità locale s.p.a. società convenzionata

per il servizio di riscossione, in persona del suo legale

rappresentante, con sede in La Spezia;

– intimata –

avverso la sentenza n. 9698/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA depositata in data 7/11/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non

partecipata del 20/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. RUSSO

RITA;

letto il parere del PG che conclude per il rigetto.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1.- La società ha impugnato l’avviso di pagamento per oneri consortili per le annualità 2008-2013 notificatole nella sua qualità di proprietaria di una superficie impermeabilizzata ricadente nell’agro di Nola, recante il preavviso che in difetto di pagamento si sarebbe proceduto a riscossione coattiva. La società ha opposto l’insussistenza di beneficio derivante dalle opere ed attività di bonifica, e di conseguenza che i contributi pretesi non sono dovuti. Il ricorso è stato rigettato in primo grado. Ha proposto appello la società e la CTR della Campania ha confermato la sentenza impugnata, rilevando che la causa petendi dell’atto impugnato non è – come assume erroneamente la società – il vantaggio che i cespiti otterrebbero dalla realizzazione e manutenzione delle opere consortili finalizzate alla difesa idraulica del territorio, bensì il vantaggio derivante dallo scarico delle acque meteoriche di dilavamento nei canali consortili. Rilevava il giudice d’appello che nell’avviso di pagamento si leggeva che il contributo era richiesto per lo scarico di acque in canali consortili e precisamente nel canale Regi Lagni ed inoltre che l’avviso conteneva un riferimento alla L.R. n. 4 del 2003, art. 13, che non lasciava spazio ad alcun equivoco.

2.- Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la società affidandosi a tre motivi. Ha resistito con controricorso il Consorzio. Il PG si è espresso per il rigetto del ricorso. La causa è stata trattata alla udienza camerate del 20 gennaio 2021.

Diritto

RITENUTO

che:

3.- Con il primo motivo del ricorso si lamenta l’error in iudicando in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5, per violazione dell’art. 112 c.p.c. nonchè della L.R. Campania n. 4 del 2003, art. 13, della L.R. Campania n. 24 del 2005, del R.D. n. 215 del 1933 e degli artt. 857 c.c. e ss.. La parte deduce che ha errato la CTR nell’affermare che i contributi erano dovuti per lo scarico in quanto l’avviso è diretto a riscuotere il contributo per la manutenzione delle opere di difesa idraulica, come si evince dal provvedimento impugnato.

Il motivo è infondato.

Malgrado la enunciazione nella intitolazione del motivo di più parametri censori, ragion per cui il procuratore generale ritiene che il motivo, comunque infondato nel merito, presenti profili di contrasto con la più rigorosa giurisprudenza della Corte in tema di ammissibilità, in realtà la censura si sostanzia nella ripetizione della argomentazione, già respinta dalla CTR, secondo la quale il contributo non sarebbe dovuto perchè il soggetto non è tenuto alla manutenzione delle opere di difesa idraulica non traendo da essa beneficio.

La parte propone però una lettura parziale e capziosa dell’avviso poichè anche dalla sola lettura di quella parte di esso che è trascritta in ricorso si evince chiaramente che il contributo è chiesto per la manutenzione delle opere di difesa idraulica gestite dal consorzio, in quanto gli immobili di proprietà della società “scaricano acque nelle opere idrauliche consortili” e, come nota la CTR nella sentenza impugnata, l’avviso contiene anche un chiaro riferimento alla L.R. n. 4 del 2003, art. 13, che rende inequivocabile la ragione della pretesa. La norma infatti impone a tutti coloro che utilizzano canali consortili come recapito di scarichi di contribuire alle spese consortili.

4.- Con il secondo ed il terzo motivo del ricorso, nella cui intitolazione si richiamano le stesse norme enunciate nel primo, si lamenta che avrebbe errato la CTR nell’affermare che era irrilevante il fatto che la ricorrente non fosse compresa nel perimetro di contribuenza e altresì avrebbe errato nel ritenere irrilevante il fatto che la contribuente già pagasse la tassa dovuta per la depurazione delle acque reflue.

I motivi possono esaminarsi congiuntamente e sono infondati.

Chiarita la ragione della pretesa, si deve osservare che la CTR ha accertato, in punto di fatto, che si tratta di acque meteoriche di dilavamento che recapitano direttamente nei canali gestiti dal consorzio e che il servizio idrico integrato offerto dal consorzio ASI -per il quale la parte si fa carico della tassa per lo smaltimento- non riguarda le acque piovane. Si tratta di un accertamento in fatto del quale non si può sollecitare in questa sede la revisione e ciò posto, sussiste l’obbligo contributivo, a norma del citato art. 13. I contributi sono infatti obbligatoriamente dovuti dai proprietari dei fondi ricompresi nel perimetro consortile e anche da coloro che, pur non avendo alcuna proprietà nell’anzidetto perimetro, utilizzano ugualmente i canali consortili come recapiti dei propri scarichi provenienti da insediamenti abitativi o industriali esterni (in questi termini Cass. sez. un. 31760/2019).

Ne consegue il rigetto del ricorso.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza della parte ricorrente e si liquidano come da dispositivo.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alle spese del giudizio di legittimità in favore del Consorzio, che liquida in Euro 5.600,00 oltre rimborso spese forfetarie ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, Camera di Consiglio da remoto, il 20 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2021

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