Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15842 del 19/07/2011

Cassazione civile sez. II, 19/07/2011, (ud. 08/06/2011, dep. 19/07/2011), n.15842

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – rel. Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. MATERA Lina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

B.D., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO

BERTOLONI 55, presso lo studio dell’avvocato CEFALY FRANCESCO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato DESTITO BATTISTA

VITTORIO;

– ricorrente –

contro

TOREL SRL in persona del legale rappresentante pro tempore;

– intimata –

sul ricorso 466-2006 proposto da:

TOREL SRL P.I. (OMISSIS) in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANIENE 14, presso lo

studio SCIUME’ & ASSOCIATI, rappresentato e difeso dagli

avvocati

SOMMESE RAFFAELE, TRIFONI PATRIZIO;

– controricorrente ricorrente incidentale –

e contro

B.D.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 448/2005 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 15/04/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/06/2011 dal Consigliere Dott. GAETANO ANTONIO BURSESE;

udito l’Avvocato CEFALY Francesco, difensore della ricorrente che ha

chiesto accoglimento del ricorso principale, rigetto del ricorso

incidentale;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAMBARDELLA Vincenzo che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale, accoglimento del ricorso incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La srl Torel con citazione notificata il 16.5.97 evocava in giudizio avanti al tribunale di Bologna, B.D. chiedendone al condanna al risarcimento dei danni da determinarsi in corso di causa, conseguenti all’inadempimento delle prestazioni professionali di commercialista da lei svolte senza la dovuta diligenza per conto di essa società; ciò che aveva comportato a suo carico la notifica di un avviso di accertamento da parte dell’Ufficio Distrettuale delle II.DD. per mancata esibizione da parte della convenuta dei documenti fiscali richiesti da tale ufficio ai fini di una verifica fiscale relativa alla denuncia dei redditi per l’anno 1989.

Si costituiva la B. negando ogni addebito, rilevando che consulente fiscale della società attrice non era lei ma tale rag. C.L., per cui chiedeva il rigetto della domanda ed in via riconvenzionale la condanna della stessa società al pagamento della fattura insoluta n. 134/94 di L. 1.190.000 per prestazioni concernenti l’elaborazione di dati relativi al precedente anno 1993.

L’adito Tribunale di Bologna , espletata l’istruttoria, con sentenza n. 3742/01 rigettava la domanda attrice ed accoglieva la riconvenzionale della convenuta. Riteneva il primo giudice che alla luce delle emergenze istruttorie, non poteva considerarsi provato il conferimento dell’incarico professionale alla B. per lo svolgimento di attività di carattere fiscale in questione, anche se la medesima aveva svolto altre attività professionali per conto della società attrice.

Tale sentenza veniva appellata dalla soc. Torel e l’adita Corte d’Appello di Bologna con la decisione N. 448/05 depos. il 15.4.2005, la riformava condannando B.D. a pagare alla Torel a titolo di risarcimento del danno la somma di Euro 4.906,34 oltre al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi del giudizio.

Secondo la Corte distrettuale dall’esame delle dichiarazioni dei testi e dalla documentazione versata in atti, emergeva che era stato conferito alla B. l’incarico professionale magari limitato agli adempimenti connessi al recapito della documentazione richiesta dagli uffici finanziari con l’invio dei due modelli 55.

L’inadempimento di tale specifica incombenza aveva comportato per la società l’irrogazione di una sanzione da parte dell’ufficio fiscale.

Avverso la predetta pronuncia, ricorre per cassazione la B. sulla base di 4 mezzi; la società intimata resiste con controricorso formulando a sua volta ricorso incidentale fondato su due motivi, illustrato da memoria ex art. 378 c.p.c.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente occorre riunire i ricorsi, che riguardano la stessa sentenza impugnata.

Passando al il 1 motivo del ricorso principale, con esso si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 99, 101, 112 e 163 c.p.c..

Rileva la ricorrente che la corte d’appello ha qualificato il contratto come contratto d’opera limitato e meramente esecutivo (“un incarico del tutto limitato”), mentre la società aveva fatto specifico riferimento alla sola responsabilità professionale, cioè ad un contratto d’opera intellettuale, che si fonda su una diversa causa petendi. Si tratterebbe insomma di una domanda mai formulata,per cui il giudice a quo è incorso nel vizio di ultrapetizione e di violazione del contraddittorio per avere applicato nella fattispecie una norma diversa da quella indicata dalle parti. La doglianza è priva di pregio.

La stessa corte distrettuale ha infatti ampiamente spiegato (pag. 14 della sentenza) che non si trattava affatto di domanda nuova e che identici erano i fatti dedotti su cui lo stesso giudice aveva fondato la sua interpretazione. ” Peraltro tali fatti, – sottolinea puntualmente il giudice di merito – posti dall’attrice a fondamento e riprova del conferimento di un incarico professionale avente ad oggetto gli adempimenti di carattere fiscale, ben possono essere presi in esame nella più limitata ottica di un conferimento d’incarico limitato agli adempimenti connessi al recapito della documentazione richiesta dagli uffici finanziari con rinvio del due modelli 55″.

