Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15842 del 23/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 23/07/2020, (ud. 04/03/2020, dep. 23/07/2020), n.15842

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 10264/2019 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, C.F. (OMISSIS), in persona del

Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla

via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

COLOMBINI BERGONTI & ASSOCIATI s.r.l., in liquidazione, in

persona del legale rappresentante pro tempore;

– intimata –

avverso la sentenza n. 3900/05/2018 della Commissione tributaria

regionale della LOMBARDIA, depositata il 20/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 04/03/2020 dal Consigliere LUCIOTTI Lucio.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. In controversia relativa ad impugnazione di un’intimazione di pagamento delle somme dovute per IVA per l’anno 2004 dalla società contribuente, che deduceva la mancata notificazione della prodromica cartella di pagamento, la CTR con la sentenza in epigrafe indicata rigettava l’appello proposto dall’agente della riscossione avverso la sfavorevole sentenza di primo grado (sentenza n. 38/02/2016 pronunciata a seguito di rinvio al primo grado operato dalla CTR con sentenza n. 112/02/2013, a seguito di accoglimento dell’appello dell’agente della riscossione avverso precedente pronuncia sfavorevole della CTP, con sentenza n. 125/02/2011) sostenendo, da un lato, l’inutilizzabilità dell’avviso di ricevimento della raccomandata postale con cui era stata notificata la cartella di pagamento perchè prodotta dall’agente di riscossione solo in grado di appello e quindi tardivamente e, dall’altro, di condividere l’assunto dei giudici di primo grado secondo cui il duplicato dell’avviso di ricevimento era “irregolare” perchè mancava “l’attestazione dell’incaricato alla distribuzione che il plico venne consegnato ad una determinata persona che ha firmato per ricezione” e la sottoscrizione del destinatario era di “grafia incerta e palesemente difforme dalla firma originale, prodotta dal difensore della ricorrente”.

2. Avverso tale statuizione l’Agenzia delle entrate ricorre per cassazione sulla base di due motivi, cui non replica l’intimata.

3. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo di ricorso, con cui è dedotta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 24, art. 25, comma 2, e artt. 32 e 58, la ricorrente censura la statuizione impugnata là dove ha ritenuto inutilizzabile l’avviso di ricevimento della raccomandata postale con cui era stata notificata la cartella di pagamento perchè prodotta dall’agente di riscossione solo in grado di appello e quindi tardivamente.

2. Il motivo è manifestamente fondato e va accolto ponendosi, la statuizione d’appello, in evidente contrapposizione con il principio giurisprudenziale secondo cui “In materia di produzione documentale in grado di appello nel processo tributario, alla luce del principio di specialità espresso dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 1, comma 2 – in forza del quale, nel rapporto fra norma processuale civile ordinaria e norma processuale tributaria, prevale quest’ultima – non trova applicazione la preclusione di cui all’art. 345 c.p.c., comma 3 (nel testo introdotto dalla L. 18 giugno 2009, n. 69), essendo la materia regolata dal citato D.Lgs., art. 58, comma 2, che consente alle parti di produrre liberamente i documenti anche in sede di gravame, sebbene preesistenti al giudizio svoltosi in primo grado” (Cass. n. 18907/2011, n. 23616/2011, 3661/2015, n. 27774/2017, n. 8927/2018, ord. nn. 22776/2015, 655/2014, 20109/2012, 25449/2017, 27774/2017, 6382/2018, 8927/2018, nonchè Sez. U., n. 1518/2016 e Corte Cost. n. 199/2017).

3. Peraltro, nel caso di specie neppure è in discussione la tempestività della produzione documentale che l’agente di riscossione aveva effettuato nel primo giudizio di appello (conclusosi con sentenza n. 112/02/2013, di rinvio alla CTP) avendo in quella circostanza la CTR espressamente affermato che “il documento originale è stato depositato dalla Società Equitalia in sede di appello entro 20 gg. liberi prima dell’udienza e pertanto nei termini”, di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 32 (cfr. Cass., Sez. 5, Sentenza n. 29087 del 13/11/2018).

4. Resta assorbito il secondo motivo di ricorso con cui la ricorrente censura la sentenza impugnata là dove, in violazione degli artt. 2712 e 2719 c.c., ha ritenuto “il duplicato dell’avviso di ricevimento” – che in realtà tale non era, trattandosi di copia fotostatica del documento originale, come comprovato dalla riproduzione fotografica del predetto documento contenuta nel ricorso in esame, in ossequio al principio di autosufficienza inidoneo a provare l’avvenuta notifica della cartella di pagamento perchè “irregolare”, perchè mancava “l’attestazione dell’incaricato alla distribuzione che il plico venne consegnato ad una determinata persona che ha firmato per ricezione” e la sottoscrizione del destinatario era di “grafia incerta e palesemente difforme dalla firma originale, prodotta dal difensore della ricorrente”.

4.1. Invero, una volta ritenuto quel documento inutilizzabile perchè tardivamente prodotto in giudizio, le considerazioni svolte dalla CTP e condivise dalla CTR, in ordine alla sua inidoneità dimostrativa della regolarità della notifica erano del tutto superflue.

5. Non può comunque omettersi di rilevare che, per consolidato orientamento di questa Corte, “L’agente della riscossione, parte di un giudizio nel quale è richiesto di dare prova dell’espletamento di una attività notificatoria, non ha il potere di attribuire autenticità agli avvisi di ricevimento degli atti notificati, che costituiscono documenti di provenienza dell’ufficiale postale, poichè l’autenticazione della copia può essere fatta esclusivamente dal pubblico ufficiale dal quale l’atto è stato emesso o presso il quale è depositato l’originale e trovando, pertanto, applicazione la regola generale di cui all’art. 2719 c.c.” (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 1974 del 26/01/2018), per la quale le copie fotografiche o fotostatiche hanno la stessa efficacia di quelle autentiche se la loro conformità all’originale è attestata dal pubblico ufficiale competente o se detta conformità non sia disconosciuta dalla controparte”. Peraltro, l’art. 2719 c.c. esige l’espresso disconoscimento della conformità con l’originale delle copie fotografiche o fotostatiche e si applica tanto al disconoscimento della conformità della copia al suo originale quanto al disconoscimento dell’autenticità di scrittura o di sottoscrizione, e, nel silenzio della norma in merito ai modi e ai termini in cui i due disconoscimenti debbano avvenire, è da ritenere applicabile ad entrambi la disciplina di cui agli artt. 214 e 215 c.p.c. Conseguentemente, la copia fotostatica non autenticata si ha per riconosciuta, tanto nella sua conformità all’originale quanto nella scrittura e sottoscrizione, se la parte comparsa non la disconosce, in modo specifico ed inequivoco, alla prima udienza o nella prima risposta successiva alla sua produzione (ex multis, Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 882 del 16/01/2018).

6. Nella specie la società contribuente non ha operato alcun tipo di disconoscimento cosicchè era precluso ai giudici di merito un tale tipo di accertamento.

7. Conclusivamente, la sentenza impugnata va cassata in accoglimento del primo motivo di ricorso e la causa rinviata alla competente CTR per l’esame di eventuali questioni rimaste assorbite e per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 4 maggio 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2020

 

 

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