Con il 2^ motivo del ricorso si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2222, 1326 e 1176 e 2697 c.c. nonchè insufficiente e contraddittoria motivazione. Secondo l’esponente, l’inadempimento a lei attribuito era costituito dalla mancata esibizione all’Agenzia delle Entrate della documentazione fiscale richiesta con i 2 modelli 55, ma in realtà la società non aveva rilasciato ad essa B. alcuna delega scritta per effettuare tale operazione, come richiesto dalla specifica normativa fiscale;

tale documentazione poi non era quella consegnata dalla B. al rag. M., ciò che dimostrerebbe che nessun incarico fosse stato a lei in effetti conferito. D’altra parte la presenza della documentazione fiscale nei locali della B. non proverebbe che essa svolgeva attività professionale di commercialista, ma solo “operazioni esecutive, di cui sono depositate le relative fatture”.

La motivazione della Corte sul punto sarebbe dunque errata e insufficiente, oltre che contraddittoria per non avere adeguatamente valutato la documentazione in atti, in specie quella introdotta in giudizio dalla parte avversaria.

La doglianza è infondata.

I rilievi in questione in sostanza si traducono esclusivamente nella valutazione delle emergenze istruttorie, come tali riservati al giudice di merito e non sindacabili nel giudizio di legittimità attesa la corretta motivazione della sentenza impugnata. Invero la Corte di Cassazione – com’è noto – non ha il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico – formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice de merito al quale soltanto spetta individuare le fonti del proprio convincimento (Cass. n. 14279 del 25/09/2003; Cass. n. 1936 del 29.9.2004; Cass. 6975/2001; Cass. n. 4916/200; Cass. 17486/2002; Cass. n. 12362 del 24/05/2006; Cass. n. 5328 del 8.3.2007).

Peraltro, questa S.C. ha ribadito che l’esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonchè la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull’attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata. (Cass. n. 12362 del 24/05/2006; Cass. n. 5328 del 8.3.2007). Ora poste tali necessarie premesse, non sembra davvero inattendibile o inverosimile la tesi del giudice di merito, che dopo una completa, puntuale ed approfondita disamina del materiale probatorio a sua disposizione ha poi ritenuto che fosse stato provato il conferimento dell’incarico sia pure al limitato fine di consegna dei documenti all’ufficio finanziario, tanto più che era pacifico che la B. svolgeva abitualmente per conto della soc. Torel rapporti professionali, magari di diversa natura , ma concernenti prevalentemente la contabilità aziendale, come comprovato dalle numerose fatture emesse dalla B.D. a pagamento delle proprie spettanze professionali.

Con il 3^ motivo del ricorso principale si denuncia il ” vizio di motivazione sulle parti contrattuali”. L’esponente critica la posizione ed il ruolo della teste S. che aveva dichiarato di aver consegnato alla B., per conto della soc. Torel, i documenti fiscali in esame, per la nota operazione sollecitata dall’ufficio finanziario. Poichè la teste non era legata alle parti, nè era dipendente della soc. Torel (ed anzi operando in piena autonomia dalla medesima) si doveva ritenere che, in realtà essa stessa aveva conferito l’incarico in esame alla B., per cui la società non aveva alcuna azione diretta contro quest’ultima.

Anche tale censura è inammissibile per le stesse ragioni espresse a proposito del precedente motivo ed è inoltre priva di giuridico fondamento, essendo pacifico che la nominata S. aveva agito nella vicenda in esame quale semplice “nuncius” della soc. Torel o comunque su suo mandato.

Con il 4^ motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 127 c.c. (concorso del fatto colposo del creditore) e della normativa tributaria in materia di sanzioni tributarie, nonchè il vizio di motivazione sulla responsabilità per la sanzione tributaria inflitta. La soc. Torel aveva omesso d’ impugnare l’avviso di accertamento che conteneva la sanzione fiscale, ciò che avrebbe comportato almeno una consistente riduzione della sanzione comminata, per cui nella fattispecie ricorrerebbe l’ipotesi di cui al citato art. 1127 c.c..

La doglianza è inammissibile (oltre che giuridicamente infondata) in quanto non risulta in precedenza mai proposta.

Passando all’esame del ricorso incidentale, si rileva che con il 1 motivo l’esponete ha dedotto la violazione dell’art. 112 c.p.c., in quanto la corte distrettuale non si è pronunciata sull’istanza di essa società Torel tesa ad avere la restituzione di quanto già versato alla B. in esecuzione dell’appellata sentenza di primo grado, in compensazione della fattura di cui la controparte aveva chiesto il pagamento in riconvenzionale.

Con il 2^ motivo si denuncia l’omesso esame di documenti: per le spese del giudizio di 1 grado, la Corte le aveva liquidate d’ufficio sull’erroneo presupposto che non era stata depositata la nota spese, mentre invece tale nota era stata regolarmente prodotta in atti.

Entrambe le doglianze sono fondate e devono essere accolte, atteso che in effetti non risulta alcuna pronuncia del giudice sulla domanda di restituzione in parola, mentre la nota spese era stata allegata dalla società. In conclusione dev’essere rigettato il ricorso principale; accolto il ricorso incidentale ciò che comporta la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio della causa, anche per le spese, ad altra sezione della Corte di Appello di Bologna.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi; rigetta il ricorso principale; accoglie il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese di questo giudizio, ad altra sezione della Corte d’Appello di Bologna.

Così deciso in Roma, il 8 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2011

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